Con un decreto del 20 maggio 2025, il Tribunale di Firenze ha messo un punto fermo su una questione giuridica delicata e finora poco esplorata: i bonus edilizi non possono essere pignorati. La pronuncia, destinata a fare scuola, riguarda un caso concreto in cui una società aveva tentato di ottenere l’assegnazione di oltre 149mila euro attraverso un’azione esecutiva presso terzi, coinvolgendo l’Agenzia delle Entrate.
Il caso: bonus edilizi nel mirino del pignoramento
La società creditrice, forte di un decreto ingiuntivo, aveva notificato un atto di pignoramento all’Agenzia delle Entrate, sostenendo che il debitore fosse titolare di crediti fiscali derivanti da bonus edilizi. Ma l’Agenzia ha risposto con una dichiarazione negativa: nessuna istanza di rimborso risultava attiva, e anzi il soggetto esecutato presentava una significativa esposizione debitoria verso l’erario.
Il nodo giuridico: cosa rende un credito pignorabile
Il giudice ha rigettato la richiesta, chiarendo che un credito può essere assegnato solo se:
– il terzo (in questo caso l’Agenzia) ne conferma l’esistenza;
– oppure, in assenza di dichiarazione, il credito sia identificabile e dotato di certezza, liquidità ed esigibilità.
Nel caso dei bonus edilizi, però, queste condizioni non sussistono. I crediti derivanti da bonus non sono liquidabili né esigibili: possono essere utilizzati solo in compensazione, come previsto dall’art. 121, comma 3, del D.L. 34/2020. Non sono rimborsabili, né costituiscono somme che l’Agenzia versa al contribuente.
La differenza tra detrazione e rimborso
Il Tribunale ha sottolineato una distinzione fondamentale: se un credito fiscale è chiesto a rimborso, può essere pignorato. Se invece è utilizzato come detrazione — cioè per compensare imposte dovute — non ha natura patrimoniale e non può essere oggetto di esecuzione forzata. In altre parole, il bonus edilizio non è un “bene” disponibile, ma un meccanismo interno al rapporto tributario.
Crediti sperati non sono crediti pignorabili
Anche volendo adottare una lettura estensiva, secondo cui si possono pignorare anche crediti futuri o condizionati, resta un limite invalicabile: la capacità satisfattiva deve essere concreta e non solo teorica. La Corte di Cassazione ha già chiarito che i crediti “eventuali e sperati” — privi di certezza — non sono pignorabili. E i bonus edilizi, in assenza di una richiesta di rimborso accolta, rientrano proprio in questa categoria.
Una pronuncia che fa giurisprudenza
La decisione del Tribunale di Firenze non solo chiude il caso specifico, ma offre un orientamento chiaro per futuri contenziosi. In un contesto dove i bonus edilizi continuano a essere al centro di riforme e interpretazioni, questo chiarimento giuridico rafforza la distinzione tra credito fiscale e credito patrimoniale, e tutela la funzione compensativa dei bonus da indebite azioni esecutive.