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Videosorveglianza in condominio: senza delibera è illecito

  • Redazione
  • 23 dicembre 2025

La videosorveglianza condominiale è sempre più diffusa come strumento di prevenzione contro furti, vandalismi e comportamenti illeciti. Tuttavia, la sua installazione non può prescindere dal rispetto della normativa sulla privacy e dalle regole condominiali. Lo ricorda il Garante per la protezione dei dati personali, che nel 2025 ha pubblicato un nuovo documento di indirizzo dedicato al trattamento dei dati in ambito condominiale.
Secondo quanto stabilito dall’art. 1122-ter del Codice civile, introdotto con la legge n. 220/2012, l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni dell’edificio deve essere autorizzata tramite una delibera assembleare adottata con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 c.c. Questo significa che non è ammessa l’iniziativa personale di singoli condòmini, anche se motivata da esigenze di sicurezza. In assenza di delibera, il trattamento delle immagini è considerato illecito e può comportare sanzioni.

Privacy e responsabilità: cosa prevede la legge
La videosorveglianza condominiale comporta il trattamento di dati personali, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). L’immagine di una persona ripresa da una telecamera è a tutti gli effetti un dato personale, e come tale deve essere gestito secondo criteri di liceità, trasparenza e proporzionalità.
Il titolare del trattamento è il condominio stesso, rappresentato dall’amministratore pro tempore, che ha il compito di definire le finalità del trattamento, la durata di conservazione dei dati e i soggetti autorizzati all’accesso. La delibera assembleare deve essere chiara, motivata e contenere tutte le informazioni necessarie per garantire la conformità al GDPR.
Installare telecamere senza delibera non solo viola la normativa sulla privacy, ma può anche generare tensioni tra i condòmini e compromettere la legittimità dell’intero impianto. Il Garante ha già sanzionato casi simili, sottolineando l’importanza del consenso collettivo e della trasparenza nella gestione dei dati.

Come procedere correttamente: linee guida e buone pratiche
Per installare un sistema di videosorveglianza in condominio, è necessario convocare l’assemblea e ottenere l’approvazione con le maggioranze previste dalla legge. La delibera deve indicare:
– le finalità del sistema (es. sicurezza, prevenzione atti vandalici);
– le aree riprese;
– la durata della conservazione delle immagini;
– le modalità di accesso ai dati;
– la figura del responsabile del trattamento.
È inoltre obbligatorio informare gli interessati tramite cartellonistica visibile e conforme alle indicazioni del Garante. In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi a un esperto in materia di privacy o consultare le [linee guida ufficiali del Garante Privacy.
La sicurezza condominiale è un obiettivo condiviso, ma deve essere perseguito nel rispetto delle regole. Solo così la tecnologia può diventare un alleato, e non un rischio.

Tags
  • condominio
  • garante privacy
  • videosorveglianza
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