Nel processo di compravendita immobiliare il condominio gioca un ruolo più rilevante di quanto spesso venga percepito. Una delle esigenze fondamentali di chi acquista è infatti quella di conoscere esattamente la situazione dell’unità immobiliare sotto il profilo condominiale: spese, morosità, cause pendenti, lavori programmati o già deliberati. Tutti elementi che soltanto l’amministratore può certificare in modo ufficiale.
La normativa è molto chiara: l’art. 1130 n. 9 del codice civile e l’art. 63 disp. att. c.c. attribuiscono all’amministratore l’obbligo di rilasciare, su richiesta, l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti e all’esistenza di eventuali liti in corso. Un documento che oggi rappresenta uno snodo imprescindibile per il notaio, che non può prescindere dall’esaminare la situazione condominiale prima del rogito, e per l’acquirente, che ha diritto a una fotografia completa e trasparente degli oneri legati alla proprietà che si appresta ad acquistare.
Proprio perché quest’attività è diventata essenziale nel processo di vendita, è necessario chiarire un punto spesso frainteso: l’obbligo a rilasciare l’attestazione non implica affatto che l’amministratore debba farlo gratuitamente. Il codice civile non stabilisce la gratuità della prestazione, così come non avviene per nessun’altra figura coinvolta nella compravendita. L’agente immobiliare, il notaio, il tecnico che redige la conformità urbanistica, l’APE o le relazioni edilizie: ognuno opera sulla base di un compenso professionale. È dunque del tutto illogico e privo di fondamento sostenere – come talvolta accade in qualche settore immobiliare – che l’amministratore debba farsi carico gratuitamente di un’attività che richiede tempo, controllo dei registri, verifiche puntuali e responsabilità.
L’attestazione sullo stato dei pagamenti non è un semplice foglio da compilare: è un documento delicato, che espone l’amministratore a responsabilità dirette qualora emergano inesattezze o omissioni. Richiede consultazione dei bilanci, verifica dei versamenti, controllo delle morosità, delle rate emesse e non saldate, delle cause in corso e delle delibere di lavori straordinari. È una prestazione professionale a pieno titolo, che rientra nei compiti dell’amministratore ma non nella gratuità.
Per questo motivo è non solo legittimo, ma opportuno e corretto che tale attività sia espressamente prevista nel tariffario approvato dall’assemblea, alla stregua delle altre prestazioni extra che l’amministratore può svolgere su richiesta. Inserirla nel tariffario permette di evitare equivoci, prevenire contestazioni e valorizzare correttamente il tempo e le competenze che l’attestazione richiede. Inoltre, garantisce trasparenza verso i condòmini e verso le parti coinvolte nella compravendita, permettendo una gestione ordinata, professionale e pienamente conforme alla normativa.
La compravendita immobiliare è un processo complesso che coinvolge più attori, ognuno con compiti e responsabilità ben definite. All’amministratore spetta il compito di garantire veridicità e precisione riguardo alla situazione condominiale dell’immobile. Per svolgere correttamente questo ruolo è necessario che la sua attività venga riconosciuta, valorizzata e adeguatamente compensata, come avviene per tutti gli altri professionisti che operano all’interno della filiera immobiliare. Una buona pratica amministrativa passa anche da qui: dal porre ordine, chiarezza e dignità nel lavoro svolto quotidianamente.
A cura di Sabrina Schemani
Amministratore di condominio – Studio Schemani ( Torino – Bardonecchia)