Un principio cardine torna al centro del dibattito sull’edilizia popolare: il diritto alla casa non può essere subordinato alla “storicità” di presenza sul territorio. Con una sentenza destinata a fare scuola, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo della legge regionale toscana che assegnava punteggi crescenti nelle graduatorie ERP in base agli anni di residenza o di attività lavorativa in Toscana.
La Consulta non contesta la possibilità di considerare il radicamento territoriale come elemento di valutazione, ma boccia con decisione il peso sproporzionato che la normativa toscana attribuiva a questo criterio. Un meccanismo che, secondo i giudici, finiva per oscurare il vero fulcro dell’edilizia residenziale pubblica: la condizione di bisogno.
Il nodo centrale: la residenza come “scorciatoia” per scalare la graduatoria
Nella motivazione, la Corte sottolinea come la legge regionale non introducesse la residenza come requisito di accesso — scelta già di per sé delicata — ma la utilizzasse come fattore premiale, capace di far avanzare in graduatoria chi viveva da più tempo sul territorio. Un sistema che, di fatto, premiava la permanenza più della fragilità sociale.
Per i giudici costituzionali, attribuire punteggi scollegati dall’effettivo stato di bisogno è “irragionevole” e rischia di tradire la finalità stessa del servizio pubblico: garantire un’abitazione dignitosa a chi non ha mezzi sufficienti. Il rischio, evidenziano, è quello di creare disparità ingiustificate tra persone che vivono situazioni di vulnerabilità simili, ma con storie di residenza diverse.
Il diritto alla casa come diritto sociale fondamentale
La sentenza ribadisce un principio più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale: l’abitazione non è un bene accessorio, ma un diritto sociale essenziale, condizione minima per una vita dignitosa. Per questo, ogni criterio di selezione deve mantenere al centro la valutazione del bisogno, senza deviazioni che possano favorire alcuni gruppi in modo arbitrario.
Quando il radicamento può contare davvero
La Corte, tuttavia, non chiude la porta a ogni forma di considerazione del radicamento territoriale. Esistono modalità più coerenti e non discriminatorie per tenerne conto. La stessa legge toscana, ricordano i giudici, prevede un punteggio progressivo legato all’anzianità di permanenza in graduatoria: un indicatore che non premia la residenza in sé, ma fotografa l’aggravarsi della sofferenza sociale di chi attende da anni un alloggio.
Un modo, questo sì, ragionevole e rispettoso della finalità dell’ERP: riconoscere la stabilità sul territorio non come privilegio, ma come testimonianza di un bisogno che si protrae e si intensifica.