L’Agenzia delle Entrate chiarisce: in caso di vendita entro cinque anni, il riacquisto dell’abitazione principale deve avvenire con il rogito.
Il contratto preliminare non è sufficiente a evitare la perdita dei benefici fiscali.
Il caso: quando il tempo gioca contro
Un contribuente, dopo aver acquistato un immobile nel 2021 usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, decide di venderlo nel gennaio 2025, quindi prima del termine minimo di cinque anni previsto dalla legge.
Per non perdere i benefici fiscali ottenuti – e soprattutto per evitare la temuta sanzione del 30 peer cento sull’imposta di registro – stipula e registra un contratto preliminare per l’acquisto di una nuova abitazione nel settembre dello stesso anno.
Tuttavia, a causa di ritardi nell’ottenimento del mutuo, teme di non riuscire a firmare il rogito definitivo entro i dodici mesi dalla vendita, cioè entro gennaio 2026.
Da qui nasce il dubbio: il preliminare registrato può bastare per “bloccare” la decadenza? Oppure si può applicare la proroga a due anni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025?
Per sciogliere questi nodi, il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate, presentando un’istanza di interpello.
La risposta, contenuta nel documento n. 314 del 2025, è chiara e netta: né il preliminare né la proroga possono salvare il beneficio fiscale in questo caso.
L’esame: il preliminare non ha effetti “salvifici”
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’interpello, ha richiamato la normativa di riferimento: la Nota II-bis, comma 4, dell’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Secondo questa disposizione, chi vende un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” prima che siano trascorsi cinque anni deve, per non decadere dal beneficio, acquistare entro un anno un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.
Ma cosa si intende per “acquisto”?
L’Agenzia ribadisce un principio già espresso nella Circolare n. 18/E del 2013: il contratto preliminare, anche se registrato, non è sufficiente.
Questo perché il preliminare ha natura meramente obbligatoria: impegna le parti a stipulare un futuro contratto definitivo, ma non trasferisce la proprietà dell’immobile.
Solo il rogito – cioè l’atto notarile definitivo – produce l’effetto traslativo richiesto dalla legge.
In altre parole, per evitare la decadenza dalle agevolazioni, non basta dimostrare l’intenzione di acquistare una nuova casa: è necessario che il trasferimento della proprietà sia effettivo e perfezionato entro i dodici mesi dalla vendita del primo immobile.
Se ciò non avviene, il contribuente perde il beneficio e deve restituire le imposte risparmiate, maggiorate di una sanzione del 30% e degli interessi.
Osservazioni: nessuna estensione per analogia
Il secondo punto affrontato dall’Agenzia riguarda la possibilità di estendere il termine per il riacquisto da uno a due anni, sulla base della recente Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).
La manovra, infatti, ha introdotto una modifica al comma 4-bis della stessa Nota II-bis, estendendo da uno a due anni il termine per vendere l’immobile pre-posseduto quando si acquista una nuova “prima casa”.
Il contribuente ha chiesto se questa estensione potesse essere applicata anche al caso inverso, cioè alla vendita dell’immobile agevolato seguita dal riacquisto di una nuova abitazione (comma 4).
Ma anche su questo punto la risposta dell’Agenzia è stata negativa: la proroga riguarda esclusivamente il caso disciplinato dal comma 4-bis, e non può essere estesa per analogia al comma 4.
La distinzione tra le due ipotesi è netta: il comma 4-bis si riferisce al contribuente che acquista una nuova prima casa e ha già un’altra abitazione acquistata con agevolazioni, che deve vendere entro un certo termine per non perdere il beneficio; il comma 4, invece, riguarda chi vende la prima casa prima dei cinque anni e deve riacquistarne un’altra entro un anno.
Due situazioni diverse, due regole diverse.
La posizione dell’Agenzia conferma un orientamento rigoroso, ma coerente con la lettera della legge e con la giurisprudenza prevalente.
Per i contribuenti, il messaggio è chiaro: in caso di vendita infraquinquennale, il riacquisto deve essere effettivo e tempestivo.
Il preliminare non basta, e le proroghe non si applicano se non espressamente previste.
Meglio, dunque, pianificare con attenzione ogni passaggio, soprattutto quando si tratta di tempistiche bancarie e rogiti notarili.