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Legge di Bilancio: sceso dal 90 al 60% il Bonus facciate

  • Quotidiano Del Condominio
  • 14 gennaio 2022

La detrazione del Bonus Facciate scende dal 90 per cento al 60 per cento nel 2022. Inoltre chi sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura dovrà presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il bonus facciate 2022 è destinato agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Il bonus facciate 2022 comprende tutti gli interventi sulle strutture opache della facciata, e su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Il bonus facciate 2022 spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, possono accedere all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; le società semplici; le associazioni tra professionisti; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Chi usufruisce del “bonus facciate” ha anche la possibilità di cedere direttamente il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni. La cessione può essere disposta in favore di: fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi; altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); istituti di credito e intermediari finanziari.
L’altra alternativa possibile è lo sconto in fattura, un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale. Il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
La legge di bilancio 2022, oltre ad introdurre una proroga per il bonus facciate al 60%, ha anche introdotto l’obbligo per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica di congruità delle spese

FONTE: Idealista

Tags
  • bunus facciate
  • cessione del credito
  • sconto in fattura
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