Questo è il periodo dell’anno in cui, puntualmente, all’amministratore di condominio iniziano a pervenire richieste di permesso per collocare l’albero di Natale nelle parti comuni, insieme a domande su luci, ghirlande, presepi e altri addobbi che contribuiscono a trasformare l’atmosfera dello stabile. È una tradizione che molti danno per scontata, ma che ha radici precise e un’evoluzione interessante.
Gli alberi e le decorazioni natalizie infatti hanno una storia lunga e sorprendente. Già nelle antiche culture nordiche si addobbavano alberi sempreverdi come simbolo di rinascita durante il solstizio d’inverno; nel Medioevo la tradizione si intrecciò con le celebrazioni cristiane, fino a diffondersi in Europa tra Settecento e Ottocento come segno di festa, luce e comunità. In Italia l’albero in casa diventa popolare nel secondo dopoguerra, quando i riti familiari del Natale si consolidano e cominciano a interessare anche gli spazi comuni degli edifici.
È proprio in questi contesti, androne, pianerottoli, giardini condominiali, che negli ultimi decenni si è sviluppata la prassi di abbellire le zone condivise con piccoli allestimenti natalizi. Una consuetudine che risponde a un bisogno sociale: creare un ambiente più accogliente, favorire il senso di comunità tra vicini e portare un po’ di calore in luoghi spesso percepiti come anonimi.
Tuttavia, la convivenza condominiale ha le sue regole: sicurezza, decoro, rispetto degli spazi e, soprattutto, osservanza del regolamento. E così, ciò che nasce come un gesto spontaneo e festoso può trasformarsi in un argomento di confronto, o addirittura di conflitto, quando si tratta di capire se, come e dove gli addobbi possano essere installati, e cosa succede se il regolamento condominiale li vieta.
D’altro canto è comprensibile che, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, si riaccenda il desiderio di rendere più accoglienti gli spazi comuni, soprattutto quelli che tutti attraversiamo ogni giorno: l’ingresso, il vano scale, l’atrio. Tuttavia, è proprio in questi momenti che diventano necessari alcuni chiarimenti, perché la materia, seppure legata a un contesto festoso, è regolata da norme precise e da un equilibrio non sempre immediato tra spontaneità e rispetto dei diritti di ciascun condomino.
La domanda più frequente che viene rivolta all’amministratore è, infatti, molto semplice: “Possiamo mettere l’albero nell’atrio?” Segue, quasi sempre, la seconda: “E le luci? E il presepe?” Richieste legittime, ma che devono essere valutate non solo alla luce del buon senso, bensì anche alla luce del Codice Civile e, soprattutto, del regolamento condominiale.
È bene ricordare che le parti comuni sono destinate all’uso collettivo e devono rimanere fruibili da tutti senza intralci né rischi. L’installazione di addobbi, seppur temporanea e animata dalle migliori intenzioni, costituisce comunque un “uso particolare” di uno spazio condiviso e, come tale, necessita di alcune verifiche: sicurezza dell’impianto elettrico, ingombro, compatibilità con le vie di fuga, impatto sul decoro e assenza di pericoli o intralci.
A questo si aggiunge un dato spesso trascurato: la presenza o meno di divieti nel regolamento di condominio. È qui che la questione assume un rilievo determinante, perché non tutti i regolamenti sono uguali e non tutti i divieti hanno la stessa forza. Un conto è un regolamento contrattuale, che i proprietari hanno accettato al momento dell’acquisto e che può legittimamente imporre limitazioni all’uso delle parti comuni; altro conto è un regolamento assembleare approvato a maggioranza, che non può comprimere i diritti individuali oltre quanto previsto dalla legge.
È quindi necessario distinguere attentamente. Se il regolamento, di natura contrattuale, vieta espressamente la collocazione di addobbi, arredi o oggetti personali nelle parti comuni, l’amministratore non può autorizzarne l’installazione, nemmeno in via temporanea e nemmeno con il consenso della maggioranza. Si tratta di un limite pattizio che ha forza vincolante per tutti e che può essere modificato solo con consenso unanime.
Diverso è il caso in cui il regolamento sia di tipo assembleare e contenga un divieto generico o formulato in modo poco circostanziato. In questo caso, la clausola va interpretata alla luce del principio cardine dell’art. 1102 c.c.: l’uso delle parti comuni è consentito purché non ne venga alterata la destinazione e non sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso. Un albero di dimensioni contenute, posizionato in modo da non intralciare il passaggio e dotato di un impianto elettrico sicuro, potrebbe quindi rientrare nell’ambito dell’uso legittimo.
Naturalmente, resta sempre preferibile una gestione condivisa. In molti condomìni, negli ultimi anni, si è consolidata la prassi di deliberare l’autorizzazione all’albero natalizio in assemblea, individuando un punto preciso dove collocarlo, i soggetti responsabili dell’allestimento e della rimozione, e prevedendo semplici regole di sicurezza. Una soluzione, questa, che evita incomprensioni e favorisce un clima più sereno.
Ciò che è importante, in definitiva, è conciliare lo spirito del Natale con il rispetto delle norme e dei diritti di tutti. Le decorazioni sono un gesto di cura verso lo spazio comune, ma devono restare armonizzate con la disciplina condominiale. L’amministratore, dal canto suo, ha il compito di fornire chiarezza e di garantire che ogni iniziativa, anche la più festosa, sia compatibile con le regole di convivenza.
A cura di Sabrina Schemani
Amministratore di condominio – Studio Schemani ( Torino – Bardonecchia)