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Anapic: un emendamento per semplificare la fruizione del Superbonus

  • Quotidiano Del Condominio
  • 7 luglio 2020

[A cura di: Anapic – www.anapic.it] Nell’attuale stato di incertezza normativa circa la disciplina del c.d. Ecobonus 110% e in attesa di ulteriori sviluppi in merito ai decreti attuativi, Anapic (Associazione Nazionale Amministratori Professionisti Immobili e Condomini) continua a mantenere un’intensa interlocuzione con i canali parlamentari, al fine di proporre un emendamento – elaborato dal Centro Studi dell’associazione con gli avvocati Antonino La Lumia e Veronica Navarra – all’art. 119 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

La finalità – dichiara la presidente di Anapic, Lucia Rizzi – è quella di semplificare il percorso applicativo del Superbonus e renderlo misura efficace per la concreta ripartenza del settore immobiliare, agevolando proprietari, imprese e professionisti.

In questo senso, con l’emendamento, si propone di:

  1. differire la data per la conclusione dei lavori al 2022 (è già un tema che si dà per accettato nella conversione): meglio ancora sarebbe 2023;
  2. sostituire il visto di conformità dato da commercialisti e CAF con un onere di controllo preliminare della pratica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  3. introdurre nel limite di detraibilità:
    • le spese per attestato di certificazione energetica condominiale;
    • le spese per le indagini propedeutiche necessarie;
    • le spese per i professionisti consulenti di cui i condomini dovranno avvalersi.

Nell’art. 119, si potrebbero così modificare:

comma 1:

“la parola 2021 è sostituita con 2023” [in subordine: 2022];

comma 11:

Il testo del comma 11 è sostituito con il seguente:

“Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è  rilasciato da appositi uffici dell’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla presentazione della pratica completa di tutta la documentazione necessaria, con il pagamento di un importo da determinarsi nelle disposizioni attuative“.

La rilevanza di questa modifica risiede nel fatto che:

  • gli interventi sono molto costosi e trovarsi con una verifica negativa di Agenzia delle Entrate espone il condominio a rischi molto elevati;
  • la responsabilità del professionista potrebbe essere molto limitata;
  • un professionista abilitato, ma nullatenente, non offre garanzie;
  • anche se ha una polizza, nel momento in cui attesta decine di interventi, non sarebbe comunque capiente;
  • il rischio elevato è un forte disincentivo per il finanziatore, senza il quale l’effetto moltiplicatore sull’economia nazionale al quale punta l’incentivo potrebbe non avverarsi.
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  • Anapic
  • decreto Rilancio
  • Lucia Rizzi
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