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Canone Tv in bolletta elettrica: ultimi giorni per la richiesta di esenzione

  • Quotidiano Del Condominio
  • 27 gennaio 2020

[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] Scadenza in arrivo per la richiesta di esonero del canone Tv per l’anno 2020: entro venerdì 31 gennaio i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale che vogliono evitare l’addebito del canone televisivo in bolletta devono inviare la comunicazione, in modalità telematica, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, direttamente o tramite intermediario, o tramite plico raccomandato.

Con l’apposito modello, infatti, potranno presentare la dichiarazione sostitutiva (Quadro A) per comunicare, sotto la propria responsabilità, che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente una Tv propria o di un familiare.

Con lo stesso modello, inoltre, contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare che non detengono un altro apparecchio Tv, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata, oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, è reperibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata alle “Agevolazioni” per il “Canone TV”.

Le scadenze

Ecco le scadenze da tenere a mente affinché la dichiarazione di non detenzione (Quadro A) abbia effetto:

  • la dichiarazione presentata dal 1° luglio 2019 al 31 gennaio 2020 esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo (ossia per l’intero anno 2020);
  • la dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2020 esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (ossia luglio-dicembre 2020).

La dichiarazione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di apparecchi che consenta la ricezione di programmi televisivi.

È possibile consultare, nella specifica sezione del sito internet dell’Agenzia, esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva.

In caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di non già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura, per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

La trasmissione della dichiarazione di esenzione

Il modello di dichiarazione sostitutiva può essere trasmesso, direttamente o tramite intermediario abilitato, con modalità telematica attraverso una specifica applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello può essere spedito a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, senza busta all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio canone tv – casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso, però, bisogna allegare al modello firmato anche la copia di un valido documento di riconoscimento. Per la data di presentazione, farà fede quella di spedizione risultante dal timbro postale.

Un’ulteriore modalità di invio della dichiarazione è tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale: il modello firmato digitalmente va inviato all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

Ricordiamo, infine, che per i contribuenti che invece sono tenuti al pagamento del canone Tv per i quali non è possibile l’addebito diretto sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, il giorno di scadenza è sempre venerdì 31 gennaio.

Entro tale data gli interessati devono provvedere al versamento:

  • del canone annuale (90 euro)
  • della prima rata semestrale (45,94 euro)
  • trimestrale (23,93 euro).

Il versamento del canone annuale (90 euro), della prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia o tramite il servizio di home banking.

Va indicato il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato) o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • bolletta elettrica
  • canone TV
  • esenzione canone
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