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Casa e condominio: quali attività possono restare aperte malgrado il lockdown prorogato al 3 maggio

  • Quotidiano Del Condominio
  • 14 aprile 2020

Con il decreto del 10 aprile, annunciato in diretta televisiva dal premier Giuseppe Conte, il Governo ha prorogato fino al 3 maggio le misure di lockdown finalizzate a contenere la diffusione del virus Covid-19.

Al comma 1 dell’articolo 2 del nuovo decreto sono riportati i provvedimenti relativi alla sospensione delle attività produttive e lavorative, con l’eccezione di quelle di cui all’allegato 3 contenente l’elenco dei Codici Ateco (comunque modificabile con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico) delle attività autorizzate a proseguire la propria attività anche non adottando la modalità del lavoro agile.

Ecco, dunque, di seguito, alcuni dei codici Ateco rientranti nelle eccezioni di cui sopra ed afferenti a vario titolo al comparto della casa e del condominio.

  • 25.21: fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
  • 33: riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature (ad esclusione dei codici 33.11.01 – 33.11.02 – 33.11.03 – 33.11.04 – 33.11.05 – 33.11.07 – 33.11.09 – 33.12.92)
  • 35: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • 36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua
  • 38: raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • 43.2: installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • 69: attività legali e contabili
  • 71: attività degli studi di architettura e d’ingegneria
  • 74: attività professionali, scientifiche e tecniche
  • 81.2: attività di pulizia e disinfestazione
  • 81.3: cura e manutenzione del paesaggio
  • 94: attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  • 95.22.01: riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • 97: attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

Quanto all’attività dell’amministrazione condominiale, malgrado la mancata inclusione nell’allegato 3 del codice Ateco 68.32.00, si ricorda che nei chiarimenti sulle FAQ pubblicate già nelle scorse settimane sul sito del Governo, è esplicitato chiaramente che per il quale “Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del Dpcm del 22 marzo 2020 non può trovare ostacolo nell’eventuale lacuna del suo allegato”.

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