• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Attualità
  • compravendita

Detrazione delle spese di intermediazione immobiliare

  • Redazione
  • 2 marzo 2022

Nel caso in cui si portino in detrazione le spese di intermediazione immobiliare, ma non venga poi stipulato il contratto definitivo di compravendita, che cosa accade? A chiarirlo è il Fisco.
A Fisco Oggi, la rubrica telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Ho stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile che adibirò ad abitazione principale, pagando a un’agenzia il compenso per intermediazione immobiliare. Posso portare tale spesa in detrazione dall’Irpef anche se non c’è ancora il contratto definitivo di compravendita? Che succede se poi non si stipulerà più questo contratto?”.
Facendo chiarezza in tema di detrazione delle spese di intermediazione immobiliare, il Fisco ha sottolineato che, trattandosi di un’agevolazione subordinata all’acquisto dell’abitazione principale, nel caso in cui non venga stipulato il contratto definitivo di compravendita, il contribuente deve restituire la detrazione di cui ha usufruito e assoggettare tale somma a tassazione separata.
Il Fisco ha poi ricordato che è possibile portare in detrazione le spese di intermediazione immobiliare pagate per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione Irpef è pari al 19% delle spese sostenute per i costi corrisposti ai mediatori immobiliari nel limite di mille euro complessivi. Secondo quanto sottolineato, “la spesa pagata all’agenzia può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, purché il contratto preliminare risulti regolarmente registrato”.
Il Fisco ha infine ricordato che dal 2020 la detrazione per le spese di intermediazione immobiliare spetta “a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili e che può essere usufruita per intero solo se si possiede un reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro”.

Fonte: FiscoOggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • intermediazione immobiliare
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Le bollette troppo alte si pagano a rate
Piemonte, tre milioni di euro per eliminare le barriere architettoniche

Related Posts

  • Attualità
  • compravendita
  • Redazione
  • Mar 2, 2022
Superbonus, nuove regole dall’Agenzia delle Entrate
  • Attualità
  • compravendita
  • Redazione
  • Mar 2, 2022
CILA-S incompleta: il Superbonus sfuma, ma ci sono alternative
  • Attualità
  • compravendita
  • Redazione
  • Mar 2, 2022
Agevolazione prima casa: proroga della vendita a due anni anche per gli acquisti del 2024

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Mutuo sulla prima casa: come funziona la detrazione del 19% sugli interessi 16 settembre 2025
  • Sostituzione condizionatori e agevolazioni fiscali 16 settembre 2025
  • Supercondominio e spese per le canne fumarie 16 settembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena