In un piccolo condominio è stato deciso di installare una piattaforma elevatrice nel giroscale interno, ma solo due su sei condòmini hanno deciso di partecipare alle spese. Possono usufruire del beneficio fiscale calcolato sull’intero importo sostenuto per l’installazione oppure l’agevolazione è limitata alla quota di spesa calcolata in proporzione ai propri millesimi di proprietà?
In questo caso i condòmini che hanno sostenuto la spesa possono utilizzare l’agevolazione fiscale sull’intera somma che hanno singolarmente pagato e non si procede in base ai millesimi proprio perché non tutti hanno partecipato alla spesa.
Un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fornisce questa indicazione: si tratta della Risoluzione 336/2008, che risponde a un contribuente in relazione a lavori di abbattimento di barriere architettoniche, fra i quali rientra l’installazione del montascale. Se necessario a un solo condòmino (in ausilio alla sua disabilità), che ha sostenuto integralmente la spesa, allora è riconoscibile il beneficio fiscale sull’intera cifra.
Da come è formulato il quesito pare che la situazione prospettata sia analoga, con l’unica differenza che il costo è stato sostenuto da due condòmini. Pertanto ritengo sia applicabile lo stesso principio.
Il Fisco chiarisce anche che, nel caso di lavori di cui beneficiano tutti i condòmini, si applica invece la ripartizione millesimale anche se l’intera spesa è stata sostenuta da uno solo, proponendo l’esempio affrontato dalla Risoluzione 264/E del 2008: in quel caso, un condòmino aveva affrontato il costo di installazione di un ascensore ma aveva ottenuto l’agevolazione solo per la parte relativa ai propri millesimi perché il bene risultava “oggetto di proprietà comune” utilizzabile per tutti i condòmini.