• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Attualità

Detrazioni per case antisismiche, fruibili dai nuovi acquirenti

  • Quotidiano Del Condominio
  • 25 maggio 2021

Potranno beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa i destinatari degli appartamenti venduti entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2021

Ammessi al Superbonus gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti con aumento volumetrico. L’impresa che esegue i lavori, invece, non potrà beneficiare delle detrazioni per riqualificazioni energetiche e Sismabonus per il “fondo commerciale” che utilizzerà come sede operativa, trattandosi di un intervento di nuova costruzione. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 364 del 24 maggio 2021.

Nel caso in esame l’istante è una società che ha demolito, ricostruito e diviso in unità abitative un immobile sito in un Comune ricadente in zona a rischio sismico 3. Fa presente che la procedura delle autorizzazioni è iniziata dopo il 1° gennaio 2017 e prima del 1° maggio 2019, data in cui la zona di rischio sismico 3 è stata inclusa nell’ambito degli incentivi per l’acquisto di case antisismiche. Precisa inoltre che ha seguito tutte le procedure richieste dalla normativa, inclusa l’attestazione del miglioramento sismico e delle classi energetiche. Chiede, quindi, se è possibile applicare la detrazione d’imposta a favore dei nuovi acquirenti delle unità e, inoltre, se può beneficiare in qualità di costruttore delle detrazioni per il costituendo fondo commerciale che la stessa utilizzerà come sede.

Per quanto d’interesse nella richiesta formulata, l’Agenzia ricorda che la circolare n. 24/2020 ha stabilito che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle “case antisismiche”, cioè quelle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3519/2006) demoliti e ricostruiti da imprese, che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita. Come chiarito nei documenti di prassi (circolare n. 19/2020) la norma in commento è inserita nel contesto Sismabonus, differenziandosi dalle misure di quest’ultimo in quanto i beneficiari sono i nuovi acquirenti. Fatte queste premesse l’Agenzia, in relazione al primo quesito ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, siano ammessi alla detrazione in esame (articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 e articolo 119 del Dl n. 34/2020), nel rispetto dei termini, dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa.

In relazione al secondo quesito invece l’Agenzia evidenzia che sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia quelli per il risparmio energetico devono essere realizzati su edifici esistenti e le detrazioni non valgono per quelli di nuova costruzione. Pertanto, considerato che nel caso in esame si tratta di un intervento di nuova costruzione, l’impresa istante non potrà beneficiare per se stessa delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013.

Fonte: FiscoOggi

Tags
  • case antisismiche
  • detrazioni
  • FiscoOggi
  • Superbonus
  • superbonus 110%
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Sismabonus per gli acquirenti: occhio alla “procedura autorizzatoria”
Proroga del superbonus 110% al 31 dicembre 2022 per i condomini

Related Posts

  • Attualità
  • Redazione
  • Mag 25, 2021
Acquisto abitazione con preliminare nel 2024 e rogito nel 2025
  • Attualità
  • Redazione
  • Mag 25, 2021
Superbonus e variazione della rendita catastale
  • Attualità
  • Redazione
  • Mag 25, 2021
Truffe Superbonus: la finta cessione del credito è punibile anche quando non c’è la compensazione

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena