Dal 12 aprile 2025, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Sicurezza, l’occupazione abusiva di immobili ad uso abitativo è ufficialmente un reato autonomo, punito con pene più severe e strumenti di tutela più rapidi per i proprietari. L’articolo 634-bis del Codice Penale, introdotto dalla Legge n. 80 del 9 giugno 2025, prevede la reclusione da due a sette anni per chi occupa o detiene illecitamente un immobile, impedendo al legittimo proprietario o detentore di rientrarne in possesso. La stessa pena si applica anche a chi si appropria di un immobile con l’inganno e lo cede a terzi.
La novità più rilevante è la possibilità di ottenere lo sgombero immediato dell’immobile occupato, anche in caso di inquilini morosi che rifiutano di lasciare l’alloggio. La procedura semplificata consente alla polizia giudiziaria di intervenire direttamente, su autorizzazione del Pubblico Ministero, qualora vi siano fondati motivi per ritenere l’occupazione abusiva. Il giudice può emettere un decreto di rilascio immediato, accelerando notevolmente i tempi rispetto alle tradizionali azioni civili, spesso lunghe e complesse.
Oltre allo sgombero, il proprietario ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti. Secondo la giurisprudenza consolidata, il danno da occupazione abusiva è considerato “presunto”, ma deve comunque essere dimostrato. Le prove possono essere fornite anche per presunzione, come previsto dall’articolo 2727 del Codice Civile. Se il danno non è quantificabile con precisione, il giudice può stabilirlo in via equitativa, facendo riferimento al valore del canone di locazione mensile dell’immobile. In molti casi, il risarcimento viene fissato forfettariamente — ad esempio, 200 euro per ogni mese di occupazione arbitraria.
La norma consente anche di richiedere il risarcimento per danni non patrimoniali, come il disagio psicologico o i turbamenti subiti dal proprietario. Tuttavia, per ottenere questo tipo di risarcimento, è necessario fornire prove concrete. In presenza di una condanna penale, la dimostrazione è automatica; in assenza, spetta al danneggiato dimostrare che l’illecito può essere considerato penalmente rilevante.
In parallelo, l’articolo 648-bis del Codice Penale continua a disciplinare il reato di riciclaggio, punendo chi trasferisce o occulta beni provenienti da attività illecite. Le pene previste vanno da quattro a dodici anni di reclusione, con multe fino a 25.000 euro. Le condotte punite includono la sostituzione, il trasferimento e qualsiasi operazione volta a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei beni.
Con l’introduzione dell’articolo 634-bis, il legislatore ha voluto rafforzare la tutela della proprietà privata, offrendo ai cittadini strumenti più efficaci per contrastare l’occupazione abusiva. Una svolta normativa che segna un cambio di passo nella difesa del diritto all’abitazione e alla disponibilità del proprio patrimonio immobiliare.