Nel palazzo in cui svolgo l’attività di portiere, molti proprietari affittano i loro appartamenti a studenti o inquilini che non risultano nell’anagrafe condominiale, ma che, tuttavia, m’informano di essere in attesa di pacchi e/o corrispondenza. Vorrei, quindi, sapere quali sono i passaggi corretti da seguire prima di accettare la consegna di pacchi destinati a soggetti non registrati nell’anagrafe condominiale. Esistono norme o procedure specifiche da rispettare per evitare problematiche e responsabilità?
Il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati fa riferimento al ritiro della corrispondenza per i soggetti terzi residenti, inquilini o domiciliati presso il condominio, solo laddove – per determinare l’indennità economica ex tabelle da A ad A-quater dell’articolo 134 – si sia tenuto conto anche delle prestazioni effettuate a favore di questi ultimi.
La certezza su chi siano questi soggetti dovrebbe essere data dall’anagrafe condominiale, in quanto ogni locatore sarebbe tenuto a comunicare i dati dell’inquilino entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione.
Ma spesso, in concreto, questo non accade.
Il rilascio di una delega firmata al ritiro della corrispondenza da parte del diretto interessato e la tenuta del registro della corrispondenza appaiono, in ogni caso, il modo migliore per prevenire eventuali problematiche.
Si rimanda al datore di lavoro (nella persona dell’amministratore del condominio) per la verifica di quanto specificamente pattuito in contratto.