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Bonus ristrutturazioni: l’Agenzia delle Entrate chiarisce il vincolo dell’abitazione principale

  • Redazione
  • 20 novembre 2025

Con la Risposta n. 244/2025, l’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza su uno dei requisiti chiave per accedere alla detrazione maggiorata al 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia: l’abitazione principale. A sollevare il tema è stato un contribuente appartenente alle Forze dell’Ordine, che ha chiesto di estendere ai bonus edilizi la stessa interpretazione agevolata già applicata all’IMU. In quel contesto, infatti, il personale militare e civile in servizio permanente può considerare l’immobile come abitazione principale anche in assenza di dimora abituale e residenza anagrafica, purché si tratti dell’unico immobile posseduto e non locato.
La risposta dell’Agenzia è netta: per i bonus ristrutturazione non sono previste eccezioni. La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto regole precise e uniformi, senza deroghe per categorie specifiche. Il concetto di abitazione principale resta ancorato alla dimora abituale e alla residenza del contribuente o dei suoi familiari, come stabilito dall’art. 10, comma 3-bis del TUIR. La detrazione maggiorata spetta solo se l’immobile è effettivamente utilizzato come abitazione principale, e non basta che sia l’unico posseduto.

I criteri del Fisco: proprietà, residenza e tempistiche
La Circolare n. 8/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha già delineato in modo dettagliato i requisiti per accedere alla detrazione maggiorata. In sintesi:
– Il contribuente deve essere titolare di un diritto di proprietà (anche nuda proprietà o proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione).
– L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale, ovvero luogo di dimora abituale del titolare o dei suoi familiari.
– È ammessa la detrazione anche se l’immobile diventa abitazione principale solo al termine dei lavori.
– Se l’immobile perde lo status di abitazione principale nei periodi successivi, il contribuente può continuare a beneficiare della detrazione, purché il requisito fosse rispettato al momento della spesa.
– Sono escluse dal computo le variazioni dovute a ricovero permanente in strutture sanitarie, a condizione che l’immobile non venga locato.
In caso di più immobili, il Fisco precisa che la detrazione maggiorata può essere applicata solo all’unità immobiliare adibita a dimora abituale del titolare, non a quella eventualmente abitata da un familiare.

Nessuna eccezione per le categorie speciali
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate chiude la porta a interpretazioni estensive: la Legge di Bilancio 2025 non ha previsto alcuna deroga per il personale delle Forze Armate o delle Forze di Polizia, né per altre categorie professionali. In assenza di disposizioni specifiche, si applicano i principi generali validi per tutti i contribuenti.
Questo orientamento conferma la volontà del legislatore di uniformare i criteri di accesso alle agevolazioni fiscali, evitando trattamenti differenziati. Per i tecnici e i consulenti fiscali, diventa fondamentale verificare con attenzione lo status dell’immobile al momento della spesa e al termine dei lavori, per evitare contestazioni o decadenze del beneficio.
Il concetto di “abitazione principale” torna così al centro della fiscalità immobiliare, non solo come criterio tecnico, ma come elemento sostanziale per la corretta applicazione dei bonus edilizi. Un principio che, almeno per ora, non ammette eccezioni.

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  • Agenzia delle Entrate
  • bonus ristrutturazioni
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