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Sismabonus al 110% con presentazione congruità delle spese entro fine lavori

  • Quotidiano Del Condominio
  • 18 giugno 2021
Aperta la porta di accesso al Superbonus per la procedura avviata con il vecchio allegato B depositato dal progettista contestualmente alla Scia, come previsto dal Dm n. 58/2017, privo dell’attestazione

Il contribuente che ha iniziato i lavori, con i relativi pagamenti, nel 2020, per la riqualificazione e la trasformazione di alcuni fabbricati residenziali, tramite demolizione, ricostruzione e recupero con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore e che rappresenta di aver presentato, in data 27 agosto 2020, allo sportello unico del Comune competente, insieme alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anche l’asseverazione delle classi di rischio sismico in conformità all’allegato B nel modello descritto dal Dm n. 58/2017, per attestare il passaggio a due classi di rischio inferiore, può accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus, in alternativa al Sismabonus, a condizione che entro la fine dei lavori produca anche l’attestazione della congruità delle spese.
Questo il chiarimento reso con la risposta n. 410 del 16 giugno 2021, con la quale l’Agenzia indica al contribuente la corretta procedura da seguire in relazione al suo caso per poter beneficiare dell’articolo 119 del Dl “Rilancio”.

Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, come chiarito con la circolare n. 24/2020, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Per il rilascio delle documentazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro.
Alla luce di tali disposizioni, è stato aggiornato il Dm n. 58/2017 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dall’articolo 2 del decreto n. 329/2020, che, entrato in vigore il 7 agosto 2020, ha modificato l’allegato B, contenente il modello relativo all’asseverazione del progettista, al fine di prevedere anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, prevista dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”.

L’attestazione della congruità delle spese, inserita nell’allegato B, a parere dell’Agenzia, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, risponde a una semplificazione degli adempimenti e, di conseguenza, la sua mancanza al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla Scia, non dovrebbe pregiudicare l’accesso al Superbonus. Ciò in quanto, ai fini del Superbonus, il comma 13, lettera b) dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, stabilisce che per gli interventi antisismici “i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico” attestano, “altresì la corrispondente congruità delle spese” e ai sensi del successivo comma 13-bis dello stesso articolo, la detta asseverazione “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121”. L’Agenzia, pertanto, ritiene che l’attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.

Nel caso in esame, dunque, considerato che l’istante rappresenta di aver prodotto l’asseverazione in conformità all’allegato B, l’Agenzia ritiene che potrà beneficiare del Superbonus, purché entro la fine dei lavori produca anche l’attestazione della congruità delle spese.

Il documento, in conclusione, ribadisce che in presenza di interventi antisismici per i quali è possibile beneficiare del 110%, il contribuente potrà fruire esclusivamente del Superbonus, mentre la disciplina “ordinaria” del Sismabonus, di cui all’articolo 16 del Dl n. 63/2013, può applicarsi in tutti gli altri casi esclusi dall’agevolazione potenziata Superbonus.

Fonte: FiscoOggi

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