• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Attualità
  • bonus casa
  • fisco

CILA-S incompleta: il Superbonus sfuma, ma ci sono alternative

  • Redazione
  • 18 luglio 2025

Scoprire che la CILA-S (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus) è incompleta può sembrare un colpo durissimo. In molti casi, questo errore formale fa perdere l’accesso alla maxi-agevolazione. Ma attenzione: non tutto è perduto!
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 122/2025, spiegando che, se l’immobile è comunque legittimo e si regolarizza la propria posizione fiscale, è possibile ricorrere ad altre agevolazioni, come Ecobonus, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni.

Il caso: un errore nella CILA-S e la perdita del Superbonus
Un contribuente ha avviato lavori di riqualificazione energetica nel biennio 2021-2022, usufruendo del Superbonus tramite la cessione del credito a una banca. Dopo la presentazione della pratica, però, ha scoperto che la sua CILA-S era incompleta, perché mancava la compilazione del quadro F, necessario per certificare la legittimità edilizia dell’immobile.

L’interessato si è quindi chiesto:
– L’errore annulla del tutto l’agevolazione?
– È possibile sanare la situazione con il ravvedimento operoso?
– Se vende l’immobile, il guadagno sarà soggetto a tassazione?

Il Superbonus salta, ma ci sono Ecobonus e Sismabonus
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’omessa compilazione del quadro F comporta la decadenza dal Superbonus . Tuttavia, il contribuente non perde ogni possibilità di agevolazione. Se l’immobile risulta comunque legittimo (ad esempio, per una sanatoria precedente), è possibile usufruire di:
– Ecobonus (art. 14 DL 63/2013) → Per interventi di efficienza energetica.
– Sismabonus e riqualificazione edilizia (art. 16 DL 63/2013) → Per lavori di messa in sicurezza e miglioramento strutturale.
– Bonus Ristrutturazioni → Per interventi generali sul patrimonio edilizio.
Il contribuente dovrà scegliere una sola agevolazione alternativa e rispettare i relativi obblighi documentali.

Cessione del credito indebita? C’è il ravvedimento operoso
Se il Superbonus è stato fruito in modo improprio , ad esempio perché il credito è già stato ceduto, l’Agenzia delle Entrate conferma che è possibile sanare la situazione tramite ravvedimento operoso.
Ciò significa:
– Restituire il credito indebitamente usufruito.
– Pagare gli interessi e le sanzioni ridotte, calcolate dalla data di invio del modello di cessione.

Vendita dell’immobile: la tassazione sulle plusvalenze
Se l’immobile viene venduto dopo aver perso il Superbonus, non si applica la nuova tassa del 26% sulle plusvalenze per gli immobili ristrutturati con il Superbonus (art. 67, comma 1, lett. b-bis TUIR).
Tuttavia, potrebbe comunque essere soggetta a tassazione se venduta entro 5 anni dall’acquisto o costruzione, secondo le regole ordinarie sulle plusvalenze immobiliari (art. 67, comma 1, lett. b TUIR).

Conclusione: anche senza Superbonus, ci sono soluzioni
Un errore nella CILA-S può far perdere il Superbonus, ma non tutte le detrazioni fiscali. Se l’immobile è legittimo, si può ancora ottenere Ecobonus, Sismabonus o Bonus Ristrutturazioni, a patto di regolarizzare la propria posizione fiscale.
Chi ha ceduto il credito in modo improprio può evitare problemi con il ravvedimento operoso, mentre la vendita dell’immobile potrebbe essere tassata solo in determinati casi.
Il consiglio? Verificare sempre la documentazione e, in caso di errori, sfruttare le agevolazioni alternative disponibili.

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • ecobonus
  • ristrutturazioni
  • sismabonus
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Per la telecamera a 360 gradi si configura l’illecito civile
Immobiliare, il profilo socio-demografico di acquirenti e venditori

Related Posts

  • Attualità
  • bonus casa
  • fisco
  • Redazione
  • Lug 18, 2025
Pubblicata la guida aggiornata del Fisco sulle detrazioni edilizie
  • Attualità
  • bonus casa
  • fisco
  • Redazione
  • Lug 18, 2025
Case nuove, crollo shock nel quarto trimestre 2025: –39% di vendite
  • Attualità
  • bonus casa
  • fisco
  • Redazione
  • Lug 18, 2025
Catasto nel mirino: il Fisco riaccende i riflettori sugli immobili agevolati

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • TARI 2026, la rivoluzione delle scadenze: cosa cambia davvero per famiglie e Comuni 17 aprile 2026
  • Affitto con riscatto: quando conviene davvero vendere casa così 17 aprile 2026
  • Terrazzo pericolante: prevale sempre la tutela della sicurezza pubblica e privata 17 aprile 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena