Scoprire che la CILA-S (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus) è incompleta può sembrare un colpo durissimo. In molti casi, questo errore formale fa perdere l’accesso alla maxi-agevolazione. Ma attenzione: non tutto è perduto!
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 122/2025, spiegando che, se l’immobile è comunque legittimo e si regolarizza la propria posizione fiscale, è possibile ricorrere ad altre agevolazioni, come Ecobonus, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni.
Il caso: un errore nella CILA-S e la perdita del Superbonus
Un contribuente ha avviato lavori di riqualificazione energetica nel biennio 2021-2022, usufruendo del Superbonus tramite la cessione del credito a una banca. Dopo la presentazione della pratica, però, ha scoperto che la sua CILA-S era incompleta, perché mancava la compilazione del quadro F, necessario per certificare la legittimità edilizia dell’immobile.
L’interessato si è quindi chiesto:
– L’errore annulla del tutto l’agevolazione?
– È possibile sanare la situazione con il ravvedimento operoso?
– Se vende l’immobile, il guadagno sarà soggetto a tassazione?
Il Superbonus salta, ma ci sono Ecobonus e Sismabonus
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’omessa compilazione del quadro F comporta la decadenza dal Superbonus . Tuttavia, il contribuente non perde ogni possibilità di agevolazione. Se l’immobile risulta comunque legittimo (ad esempio, per una sanatoria precedente), è possibile usufruire di:
– Ecobonus (art. 14 DL 63/2013) → Per interventi di efficienza energetica.
– Sismabonus e riqualificazione edilizia (art. 16 DL 63/2013) → Per lavori di messa in sicurezza e miglioramento strutturale.
– Bonus Ristrutturazioni → Per interventi generali sul patrimonio edilizio.
Il contribuente dovrà scegliere una sola agevolazione alternativa e rispettare i relativi obblighi documentali.
Cessione del credito indebita? C’è il ravvedimento operoso
Se il Superbonus è stato fruito in modo improprio , ad esempio perché il credito è già stato ceduto, l’Agenzia delle Entrate conferma che è possibile sanare la situazione tramite ravvedimento operoso.
Ciò significa:
– Restituire il credito indebitamente usufruito.
– Pagare gli interessi e le sanzioni ridotte, calcolate dalla data di invio del modello di cessione.
Vendita dell’immobile: la tassazione sulle plusvalenze
Se l’immobile viene venduto dopo aver perso il Superbonus, non si applica la nuova tassa del 26% sulle plusvalenze per gli immobili ristrutturati con il Superbonus (art. 67, comma 1, lett. b-bis TUIR).
Tuttavia, potrebbe comunque essere soggetta a tassazione se venduta entro 5 anni dall’acquisto o costruzione, secondo le regole ordinarie sulle plusvalenze immobiliari (art. 67, comma 1, lett. b TUIR).
Conclusione: anche senza Superbonus, ci sono soluzioni
Un errore nella CILA-S può far perdere il Superbonus, ma non tutte le detrazioni fiscali. Se l’immobile è legittimo, si può ancora ottenere Ecobonus, Sismabonus o Bonus Ristrutturazioni, a patto di regolarizzare la propria posizione fiscale.
Chi ha ceduto il credito in modo improprio può evitare problemi con il ravvedimento operoso, mentre la vendita dell’immobile potrebbe essere tassata solo in determinati casi.
Il consiglio? Verificare sempre la documentazione e, in caso di errori, sfruttare le agevolazioni alternative disponibili.