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Superbonus, cosa cambia dopo l’ultimo Decreto

  • Redazione
  • 15 aprile 2024

Il superbonus cambia. Dopo la scadenza fissata dal Governo con il Decreto 39/2024 per lo stop allo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi, cosa possono fare i contribuenti che hanno avviato i lavori ma non hanno presentato la documentazione?

A rispondere, alla domanda posta da Adnkronos/Labitalia, è il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, con il consigliere nazionale Paolo Biscaro.

“Per coloro che hanno avviato i lavori di ristrutturazione edilizia nel 2023, e hanno ricevuto almeno una fattura per l’esecuzione delle opere in oggetto che risulta pagata entro il 4/4/2024, continua ad essere vigente la pregressa normativa. E, benché non sia stata presentata la documentazione entro il termine previsto del 4 aprile 2024, possono continuare a usufruire dell’agevolazione del 70%. Se hanno ricevuto almeno una fattura ma non risulta il relativo e dovuto pagamento, gli interessati ricadono nella stretta prevista dal nuovo decreto n. 39/2024 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso martedì 26 marzo 2024 e non possono apportare correzioni o integrazioni perché il testo ha cancellato la remissione in bonis”, sottolinea Biscaro.

“Ricordiamo – spiega l’esperto – che il documento fissava al 4 aprile 2024 il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla propria scelta: optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus o degli altri bonus edilizi, sempre relativamente alle spese legate a ristrutturazioni edilizie effettuate nel 2023”.

“Una comunicazione -sottolinea- che comprendeva l’insieme della documentazione tecnica (contratti, fatture pagate, APE ante e post, computo metrico, trasmessi sul portale predisposto dall’Enea dal tecnico asseveratore) e fiscale che andava trasmessa mediante la piattaforma tecnologica messa a disposizione nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate e inviata dal beneficiario o dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio)”.

“Come sopra anticipato, coloro che hanno ricevuto almeno una fattura per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia che risulta pagata, possono ancora inviare – spiega Biscaro – la documentazione e usufruire dell’agevolazione del 70%. Ricordiamo che il Superbonus agevola diversi interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, alcuni sono trainanti e consentono un accesso diretto alla detrazione fiscale, altri sono trainati e usufruiscono del Superbonus solo se eseguiti insieme a uno dei primi. La detrazione prevista è del 70% per tutto il 2024 e del 65% fino al 31 dicembre 2025, in base alla legislazione vigente”.

“Non è più possibile – sottolinea – effettuare alcuna variazione relativamente ai dati fiscali, questo il ‘cuore’ del nuovo decreto e del termine fissato al 4 aprile 2024: il termine e le disposizioni del testo impediscono di fatto la remissione in bonis. Una disposizione che risponde alla finalità del decreto n. 39/2024: introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica”.

Non è per il momento possibile avere una stima su quanti hanno avviato lavori e non hanno presentato documentazione entro il 4 aprile 2024. Si tratta di dati che potrebbero essere resi noti soltanto dallo Stato, quale unico soggetto tenutario delle informazioni e dei movimenti in questione.

Agenzia Adnkronos

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  • cessione del credito
  • Dl 39/2024
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