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Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali

  • Redazione
  • 13 giugno 2025

La videosorveglianza nei condomini è un tema che continua a generare dibattiti e controversie, soprattutto alla luce della normativa in evoluzione e dei chiarimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Uno dei principali dubbi riguarda la distinzione tra telecamere installate da un singolo condòmino per fini privati e quelle deliberate dall’assemblea condominiale per tutelare le parti comuni. Si tratta di due situazioni giuridicamente differenti, con implicazioni diverse in termini di responsabilità e regole da seguire.

Telecamere private: cosa è permesso e cosa no
Un singolo condòmino può installare telecamere nella propria abitazione, ma con alcuni limiti. Secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i sistemi di videosorveglianza per uso personale non rientrano nelle restrizioni del GDPR, a patto che le riprese non vadano oltre la sfera privata La Corte di Giustizia Europea (sentenza C-212/13 del 2014) ha chiarito che, se le telecamere catturano aree comuni o pubbliche, si applicano le norme sulla protezione dei dati.

Secondo il Tribunale di Taranto (sentenza 2640/2023), l’installazione di telecamere private è legittima senza bisogno di autorizzazione dell’assemblea, purché:
– Le riprese siano limitate alla proprietà privata.
– In caso di necessità di sicurezza, possano inquadrare solo la porzione strettamente necessaria delle aree comuni (come il pianerottolo davanti alla porta).
– Non riprendano spazi condominiali più ampi (cortili, scale, garage) senza una delibera assembleare.

Il Codice della Privacy impone inoltre il rispetto delle informative, la minimizzazione dei dati raccolti e tempi di conservazione limitati.

Videosorveglianza condominiale: chi decide e quali regole seguire
Quando l’assemblea condominiale delibera l’installazione di telecamere sulle parti comuni, entrano in gioco anche le norme del Codice Civile. L’articolo 1122-ter stabilisce che l’approvazione deve avvenire con la maggioranza degli intervenuti, rappresentando almeno metà del valore dell’edificio (art. 1136 C.C.).

Tuttavia, anche con delibera formale, il condominio deve rispettare il GDPR. In questo caso, il titolare del trattamento dei dati è il condominio, mentre l’amministratore assume il ruolo di responsabile del trattamento con tutti gli obblighi legali che ne derivano.

Il Garante per la Privacy ha chiarito che un impianto condominiale deve:
– Avere un’ informativa chiara, conforme all’art. 13 del GDPR.
– Essere segnalato con cartellonistica visibile, anche di notte.
– Essere giustificato da un rischio concreto per la sicurezza.
– Considerare alternative meno invasive prima dell’installazione.
In alcuni casi, è necessario redigere una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) (art. 35 GDPR).

Chi può visionare le registrazioni?
Un’altra differenza importante riguarda la gestione delle immagini:
– Impianti privati: Il singolo condomino conserva e gestisce i dati, assumendosi piena responsabilità .
– Impianti condominiali: L’ accesso alle registrazioni è limitato all’amministratore o ad addetti autorizzati.
Le immagini devono essere conservate solo per il tempo necessario :
– Fino a 7 giorni in contesto condominiale.
– 24-48 ore se vi sono dipendenti presenti.

Se un privato installa un sistema di sorveglianza, deve rispettare regole precise. La Corte d’Appello di Catania (sentenza 317/2022) ha stabilito che le telecamere sono lecite quando:
– Inquadrano principalmente gli accessi alla proprietà privata.
– Non vengono usate per scopi diversi dalla sicurezza.
– Le riprese sono limitate alle aree di passaggio (scale, pianerottoli).
– Non violano la privacy dei vicini.

Allo stesso modo, il Tribunale di Prato (sentenza 440/2023) ha affermato che non c’è violazione della privacy quando:
– L’installazione è comunicata all’amministratore e ai condomini.
– È segnalata con cartelli chiari.
– Riprende spazi comuni solo se inevitabile (per dimensioni ridotte dell’area).

In presenza di comportamenti molesti o minacce alla sicurezza personale, il diritto alla sicurezza può prevalere sul diritto alla riservatezza, a patto che la vita privata degli altri non sia direttamente ripresa.

Conclusioni
La differenza tra impianto privato e condominiale non riguarda solo chi decide l’installazione, ma implica diverse regole di gestione e responsabilità. In entrambi i casi, la protezione dei dati personali è fondamentale. L’amministratore deve vigilare affinché ogni sistema sia lecito, proporzionato e ben documentato, evitando violazioni della privacy.
Una videosorveglianza ben regolata può migliorare la sicurezza condominiale, ma deve sempre rispettare le normative, garantendo un equilibrio tra protezione e riservatezza.

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  • condominio
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