Quest’anno l’applicazione dell’Imu sugli immobili ad uso produttivo costerà 10 miliardi di euro. La stima è stata effettuata dalla Cgia di Metsre, che lancia un appello a Renzi: “Anziché tagliare l’Ires, che avvantaggerà soprattutto le attività finanziarie e assicurative, riduca l’Imu a tutte le attività produttive”.
Dal monitoraggio eseguito dalla Camera degli artigiani sui principali capoluoghi di provincia, emerge che la metà dei Comuni presi in considerazione applica sui capannoni l’aliquota massima, a dimostrazione del fatto che in questi ultimi anni i sindaci hanno deciso, nella stragrande maggioranza dei casi, di contenere la pressione fiscale sulle abitazioni principali, a scapito, tuttavia, di quella sulle attività produttive.
Chi paga di più
Al netto delle deduzioni fiscali, gli alberghi saranno le attività economiche maggiormente penalizzate dall’applicazione dell’Imu e della Tasi: infatti, quest’anno pagheranno mediamente quasi 12.000 euro. Seguono le grandi attività commerciali, con poco più di 8.000 euro, e i capannoni delle grandi industrie, con quasi 6.500 euro. Se i capannoni di minori dimensioni subiranno nel 2015 un prelievo medio di 4.000 euro, sugli uffici e sugli studi privati graverà una imposta media di poco superiore ai 2.000 euro. Infine, su negozi e laboratori artigianali l’Imu “peserà” rispettivamente 986 e 759 euro.
Ires vs Imu
“Renzi ha fatto bene ad annunciare l’abolizione, a partire dal 2016, dell’Imu sugli imbullonati – dichiara il coordinatore dell’ufficio studi di Cgia Paolo Zabeo -. Grazie a questa misura, infatti, gli imprenditori risparmieranno circa 250 milioni di euro. Tuttavia, a nostro avviso, sarebbe ancor più necessario diminuire l’Imu a tutte le imprese, anziché abbassare l’Ires. In primo luogo perché la riduzione di quest’ultima imposta avvantaggerebbe soprattutto le grandi imprese, come le attività finanziarie e quelle assicurative. In secondo luogo per il fatto che il taglio dell’Ires interesserebbe pochissime aziende, poco più di 600.000. Questa imposta, infatti, è pagata solo dalla dal 57 per cento delle società di capitali: le altre, in massima parte, non la versano perché presentano costantemente redditi negativi”.
Immobili strumentali
Altrettanto preoccupanti sono stati gli aumenti registrati dalle imposte che gravano sugli immobili strumentali in questi anni. Dal 2011, ultimo anno in cui è stata pagata l’Ici, al 2015, l’incremento del carico fiscale sugli uffici ha sfiorato il 150 per cento. Per i negozi l’aumento è stato del 140 per cento, per i laboratori artigianali il 110 per cento, mentre per gli alberghi e per i capannoni industriali il prelievo è quasi raddoppiato.
L’Ufficio studi di Cgia spiega che è giunto a questi risultati utilizzando, per ciascuna tipologia di imposta, le aliquote medie risultanti dall’analisi delle delibere dei Comuni capoluogo di provincia pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze. Alla data odierna, sono circa 70 i Comuni capoluogo che hanno pubblicato le delibere Imu e Tasi per l’anno in corso. Per ogni tipologia di immobile sono state utilizzate le rendite catastali medie estrapolate dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate. In generale, tra la settantina di Comuni capoluogo di provincia monitorati dall’Ufficio studi della CGIA, per l’anno in corso il 48 per cento dei Sindaci ha applicato sui capannoni (categorie catastali D1, D7 e D8) l’aliquota Imu massima del 10,6 per mille (Roma, Milano, Venezia, Bari, Bologna, Firenze, Napoli, etc.) . Rispetto al 2014, comunque, il 77 per cento circa non ha modificato il prelievo sui capannoni (tra Tasi e Imu), l’8 per cento l’ha diminuito (Padova, Cosenza, Prato, Sondrio, etc.), mentre un altro 14 per cento l’ha addirittura elevato (Cuneo, Ferrara, Livorno, Monza, etc.).
“Ci preme sottolineare – conclude Paolo Zabeo – che il capannone non viene ostentato dall’imprenditore come un elemento di ricchezza, bensì come un bene strumentale che serve per produrre valore aggiunto e per creare posti di lavoro, dove la superficie e la cubatura sono funzionali all’attività produttiva esercitata. Accanirsi fiscalmente su questi immobili non ha alcun senso, se non quello di fare cassa, danneggiando però l’economia reale del Paese”.
[A cura di: Paolo Ciri – delegato Uppi Spoleto]
È una questione antica. L’inquilino non paga e nel frattempo il proprietario deve pure versare le imposte sui redditi, anche se non ha ricevuto il canone. Poi deve fare lo sfratto, e solo quando la (costosa) procedura di sfratto si conclude, può chiedere in denuncia dei redditi (quindi, magari, molti mesi dopo), il rimborso delle imposte pagate indebitamente. Inoltre se, per qualunque motivo, non si attiva la procedura di sfratto, non si ottiene il rimborso.
Ci sono poi state sentenze, relative ai contratti commerciali, che hanno affermato addirittura come dovute le imposte sui redditi da locazione (commerciale) non percepiti, nel presupposto che si ha un diritto a riscuotere (prima o poi) quei canoni.
Ora la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha aperto una breccia su queste perverse logiche. Con la sentenza 1160/25/15 dello scorso 23 giugno, ha stabilito che, se nel contratto è presente la clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, il contratto si scioglie automaticamente per effetto dello stesso inadempimento. Quindi da quel momento non sono più dovuti canoni di locazione o affitto, bensì indennità di occupazione abusiva, da valutare. Quindi non sono più dovute le imposte, perché a questo punto la indennità non è un guadagno ma un ristoro, un indennizzo, e come tale non è imponibile (Cassazione 651/2012).
L’inadempimento deve però essere importante (secondo l’articolo 1455 del Codice Civile), deve superare i 20 giorni (art. Legge 392/78) ed il proprietario deve inviare una raccomandata ove dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. È un ragionamento giuridicamente raffinato e corretto. Però si tratta di una sentenza di una Commissione Tributaria, che è sì un precedente, ma non dello stesso valore di una sentenza di Cassazione. E non è una legge.
[A cura di: Chiara Ciranda, Nuovo FiscoOggi- Agenzia delle Entrate]
Immobili e contrasto all’evasione fiscale. Questo uno dei principali focus dell’audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Sul prossimo numero di Italia casa pubblicheremo il testo integrale dell’audizione. Di seguito, invece, una sintesi a cura di Chiara Ciranda, di Nuovo FiscoOggi, la rivista ufficiale delle Entrate, dalla quale emergono i principali dati e temi affrontati nel corso della relazione, e nello specifico:
* circa 290mila unità immobiliari sottoposte, nei primi otto mesi del 2015, ad accertamento della rendita proposta per nuovi accatastamenti o per atti di aggiornamento;
* nuovo piano di controlli sulle “case fantasma”, che nel passato hanno consentito di far emergere oltre 1,2 milioni di unità immobiliari, per una rendita complessiva di circa 825 milioni di euro;
* revisione dei classamenti degli immobili ricompresi in specifici ambiti territoriali (comma 335 dell’articolo unico della Finanziaria 2005), che ha già generato complessivamente maggiori rendite per circa 184 milioni, e sulla revisione dei classamenti incoerenti (comma 336), che ha fatto emergere circa 181 milioni di euro di rendita in più.
INFORMAZIONI
Il contrasto all’evasione in campo immobiliare – ha ricordato il direttore Orlandi – riguarda sostanzialmente quattro ambiti: le rendite catastali; le imposte sui redditi immobiliari; le imposte sui trasferimenti (Iva, registro, eccetera); le imposte patrimoniali ricorrenti (Imu e Tasi), il cui accertamento è in capo ai Comuni.
Sulle rendite, attività correnti e attività straordinarie procedono in modo combinato. Gli accertamenti ordinari delle rendite proposte per nuovi accatastamenti o per atti di aggiornamento hanno riguardato – dall’inizio del 2015 fino ad agosto – circa 290mila unità immobiliari urbane, con un incremento della rendita complessiva pari a 81 milioni di euro. L’attività straordinaria fa invece riferimento a tre filoni: il primo è quello sperimentato tra il 2007 e il 2011, con riguardo agli “immobili fantasma”. Un’operazione che ha consentito di far emergere oltre 1,2 milioni di unità immobiliari per una rendita complessiva di circa 825 milioni. Sul punto, l’Agenzia sta programmando per il prossimo triennio una nuova tornata di controlli su tutto il territorio nazionale.
Il secondo filone concerne la revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali e l’aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie (commi 335 e 336 dell’articolo unico della Finanziaria 2005). Sono 17 i Comuni che hanno richiesto l’avvio della procedura di riclassamento delle unità immobiliari sulla base dei criteri previsti dal comma 335, tra cui i capoluoghi di Roma, Milano, Bari, Lecce e Ferrara. Un’attività che ha generato un incremento complessivo della rendita per circa 184 milioni di euro. Riguardo, invece, alla procedura di revisione puntuale dei classamenti incoerenti, sono stati coinvolti, in misura più o meno intensa, circa 1.300 comuni su un totale potenziale di 7.774. La procedura ha dato luogo a circa 94.500 notifiche da parte dei Comuni e, per il 67% dei casi, è stata accertata la necessità di procedere a un aggiornamento catastale, con una maggiore rendita complessiva pari a 181 milioni di euro.
Il terzo filone è quello relativo agli immobili rurali.
L’Agenzia è inoltre impegnata sul fronte dell’accertamento degli effettivi canoni di locazione percepiti e di plusvalenze non dichiarate. Un’attività che viene svolta grazie all’incrocio tra i dati presenti nella banca dati del registro e quelli contenuti nei modelli Unico Pf e 730.
“Sorvegliate speciali” anche le imposte sui trasferimenti immobiliari: in questo campo, l’attività di controllo è rivolta soprattutto ai casi in cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo, come gli atti soggetti a Iva, o dal valore in comune commercio, come gli atti soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
NUMERI CIVICI
Sono oltre 5mila i Comuni che hanno completato le attività di verifica e certificazione dei toponimi e di numeri civici e possono accedere, su richiesta, alle funzioni necessarie per l’aggiornamento a regime dell’archivio. L’Ansc risponde all’esigenza di avere un unico riferimento informatizzato e codificato, costantemente aggiornato dai Comuni, in grado di favorire la standardizzazione del dato relativo all’indirizzo.
“Le attività in corso – ha spiegato il direttore – consentiranno di elevare ulteriormente la qualità dell’archivio, che sarà utilizzato come base di partenza per la realizzazione dell’Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (Anncsu). Una soluzione, quest’ultima, che consentirà di realizzare un abbattimento dei costi legato alla gestione degli indirizzi, in quanto a regime costituirà punto di riferimento unico, informatizzato, codificato e certificato, per le pubbliche amministrazioni, per i cittadini e per le imprese”.
ANAGRAFE INTEGRATA
Il direttore ha inoltre fatto il punto sullo stato di attuazione dell’Anagrafe immobiliare integrata (Aii), il cui obiettivo primario è la completa integrazione degli archivi censuari, cartografici, planimetrici e di pubblicità immobiliare. Un progetto che consentirà di ottenere una gestione omogenea delle banche dati in ambito immobiliare con ricadute significative sulla corretta individuazione degli immobili, della relativa base imponibile e dei soggetti d’imposta.
Inoltre, ha puntualizzato Rossella Orlandi, “L’Anagrafe immobiliare integrata è caratterizzata da una forte vocazione fiscale poiché ha l’obiettivo primario di diventare lo strumento fondamentale per la fiscalità immobiliare, erariale e locale, in grado di individuare correttamente, attraverso l’integrazione delle banche dati disponibili, oggetto e soggetto di imposta”.
[A cura di: avv. Ermenegildo Mario Appiano – segretario Alac Torino]
Mediante due recenti sentenze (numero 18213 e 18214), entrambe rese il 17 settembre 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno in buona sostanza tolto una volta per tutte ai locatori ogni interesse a non registrare i contratti di locazione per eludere il fisco. Nella prima di dette sentenza (la numero 18213), le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che non è sanabile la nullità dei contratti locazione non registrati, perlomeno quando ciò accade nel contesto di un’operazione di elusione fiscale realizzata mediante la simulazione di un canone inferiore a quello reale.
Si tratta del caso “classico” in cui – al momento della stipulazione del contratto di locazione – il locatore richiede un certo canone (ad esempio 1700 euro mensili), ma desidera dichiararne al fisco uno inferiore (ad esempio 387 euro).
Per riuscire nello scopo, il locatore impone al conduttore di stipulare due contratti, tra loro connessi in modo nascosto:
* il primo è il contratto simulato (“finto”, per intenderci), con cui si stabilisce il canone da dichiarare al fisco, registrando il contratto;
* il secondo è il contratto dissimulato (quello “reale”), con cui si dichiara che il primo contratto non è in realtà quello voluto dalle parti, essendo il canone pattuito superiore a quello indicato al fisco: ovviamente questo contratto non viene registrato.
Tutto funziona, almeno sino a quando non insorge un contenzioso tra locatore e conduttore, solitamente in quanto quest’ultimo smette di pagare il canone maggiore portato dal contratto “dissimulato”. A questo punto, il locatore cerca di sfrattare il conduttore, appellandosi al contratto “dissimulato”: per farlo, il locatore procede a registrare il contratto “dissimulato”, così esponendosi ad un accertamento fiscale.
Questa è la situazione oggetto della sentenza resa dalle Sezioni Unite, che hanno ora vanificato tale tipo di elusione fiscale. In estrema sintesi, dalla sentenza discendono le seguenti conseguenze:
* anche se registrato tardivamente, il contratto “dissimulato” è nullo;
* resta valido il contratto “simulato” a suo tempo registrato (quello cioè con il canone “finto”);
* il fisco non può pretendere dal locatore le imposte commisurate sul canone indicato dal contratto “dissimulato”, perché nullo;
* il conduttore può però riavere dal conduttore tutte le somme nel tempo pagate in eccedenza rispetto al canone portato dal contratto “simulato”: in altre parole, resta dovuto solo il canone “finto”;
* nel ripetere le somme pagate in eccedenza, sul piano probatorio il conduttore potrà altresì giovarsi della presunzione di avvenuto pagamento dei canoni arretrati fino alla data in cui il locatore stesso abbia lamentato l’inadempimento della relativa obbligazione (così esonerandosi lo stesso conduttore dall’onere – ai limiti della materiale impossibilità – di dimostrare il versamento del canone in eccedenza fino a quella data rispetto a quello indicato nel contratto registrato, versamento del quale, comprensibilmente, egli non potrà dar prova, avendo sovente il locatore avuto cura di non lasciare tracce documentali di tale illegittima ricezione).
Nella seconda sentenza (la n.18213), invece, le Sezioni Unite hanno colpito i meccanismi fondati sulla stipulazione in forma verbale dei contratti di locazione. Secondo i giudici, infatti, il contratto verbale di locazione abitativa è viziato da nullità assoluta, salvo il caso in cui si provi che sia stato il locatore ad abusare della propria posizione di forza nell’imporre la mancanza di forma scritta. In tale ultima ipotesi è solo il conduttore il soggetto legittimato a far valere la nullità del contratto.
La mancanza di forma scritta nei contratti di locazione ad uso abitativo ne determina quindi la nullità relativa – invocabile dal solo conduttore – unicamente qualora venga dimostrato che sia stato il locatore ad aver preteso l’instaurazione del rapporto di fatto (e cioè non formalizzato con un contratto scritto), e che quindi la nullità del contratto sia a lui attribuibile, mentre il conduttore deve averla solo subita. Negli altri casi, invece, il contratto è afflitto da nullità assoluta: ciò comporta come conseguenza l’obbligo di restituzione dell’immobile con effetto immediato dalla dichiarazione di nullità del contratto, venendo meno il suo titolo giustificativo ad occupare l’immobile stesso.
In questo caso, dunque, si scoraggia anche il conduttore ad accettare di favorire il ricorso a pratiche elusive, in quanto egli può incorrere nel rischio di perdere la disponibilità dell’alloggio, salva sempre la possibilità di ripetere dal locatore le somme pagate in virtù dell’accordo viziato da nullità (il che comporta sempre un danno sensibile per il locatore).
In entrambe le sentenze in esame le Sezioni Unite hanno poi assunto toni molto fermi rispetto al fenomeno dell’elusione fiscale, così sancendo: “su di un più generale piano etico/costituzionale, e nel rispetto della essenziale ratio della legge del 1998, la soluzione adottata impedisce che, dinanzi ad una Corte suprema di un Paese Europeo, una parte possa invocare tutela giurisdizionale adducendo apertamente e impunemente la propria qualità di evasore fiscale, volta che l’imposizione e il corretto adempimento degli obblighi tributari, lungi dall’attenere al solo rapporto individuale contribuente-fisco, afferiscono ad interessi ben più generali, in quanto il rispetto di quegli obblighi, da parte di tutti i consociati, si risolve in un miglior funzionamento della stessa macchina statale, nell’interesse superiore dell’intera collettività”.
[Fonte: Ance]
Riconosciuta l’applicabilità della detrazione Irpef/Ires del 65% per la riqualificazione energetica anche in caso di lavori eseguiti sui fabbricati locati dalle società. Lo prevede la sentenza della CTR Lombardia n. 2692 del 15 giugno 2015 che, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, contrasta quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 340/E/2008, in materia di applicabilità del bonus energetico del 65% nell’ipotesi di interventi eseguiti su fabbricati locati.
In particolare, nel caso di specie esaminato dalla sentenza, l’applicabilità del beneficio era stata negata ad un’impresa immobiliare che aveva effettuato i lavori di risparmio energetico su tre unità immobiliari possedute e destinate alla locazione. Al riguardo, gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate avevano contestato la fruibilità della detrazione nel presupposto che gli immobili oggetto degli interventi non potessero essere qualificati come “strumentali”, anche se accatastati come uffici (A/10), poiché non venivano utilizzati direttamente nell’attività d’impresa.
L’Amministrazione finanziaria denegava la spettanza della detrazione sulla base dell’orientamento espresso con la R.M. 340/E/2008, con il quale è stato chiarito che, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, l’agevolazione deve essere riconosciuta unicamente per i lavori effettuati su fabbricati “strumentali”. In sostanza, a parere dell’Agenzia delle Entrate, per le imprese il beneficio deve essere riferito esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi, circostanza che non si verifica nell’ipotesi in cui gli immobili riqualificati sono locati a terzi. Sulla base di tale orientamento, pertanto, sarebbero esclusi dall’agevolazione gli interventi realizzati su tutti gli immobili concessi in locazione a terzi, siano questi a destinazione residenziale o strumentali.
Ora, con la sentenza n. 2692/2015, i giudici tributari respingono, ancora una volta, la posizione dell’Agenzia delle Entrate, affermando che, per le imprese, la citata limitazione alla fruizione del beneficio «non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione, ed è frutto di un’interpretazione arbitraria dell’Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo».
Infatti, come sostenuto dall’Ance fin dall’introduzione dell’agevolazione, né la norma istitutiva (introdotta dall’art. 1, commi 344-349, legge 244/2007), né le relative disposizioni attuative (contenute nel D.M. 19 febbraio 2007), pongono alcun vincolo, in capo ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in ordine alla necessità di utilizzo diretto dell’immobile su cui eseguire gli interventi agevolati. Tenuto conto delle numerose e sempre più frequenti pronunce giurisprudenziali in tal senso, si auspica che l’Agenzia delle Entrate riveda il proprio orientamento, riconoscendo l’applicabilità della detrazione del 65% anche per i lavori eseguiti sui fabbricati delle società destinati alla locazione.
Sono innumerevoli gli aspetti fiscali che hanno in qualche modo a che vedere con il comparto condominiale e residenziale. E altrettanto numerosi sono, inevitabilmente, i dubbi che affliggono quotidianamente i contribuenti. In pratica:serve informazione. Come quella che l’Agenzia delle Entrate sta offrendo nell’ambito della 62esima edizione della fiera “Casa Moderna”, in corso di svolgimento a Udine (si concluderà il prossimo 11 ottobre).
In quello che è diventato ormai un appuntamento fisso, i funzionari del-l’Agenzia saranno sempre a disposizione dei visitatori della fiera per fornire assistenza e informazioni su svariati servizi fiscali, ipotecari e catastali, proprio come in un normale sportello. La squadra presente in fiera è composta dal personale degli uffici di Udine, Cervignano del Friuli, Tolmezzo e della Direzione regionale.
Come nelle passate edizioni saranno disponibili anche guide e prodotti editoriali dell’Agenzia, in particolare quelli attinenti al tema della manifestazione, come la serie “Fisco e casa” (dedicata ad acquisti e vendite, locazioni, successioni e donazioni), nonché le guide aggiornate su agevolazioni per il risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie, bonus mobili ed elettrodomestici.
Allo stand dell’Agenzia, sarà inoltre possibile vedere i filmati presenti su Entrate in video, il canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate nato per rispon-dere, in maniera corretta e immediata, alle richieste dei contribuenti.
L’appuntamento con gli esperti dell’Agenzia delle Entrate è allo stand 2/19 del padiglione 4.
Sessanta rapine in casa
Sgominata la gang
Sono finite in manette le sei persone, tutte di origine albanese, che negli ultimi mesi avevano messo a ferro e fuoco i paesi della provincia di Torino. Entravano nelle case, incuranti della presenza dei proprietari, compivano la rapina e poi si dileguavano nella notte. I carabinieri di Torino li hanno fermati in seguito al ferimento di uno dei banditi, dovuto alla reazione di un uomo di 79 anni, proprietario di una villetta, che aveva esploso due colpi di pistola per mettere in fuga i malviventi. Il commando, formato da sei uomini, è ritenuto responsabile di almeno una sessantina di colpi, messi a segno in tutto il Piemonte.
Pensionata rapinata
nel giardino di casa
Una donna di 87 anni, residente a Padova, è stata rapinata mentre ritirava la posta dalla buca delle lettere, nel giardino di casa. Era da poco passato mezzogiorno quando un’auto con a bordo due donne si è avvicinata al cancello d’ingresso dell’abitazione dell’anziana, apparentemente per chiedere indicazioni stradali. Approfittando della gentilezza della signora e senza neanche scendere dalla macchina, le ladre hanno allungato le mani e sono riuscite a sfilarle una collana e un bracciale con un orologio. Al loro arrivo, i carabinieri non hanno potuto fare altro che raccogliere le testimonianze della vittima e di alcuni vicini che avevano visto una macchina allontanarsi a gran velocità.
Due anziani coniugi
sequestrati dai banditi
Li hanno tenuti in ostaggio per 30 minuti dopo averli malmenati e immobilizzati sul divano. Tanto è durata la rapina messa a segno da due uomini armati ai danni di una coppia di anziani (87 anni lui e 74 anni lei), residenti in una villetta isolata a Trieste. Dopo essere entrati in casa, in pieno pomeriggio, i malviventi hanno strattonato la donna e l’hanno legata al marito che si trovava in salotto. A quel punto hanno potuto agire indisturbati, rivoltando la casa da cima a fondo e portando via i pochi oggetti d’oro per un valore di circa 5 mila euro. Le ricerche da parte dei militari dell’Arma, non hanno portato, per il momento, ad alcun esito.
Serra nel centro storico
per coltivare marijuana
Un uomo di 41 anni di Ragusa è stato denunciato dalla Squadra Mobile per aver trasformato parte della sua abitazione, in pieno centro storico, in una serra per la coltivazione di piantine di droga. Le forze dell’ordine avevano cominciato a tenere d’occhio il 41enne già da qualche giorno, proprio a causa del sospetto via vai di gente dal suo appartamento e dell’atteggiamento guardingo che adottava mentre si recava a lavoro. Una volta entrati nell’alloggio per la perquisizione, gli agenti di polizia sono stati investiti da un forte odore di marijuana. All’interno di una conca, ricavata da un vano scala, si trovava una vera e propria serra, con lampade, fertilizzanti e latro materiale per la coltivazione della marija.
Estorsione al condominio
e furto di energia
Un uomo di 47 anni, della provincia di Cosenza, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato, mentre cerava di recuperare del denaro, frutto di una estorsione ai danni di un intero condominio. Al momento del fermo, il 47enne si stava recando da un condomino per riscuotere i soldi. Quando lo hanno immobilizzato, i militari dell’Arma gli hanno trovato addosso una cartuccia (mostrata per intimorire le vittime) e una piccola plana in ferro all’interno di un sacchetto nero, utilizzata per simulare il possesso di un’arma da fuoco. I carabinieri hanno poi perquisito l’appartamento dell’uomo e hanno scoperto che rubava anche la corrente elettrica condominiale.
La Banca di Piacenza (avv.ti Moja ed Accordino, rispettivamente presidente e vicepresidente di Assotrusts, aderente a Confedilizia) ha ottenuto dal Tribunale (in composizione monocratica: dott. Elisabetta Arrigoni) la revoca di un trust immobiliare di diritto inglese costituito con pregiudizio delle sue ragioni di credito. ne dà notizia Confedilizia, che riporta come nell’argomentata decisione si faccia presente che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità:
1) l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo;
3) la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Al proposito, il Tribunale sottolinea allora che il credito dell’istituto era già esistente al momento del compimento dell’atto di disposizione impugnato e che la giurisprudenza riconosce la revocabilità del trust ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 2901 cod. civ. e cioè che “il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni creditorie o che, in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”.
Il Tribunale evidenzia poi che per gli atti di disposizione a titolo gratuito è sufficiente “la consapevolezza da parte del debitore, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, si sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore”. Presupposti che il Tribunale ha riconosciuto tutti esistenti nella fattispecie al suo esame, anche evidenziando che la costituzione del trust era avvenuta contestualmente all’aggravamento della situazione finanziaria della società debitrice.
Elemento, anche questo, che, insieme agli altri e di cui s’è già detto, lascia a parere del Tribunale fondatamente presumere che il trust – costituito per atto notarile – “fosse in concreto preordinato a mettere al riparo il patrimonio immobiliare” della debitrice.
Il Tribunale (che si è – che risulti – per la prima volta pronunciato in materia) ha conseguentemente dichiarato inefficace il trust in questione nei confronti della Banca, che potrà ora (art. 2902 cod. civ.) iniziare l’esecuzione immobiliare sui beni costituiti in trust, e così per la somma dovuta e per le intere spese di giudizio (pari, da sole, ad un terzo circa della somma inizialmente dovuta), che la società convenuta è stata dal Tribunale condannata a pagare.
Anziana raggirata in casa
Bottino da 500mila euro
Con l’autunno, anche i truffatori di anziani cambiano modus operandi. L’ultima pensata di due malviventi del torinese, è stata quella di fingersi tecnici della caldaia che dovevano controllare l’impianto di riscaldamento. Con questa scusa si sono introdotto in casa di una donna di 78 anni, che viveva da sola in un appartamento del centro di Torino. Dopo aver convinto l’anziana a raccogliere gioielli e soldi in una busta e a farseli consegnare con uno stratagemma, i due uomini si sono allontanati facendo perdere le loro tracce. Totale del bottino, un record: quasi mezzo milione di euro.
Sesso rumoroso: ferisce
il vicino che si lamenta
È stato condannato a 6 anni di carcere il 44enne residente nella provincia di Torino che lo scorso febbraio aveva accoltellato il vicino di casa, colpevole di essersi lamentato per il troppo rumore. La vittima, un uomo di origine polacca, stufo di ascoltare gli amplessi del dirimpettaio, era andato a bussare alla sua porta per chiedere di smetterla. L’amante focoso, disturbato da quella interruzione, aveva aperto la porta con in mano un coltello e aveva ferito il polacco con tre fendenti. L’aggressore era stato quindi fermato dalle forze dell’ordine per tentato omicidio, accusa poi confermata dal Gip durante il processo a rito abbreviato.
Rubavano nei box auto
Arrestati tre malviventi
Tre uomini, due 41enni e un 36enne, sono stati fermati nottetempo a Palermo, mentre tentavano di fare razzia in alcuni box auto di un condominio. Sono, invece, riusciti a dileguarsi gli altri due complici, sulle cui tracce si trovano le forze dell’ordine. I ladri erano stati colti sul fatto da una pattuglia che si trovava nelle vicinanze e, sentendosi intimare l’alt, avevano tentato di fuggire. Ma soltanto in due erano riusciti a far perdere le loro tracce. L’intento del gruppo era di svaligiare i box, caricando il bottino nelle due macchine parcheggiate all’esterno, anch’esse risultate rubate e restituite dalla polizia ai legittimi proprietari.
Fiamme in condominio
Sgomberate 10 persone
Potrebbe essere stato un corto circuito a generare l’incendio di un residence in provincia di Udine, divampato in serata, intorno alle 21. In un locale adibito a lavanderia e situato al piano interrato, erano infatti ammassate un’asciugabiancheria insieme ad altri elettrodomestici a disposizione degli ospiti del residence. Dopo le scintille, le fiamme hanno generato una nube di fumo denso che ha avvolto i piani superiori. Dieci in tutto le persone evacuate, una delle quali è stata portata in ospedale a scopo precauzionale.
Truffata sul sito internet
La casa al mare non c’è
Il suo caso non è certo stato l’unico. Magra consolazione per una donna di Empoli, truffata, dopo aver prenotato e pagato 200 euro di caparra per una casa al mare, in provincia di Grosseto, trovata attraverso un annuncio su internet. Dopo qualche giorno senza avere notizie dei proprietari dell’alloggio, la donna si era insospettita e aveva deciso di andare a controllare di persona la veridicità dell’annuncio. Resasi conto che la casa al mare non esisteva, aveva denunciato la truffa ai carabinieri di Empoli che questa volta sono riusciti a risalire ai due responsabili: un 39enne e un 28enne della provincia di Matera.
Imprenditore sotto stress
si barrica in casa per ore
Un giovane imprenditore 38enne della provincia di Udine ha perso il controllo e, dopo una lite familiare all’ora di cena, si è barricato in casa per ore, imbracciando fucili e pistole. Pare che fosse reduce da un periodo difficile, particolarmente stressato a causa di incomprensioni con un socio e di una somma di denaro che mancherebbe all’appello. Vista l’escalation del litigio i familiari dell’uomo avevano chiesto l’intervento della guardia medica, che però era stata respinta dallo stesso imprenditore. A quel punto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, convincendo il 38enne a desistere.
Scoperta casa a luci rosse
grazie a lite condominiale
Un portone danneggiato, due condòmini che litigano animatamente e l’intervento della polizia. Fin qui niente di strano, o quasi. Se non fosse che a danneggiare il portone non sarebbero stati i due residenti, ma i clienti di una casa a luci rosse, allestita all’interno dello stesso stabile. Da una rapida indagine delle forze dell’ordine, infatti, pare che i danni alla porta dell’edificio fossero stati causati dai clienti notturni di due prostitute, di nazionalità cinese, che avevano tentato di forzarlo per incontrare le donne.
[Fonte: Confappi]
Silenzio-assenso tra amministrazioni in caso di mancato parere entro 30 giorni dalla richiesta e l’impossibilità di contestare le opere effettuate con Scia o l’ok automatico al permesso di costruire dopo sei mesi. Sono due delle novità, immediatamente applicabili, che derivano dalla legge delega per la riforma della pubblica amministrazione, approvata il 4 agosto e approdata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 agosto scorso.
Primo effetto del testo, in materia edilizia, è contenuto nell’articolo 3 (che modifica l’articolo 17-bis della legge 241/1990). La norma stabilisce che, nel caso in cui un ente pubblico debba chiedere un’autorizzazione, parere o nulla osta a un’altra amministrazione (o a un gestore di beni o servizi pubblici) per emanare un parere, quest’ultima lo deve rilasciare in 30 giorni, prorogabili al massimo a 60 per esigenze istruttorie o richieste di modifica. Se così non avviene, scatta il silenzio-assenso. Una previsione che avrà un impatto certo sul procedimento per il permesso di costruire, che spesso si impantana per la mancata collaborazione di enti terzi come Asl, Vigili del fuoco, Soprintendenze. La regola, inoltre, vale anche per i pareri resi dalle amministrazioni preposte a tutela, tra cui le Soprintendenze per i beni soggetti a vincolo paesistico o storico-artistico (in questo caso però il termine è di 90 giorni).
Seconda grande novità è quella dei limiti all’autotutela (contenuta nell’articolo 6, che agisce sull’articolo 21-nonies della legge 241/1990). In questo caso, il testo stabilisce che per tutti i provvedimenti amministrativi il potere della Pa di annullare l’atto può essere esercitato solo entro 180 giorni (prima si parlava di “termine ragionevole”). Ciò significa che dopo sei mesi non potranno più essere contestate opere edilizie eseguite con Scia mentre, per il permesso di costruire, scatterà il silenzio-assenso.