QUADRO A – NUCLEO FAMILIARE
D. In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU (Dichiarazione sostitutiva unica)?
R. Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU. Si rende necessaria solo dietro effettiva richiesta da parte dell’ente erogatore il beneficio, e in questo caso va presentata ricordando che per tale modifica il CAF che la presenta non percepisce alcun compenso da parte INPS.
QUADRO B – CASA DI ABITAZIONE
D. Si chiede conferma se, come recitano le istruzioni alla compilazione della DSU, il canone di locazione da indicare è quello previsto dal contratto al momento della presentazione della DSU.
R. Si, così come avvenuto sino ad oggi dovrà essere inserito il valore del canone annuale alla data di presentazione della DSU.
D. È possibile inserire il contratto di locazione nel quadro B anche se ancora intestato al deceduto non inserito nel quadro A della DSU? È obbligatorio procedere alla voltura del contratto?
R. Pur essendo necessario effettuare la voltura, nel caso di successione nel contratto (art. 6 della legge n.392 del 1978), è possibile indicare nel quadro B l’intestatario del contratto deceduto prima della scadenza del contratto che ovviamente non fare parte del nucleo familiare determinato ai fini ISEE.
D. Quadro B, canone di locazione annuo. Si suppone che il contratto di locazione abbia più intestatari, di cui alcuni non presenti tra i componenti nucleo del quadro A:
* Il canone annuo come lo indico?
* Inserisco il canone totale come da contratto o inserisco il canone totale da contratto rapportato al numero degli intestatari presenti nel nucleo (come si fa attualmente?)
R. Se il contratto di locazione dell’immobile scelto come casa di abitazione del nucleo familiare è intestato a più soggetti:
* tutti i cointestati del contratto fanno parte del nucleo, l’importo da indicare sarà il totale del canone riferito all’abitazione;
* non tutti i cointestati del contratto fanno parte del nucleo, l’importo da indicare dovrà essere proporzionato alla quota di cui i componenti del nucleo sono titolari. Non è possibile quindi indicare quote di canone relative ad altri cointestatari del contratto, quando questi sono soggetti estranei al nucleo familiare.
D. Se il contratto di locazione ha una durata inferiore all’anno, viene indicato il canone totale del periodo?
R. Si.
D. Si chiede conferma che l’importo del canone annuale di locazione, previsto dal contratto di locazione registrato e in essere alla data di presentazione della DSU (comprensivo di eventuale adeguamento Istat) si imputa indipendentemente dall’effettivo pagamento dello stesso.
R. Va indicato il canone previsto dal contratto senza la necessità di verificarne il pagamento; mentre l’adeguamento ISTAT si potrà inserire solo se effettivamente pagato al momento della presentazione della DSU.
D. Quadro B, “casa di abitazione”: in caso di contratto di locazione, si devono inserire tutti gli intestatari del contratto di locazione anche se non inclusi tra i componenti del nucleo? O si indicano solo quelli inclusi tra i componenti del nucleo?
R. Si indicano esclusivamente i componenti cointestatari presenti nel quadro A
D. I cittadini che abitano in case popolari con assegnazione di alloggio, in assenza del protocollo del numero di assegnazione dell’alloggio, che versano il canone di locazione così come comunicato dall’Ente competente, potranno indicare nel quadro B di essere in Casa di abitazione “in locazione”?
R. Sì, dovrà essere compilata la sezione relativa agli estremi di registrazione come segue: Data: una qualunque data valida ad es. 01/01/AAAA (dove AAAA è l’anno di sottoscrizione); Serie: EDIPUB o ND (non disponibile) Codice Ufficio: ND (non disponibile) Numero: ND (non disponibile)
D. Nel caso di occupanti censiti che versano il canone di locazione ma privi di assegnazione di alloggio, essi possono indicare l’affitto?
R. No in quanto non assegnatari.
D. È possibile indicare in DSU quadro FC3 il debito residuo al 31/12 del mutuo per l’acquisto di un immobile di categoria C/1?
R. Sì, in quanto le istruzioni riportano di “indicare per ciascun immobile” il capitale residuo al 31.12 contratto per l’acquisto dell’immobile o la costruzione del fabbricato.
MODULO FC.1
Quadro FC3 – patrimonio immobiliare
D. Patrimonio immobiliare e detrazione mutuo residuo: cosi come avviene oggi il mutuo potrà essere detratto anche se intestato a persona diversa dal proprietario?
R. Il debito residuo di capitale preso a mutuo, risultante al 31 dicembre, deve essere portato in detrazione in base alla percentuale di possesso dell’immobile e non in riferimento agli intestatari del mutuo; quindi, ad esempio, se due soggetti acquistano un immobile in comproprietà (50% cadauno), ma solo uno dei due contrae il mutuo per l’acquisto, il relativo capitale residuo al 31 dicembre verrà portato in detrazione da entrambi i proprietari dell’immobile nel limite della loro quota di possesso (50%).
D. Devono essere indicati nel patrimonio immobiliare gli immobili che sono all’asta perché pignorati (ma non ancora venduti)?
R. Anzitutto i beni, pur restando di proprietà (e, di solito, anche nel possesso) del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità, e questo non comporta la perdita del diritto di proprietà con la conseguenza che gli stessi devono essere dichiarati.
QUADRO FC4 – REDDITI E TRATTAMENTI
da dichiarare ai fine ISEE
D. Quadro FC4, confermate che come previsto dalle istruzioni le prestazioni di seguito elencate non devono essere inserite nel quadro FC4?
* Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche
* Voucher per servizi all’infanzia
* Assegni di cura
* Bonus gas e elettrico
* Altre forme di compartecipazione al costo di beni o servizi del disabile.
R. Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. A titolo esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute. Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.
[A cura di: Nunziata Masiello e Filomena Scarano – Nuovo FiscoOggi, Agenzia delle Entrate]
In caso di cessione infraquinquennale dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo a evitare la decadenza dall’agevolazione. Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 49/E dell’11 maggio 2015, che ha recepito l’indirizzo consolidato della Corte di cassazione.
In tema di agevolazione “prima casa”, la nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986, prevede che “in caso di… trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”. La stessa norma prevede, tuttavia, che la decadenza dall’agevolazione non avviene qualora “… il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
In altri termini, il trasferimento dell’immobile, acquistato usufruendo dell’agevolazione in argomento, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto comporta la decadenza dal regime di favore fruito. La perdita del beneficio può essere impedita dal riacquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Sulla questione, la Corte di cassazione, con sentenza 16077/2013, ha chiarito che “… il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986… espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4…, in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell’agevolazione debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale non dice diversamente, giacché, come noto, acquisto è sia quello oneroso che quello gratuito” (cfr anche Cassazione. sentenza 5689/2014). Detto orientamento è stato ribadito, inoltre, con l’ordinanza 17151/2014, dove i giudici hanno evidenziato come più volte la stessa Corte di cassazione ha chiarito che “l’acquisto rilevante ai fini dell’ultima parte del quarto comma della nota II bis all’articolo 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al T.U. Registro può anche essere a titolo gratuito (sent. n. 16077/13) (…)”. Quindi, per i giudici di legittimità, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio.
Di segno opposto era la posizione dell’Agenzia che, in precedenti documenti di prassi (circolare 6/2001, risoluzione 125/2008 e circolare 18/2013), aveva chiarito che la decadenza dal beneficio poteva essere impedita solo con l’acquisto “a titolo oneroso” di altra casa di abitazione. La risoluzione odierna, dunque, prende atto dei principi affermati più volte dalla Corte di cassazione, ma ribadisce, tuttavia, la necessità – ai fini del mantenimento dell’agevolazione – che il nuovo immobile sia adibito a dimora abituale del contribuente. Questo in conformità ai chiarimenti forniti con le risoluzioni nn. 44/2004 e 30/2008.
Su tale punto, la posizione dell’Amministrazione finanziaria è confortata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Con sentenza 7338/2015, infatti la Corte di cassazione ha affermato che “le agevolazioni fiscali previste dall’art.1, comma 4, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sono subordinate al raggiungimento dello scopo per cui vengono concesse e, dunque, applicabili laddove gli acquisti delle unità immobiliari siano seguiti dall’effettiva realizzazione dell’intento di abitarvi da parte dell’acquirente”. In senso conforme anche la successiva ordinanza 8847/2005.
Periodo di dichiarazione dei redditi, e alcuni dei dubbi più frequenti riguardano le detrazioni fiscali connesse ai lavori di ristrutturazione dell’appartamento. Ecco due esempi, con le relative risposte da parte di Giafranco Mingione, l’esperto che cura la rubrica della posta fiscale su “Nuovo FiscoOggi”: la rivista ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
La prima domanda, concerne la sostituzione delle porte dell’alloggio: nella fattispecie, se sia possibile fruire della detrazione fiscale nel caso di acquisto di porte interne nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione edilizia generale?
Ebbene, secondo quanto risposto da Mingione, “la sostituzione di porte interne è agevolabile se è collegata ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Si verifica, infatti, in tale ipotesi, un effetto di trascinamento, per cui l’intervento di manutenzione ordinaria può essere considerato assorbito nell’ambito della categoria di intervento edilizio di maggior rilievo. In caso contrario, poiché la sostituzione di porte rientra nelle opere di manutenzione ordinaria, non sarà detraibile.
Per alcuni aspetti è analoga un’altra questione: “la sostituzione della vasca da bagno con la doccia, rientra tra quelle per cui è possibile usufruire della detrazione? E l’Iva è agevolata?”. Positiva la risposta ad entrambi i dubbi: “La sostituzione di sanitari con altri diversi rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria che danno diritto al bonus ristrutturazioni (attualmente, nella misura del 50%). Bonifici e fatture devono essere intestati a chi intende fruire della detrazione. Per quanto riguarda l’Iva, le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione su immobili residenziali sono assoggettate all’aliquota ridotta al 10%. Stesso trattamento anche per le cessioni di beni, se la fornitura avviene nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, ai beni di valore significativo (tra i quali rientrano sanitari e rubinetteria da bagni), l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza dell’importo ottenuto sottraendo dall’intero corrispettivo per la prestazione il valore degli stessi beni significativi.
[A cura di: Uppi]
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente diramato una circolare facendo
precisazioni su alcune detrazioni fiscali. L’Uppi ha sintetizzato quelle
ritenute più importanti. Di seguito, un estratto dei chiarimenti relativi ad
alcuni aspetti fiscali particolarmente attinenti al settore immobiliare.?
Mobili e successione
Sulle spese per l’acquisto di mobili e per la successione ereditaria:
non si trasferisce il diritto.?D. L’art.
16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento per causa morte della
titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero
edilizio, la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius è trasferita,
per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che
conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. La stessa regola si
applica anche per le spese sostenute dal contribuente deceduto per l’acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici??R.
L’art. 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013 prevede che ai contribuenti che
fruiscono della detrazione per taluni interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, è riconosciuta una detrazione nella
misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute, fino a
un ammontare complessivo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in dieci
quote annuali di pari importo.?Il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la
fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero
del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con
proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della
detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione.?Si
ritiene, pertanto, che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi
la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in
esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i
rimanenti periodi di imposta.
Bonifico e ristrutturazione ?D. Per
fruire dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra
l’altro, che il pagamento debba essere effettuato con bonifico bancario o
postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. Si
chiede di conoscere se, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla
norma, sia possibile fruire dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del
bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione qualora il
codice fiscale di quest’ultimo risulti correttamente indicato nella
disposizione di pagamento.?R.
L’art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese
documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale
sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il
successivo comma 9 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto
interministeriale n. 41 del 1998, con cui è stato adottato il regolamento
recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia. L’art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede
che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario
dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario
della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.?
Litigio per il barbecue
Pugnalata in condominio
L’ennesima lite in condominio che si è trasformata in tragedia. È accaduto a Sestri Levante. Bilancio: una donna in gravi condizioni e un uomo arrestato per tentato omicidio. Il motivo del contendere, ancora una volta assolutamente futile: un barbecue, acceso sul balcone dell’appartamento al pian terreno. Odori e fumo giudicati molesti da un disoccupato 52enne residente ai piani superiori, che ha annacquato la grigliata. Alle proteste della donna, recatasi a casa dell’uomo per chiedere conto delle sue azioni, questi avrebbe reagito violentemente, sferrandole due fendenti e ferendo anche il figlio della signora, andato a dare manforte alla madre. All’origine dei fatti, con tutta probabilità, vecchi rancori condominiali.
Rapine in casa anziani,
colpevoli operatori 118
Raccoglievano informazioni sulle persone che chiedevano l’aiuto del 118, e poi duplicavano le chiavi degli appartamenti. Ecco il piano messo in atto da alcuni operatori sanitari, smascherati dai carabinieri di Foggia, che hanno eseguito 12 ordinanze di custodia (5 persone sono ancora ricercate) nell’ambito di un’indagine su furti commessi in abitazioni. In totale sono stati scoperti 15 furti, per un valore complessivo di circa 200 mila euro. Le persone indagate sono state arrestate tra il foggiano, Reggio Emilia e Sanremo.
Casa ex militare defunto,
trovata bomba a mano
Durante lo sgombero di un appartamento messo in vendita, è stata ritrovata una bomba a mano di fabbricazione inglese, risalente alla seconda guerra mondiale. L’alloggio, situato nella periferia di Bologna, era di proprietà di un ex militare dell’Esercito, mancato tempo fa. L’ordigno, completo di spoletta e detonatore, è stato rimosso con l’intervento dei carabinieri e degli artificieri.
Uomo morto in alloggio
Trovato grazie al cane
Il cane è il miglior amico dell’uomo, nonché il più fedele, e in questo caso fino alla morte bisognerebbe dire. Un uomo di 48 anni è stato ritrovato sul divano di casa, senza vita; al suo fianco il cane a vegliarlo. Dai primi accertamenti, pare che sia stato un infarto a stroncare la vita dell’uomo, un operaio originario di San Benedetto del Tronto. Un amico, preoccupato, lo ha cercato a casa senza risultato. Ha sentito solo i guaiti del cane ed ha chiamato carabinieri e vigili del fuoco. Secondo il medico legale l’uomo era morto da almeno 24 ore.
In aumento le vittime
di roghi in appartamento
Non c’è stato nulla da fare. Il corpo esanime di una donna di 78 anni è stato trovato nel suo appartamento, nel quale è divampato l’incendio che le è stato fatale. La tragedia è accaduta a Campobasso. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno cercato di ricostruire la dinamica dei fatti e al momento l’ipotesi più probabile è che il rogo si sia sviluppato in camera da letto. Meno dubbi, invece, sulle cause dell’incendio nel quale, in provincia di Torino, ha perso la vita un 40enne. A quanto pare, infatti, l’uomo – che soffriva di crisi epilettiche – era solo in casa e stava fumando una sigaretta, quando ha accusato un malore che indirettamente gli è stato fatale.
Spara contro i vicini
Un morto e un ferito
In provincia di Cuneo, una discussione tra vicini si è trasformata in tragedia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un uomo avrebbe sparato e ucciso il vicino, oltre a ferire gravemente la moglie di quest’ultimo. L’assassino è stato fermato dai carabinieri e tratto immediatamente in arresto. La sparatoria è avvenuta in aperta campagna, nei pressi di una zona boschiva.
Quali sono le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità? È questo l’oggetto della guida pubblicata nei mesi scorsi dall’Agenzia delle Entrate. Ne riportiamo alcuni estratti: quelli, cioè, aventi come focus, a vario titolo, la casa.
Barriere architettoniche
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:
* 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015;
* 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2016.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
* quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
* i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione, inoltre, è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano, invece:
* la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
* la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Successione e donazione
Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario). La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992. In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
L’assistenza fiscale
Nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità. Il servizio permette alla persona disabile di ricevere assistenza fiscale direttamente al proprio domicilio. Funzionari qualificati dell’Agenzia delle Entrate aiutano i contribuenti che non possono recarsi presso gli sportelli degli uffici, o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Le persone che desiderano usufruire di questo servizio possono rivolgersi:
* alle associazioni che operano nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità;
* ai servizi sociali degli enti locali;
* ai patronati;
* ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell’Agenzia dell’Entrate.
Le associazioni e gli enti interessati a svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti disabili e l’Agenzia devono accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione regionale.
Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare si possono conoscere consultando il sito internet www.agenziaentrate.gov.it (sezione “Contatta l’Agenzia”). È possibile, inoltre, ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi:
* ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle ore 9 alle 13);
* direttamente agli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia.
Ai Centri di assistenza telefonica (848.800.444) ci si può rivolgere anche per conoscere i nominativi dei coordinatori regionali dell’Agenzia delle Entrate e l’elenco degli uffici.
[A cura di: Alberto Ribaldone – comitato scientifico Agiai]
La legge di stabilità 2014 dedica quasi 100 commi (dal 639 al 737) alla IUCe alle altre imposte comunali: TASI e TARI. L’imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi:
1) il possesso di immobili
2) l’erogazione e la fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone, poi, di tre imposte:
* l’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
* la TASI, riferita ai servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
* la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, attualmente 10,6 per mille. Il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC con un regolamento (art. 52 dlgsv 446/97) , concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
Il consiglio comunale deve approvare – entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione – le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
LA LOCAL TAX
Come è noto, è in previsione che IMU e TASI vengano unificate in una nuova imposta unica, dunque con stesse aliquote e procedure unificate. L’obiettivo dichiarato dal governo Renzi, come rivelato dallo stesso premier, è quello di sostituire TASI e IMU con una nuova tassa unica. In sostanza si vuole porre definitivamente fine al caos generato in questi anni dal calcolo di TARI, TASI e IMU.
Di fatto cosa cambia rispetto all’attuale IUC? Nata anch’essa per accorpare TARI, TASI e IMU, la IUC di fatto ha lasciato inalterate le tre imposte, che attualmente si pagano separatamente, con aliquote e scadenze differenti. La nuova tassa unica TASI+IMU, invece, unificherà realmente le due imposte, introducendo un’unica aliquota e un’unica procedura di calcolo e pagamento. Gli adempimenti dovrebbero essere semplificati, ma si assisterà al ritorno dell’imposta sugli immobili anche per le prime case, seppur con un’aliquota ridotta rispetto alle altre proprietà immobiliari. Ai Comuni verrà lasciata la possibilità di fare ricorso ad un’unica tassa locale, di cui sarà responsabile il sindaco.
Da sottolineare che per il momento, tra i nodi da sciogliere ci sono quelli di capire come la nuova imposta unica potrà:
* accomunare TASI, TARI e IMU mantenendo le varie differenze tra prima e seconda casa e tra tipologia di immobili;
* essere applicata agli inquilini di case in affitto;
* rimanere una tassa tutta federale;
* inglobare anche la TARI che, più che una tassa, è una tariffa che si paga per il servizio sui rifiuti i cui aspetti sostanziali sono stati fissati dalla normativa europea ne fissa i contorni.
[A cura di: Andrea Cartosio – Ist. naz. tributaristi]
Il reverse charge o inversione contabile è un operazione finanziaria introdotta, in origine, dalla Comunità Europea per combattere l’evasione fiscale connessa al pagamento dell’IVA. La metodologia di applicazione del reverse charge si ha quando un soggetto passivo Iva, in qualità di cedente o prestatore di servizi, emette fattura senza l’indicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) specificando che tale operazione/prestazione è soggetta a reverse charge, come disposto dall’art. 17 del D.P.R. 633/2. Questo obbligherà il destinatario della cessione/prestazione, anch’esso soggetto passivo Iva, ad adempiere al pagamento di tale imposta.
Lo scopo principe dell’operazione finanziaria appena descritta è l’eliminazione dell’evasione fiscale connessa alla detrazione IVA, poiché, con il sistema contabile in vigore fino al 31 dicembre 2014, poteva verificarsi che l’acquirente portasse in detrazione la quota di IVA subita senza che il fornitore avesse effettivamente adempiuto al versamento dell’imposta nelle casse dell’erario.
La legge finanziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2015 ha esteso l’applicazione dell’IVA con il meccanismo del reverse charge apportando modifiche sostanziali all’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 (modificata all’articolo 1, comma 629, lettera a, legge n. 19/2014) volte proprio alla cancellazione del suddetto “fenomeno”.
Da un’analisi da parte dell’amministrazione finanziaria dello stato relativa all’evasione fiscale connessa al pagamento dell’IVA, il settore maggiormente interessato risulta essere quello edile. Difatti, il nuovo testo normativo riguarda nello specifico le seguenti lavorazioni:
* servizio di pulizia negli edifici;
* nel settore edile sono stati annessi all’applicazione del reverse charge gli installatori di impianti e servizi finalizzati al completamento di edifici anche in assenza di un contratto di subappalto;
* cessione di beni alla grande distribuzione;
* settore energetico.
L’attenta lettura del testo normativo così introdotto dalla legge finanziaria 2015 risultava essere lacunoso in svariati ambiti al fine dell’applicabilità, nel concreto, del reverse charge. Pertanto si è reso necessario un chiarimento alle modifiche apportate all’art. 17 del D.P.R. 633/2 da parte dell’Amministrazione finanziaria dello stato. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E del 27 marzo 2015, precisa al contribuente quali settori e quali interventi sono obbligati all’applicazione del reverse charge. Viene data la definizione di edificio visto come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume, e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”. Da tale definizione si può evincere chiaramente il riferimento sia a fabbricati ad uso abitativo sia ad uso strumentale, dunque restano esclusi dall’applicabilità del reverse charge piscine, giardini, parcheggi qualora non rientrino nell’ambito di un edificio.
La circolare 14/E chiarisce anche l’aspetto relativo al rapporto tra appaltatore e subappaltatore, specificando che esso, anche in assenza di un contratto, non inficia l’applicazione di tale istituto. Non vengono ammessi all’applicazione dell’reverse charge i soggetti facenti parte del regime dei “minimi” o “forfettario”.
Per i servizi di pulizia verso i contribuenti persone fisiche o condomini non risultano essere modificate dalla normativa le regole relative alla fatturazione; dunque si evince che il fornitore/prestatore di servizi dovrà indicare regolarmente l’aliquota IVA. Pertanto risulta impossibile l’applicazione dell’inversione contabile.
[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – presidente Centro Studi Confedilizia]
L’istanza volta al declassamento o alla riduzione della rendita può essere proposta anche se non ricorrono le condizioni previste nell’art. 38 del Tuir (il quale, per l’ipotesi in cui per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisca almeno del 50% dalla rendita catastale, prevede che l’Amministrazione proceda a verifica al fine di un diverso classamento o determinazione della rendita).
Non vi è necessità, insomma, di ricorrere a categorie definite a fini peculiari per dare concretezza alla facoltà del contribuente di ottenere l’aggiornamento (rebus sic stantibus) delle valutazioni degli enti immobiliari ai fini catastali. In tal caso il giudice procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell’edificio, della non rispondenza dell’immobile alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dalla Amministrazione. D’altronde, i termini di abitazione “signorile”, “civile”, “popolare” richiamano nozioni presenti nell’opinione generale, a cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo che assume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, la collocazione centrale o periferica di un immobile), sia sul piano oggettivo, per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell’area ove l’immobile si trovi.
Quindi può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste o “popolari” divengano “civili” o “signorili”, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore. Ed allo stesso modo si deve procedere nell’ipotesi in cui un contribuente deduca non già un mutamento nella valutazione di dati al tempo correttamente denunciati, ma una sopravvalutazione dei dati stessi, donde poi l’attribuzione di una rendita che non sia conforme alle caratteristiche tipologiche del bene, ovviamente sempre sul piano della percezione che i consociati ne hanno. Né vi è ragione di prospettare l’imprescindibilità dell’esistenza di un “interesse generale”, dovendosi invece ritenere sufficiente l’esistenza di una situazione soggettiva attiva del singolo contribuente, cui certamente pertiene il diritto – garantito anzitutto dall’art. 53 della Costituzione – di concorrere alle spese pubbliche in ragione della reale capacità contributiva, siccome si esprime lo stesso anche per il tramite della corretta applicazione dei criteri di valutazione catastale degli immobili. Così la Cassazione con le sentenze nn. 2296 e 2297 del 13.2.’15 (Pres. Cicala, Rel. Caracciolo).