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Tasi: a quanto ammontano sanzione e interessi sul pagamento in ritardo

Se è stata sforata la scadenza del 16 giugno per il pagamento della Tasi (e dell’Imu), c’è comunque ancora la possibilità di rimediare, facendosi carico anche di sanzioni ed interessi. Altroconmsumo ricorda a quanto ammontano, e qual è l’iter per mettersi in regola.

PAGARE IN RITARDO
Il 16 giugno è scaduto l’ultimo termine utile per pagare la prima rata di acconto per la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, che è una delle tre voci d’imposta che compongono la Iuc (Imposta unica comunale), insieme all’Imu (Imposta municipale propria) e alla Tari (Tassa sui rifiuti). Spetta sia ai proprietari di immobili (adibiti ad abitazione principale e non) che agli inquilini. 
Se non si è pagato nei termini previsti, oppure si sono commessi errori pagando meno del dovuto, si può utilizzare il ravvedimento operoso. In pratica, sempre tramite il modello F24 o l’apposito bollettino postale, si può versare la rata dovuta al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza al giorno di effettivo versamento. Il tasso da applicare è dello 0,5% annuo, tuttavia i Comuni possono modificarlo con apposito regolamento.

QUANTO PAGARE
La Tasi è dovuta da chiunque possieda o comunque detenga un immobile adibito ad abitazione principale. Sugli altri immobili, invece, si somma all’Imu, a meno che il Comune non abbia deliberato che l’Imu esclude la Tasi. Lo Stato ha fissato le aliquote minime e massime applicabili, lasciando però molta libertà alle amministrazioni comunali nel fissare sconti e agevolazioni. Ad ogni buon conto, la base imponibile per il calcolo della Tasi è la stessa utilizzata per l’Imu: quindi bisogna rivalutare del 5% la rendita catastale e moltiplicarla per 160. Le linee guida fissate dallo Stato per la Tasi sono queste:
* Abitazione principale: l’aliquota minima è dello 0,1%, quella massima invece può arrivare allo 0,25%. I Comuni possono alzarla di un ulteriore 0,08%, portandola allo 0,33%.
* Altri immobili: la somme delle aliquote di Tasi e Imu non può superare l’1,06%. Anche in questo caso i Comuni possono applicare uno 0,08% aggiuntivo, portando la tassazione all’1,14%.

PAGAMENTO IN RITARDO
Facciamo un esempio: se si pagano 100 euro con 10 giorni di ritardo, si devono calcolare gli interessi in questo modo:
* 100 x 0,5% = 50 centesimi annui;
* 50 x 10/365 = 1 centesimo
Ai 100 euro di imposta si deve quindi sommare 1 centesimo di interesse. Ovviamente, prima si paga, meglio è, dato che le sanzioni aumentano con il passare del tempo così come gli interessi.
– Se si versa entro 14 giorni dalla scadenza, si deve applicare calcolare lo 0,2% giornaliero di sanzione sulla somma dovuta. Per esempio, per 100 euro di imposta non versata si dovranno aggiungere 20 centesimi per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi (cd. ravvedimento sprint).
– Se si versa dal 15° giorno al 30° giorno successivo alla scadenza, si deve calcolare la sanzione del 3% di quanto non pagato, senza rapportarla ai giorni di ritardo. Quindi, per i 100 euro d’imposta da pagare, si devono aggiungere 3 euro di sanzione oltre agli interessi, questi si calcolati su base giornaliera (cd. ravvedimento brevissimo).
– Se si versa dal 31° giorno al 90° giorno successivo alla scadenza, si deve calcolare la sanzione fissa del 3,33% di quanto non pagato. Quindi per i 100 euro d’imposta da pagare si devono aggiungere 3,33 euro di sanzione oltre agli interessi, da calcolare su base giornaliera (cd. ravvedimento breve).
– Superati i 30 giorni dalla scadenza, e fino al 30 giugno 2016, ci si può ravvederti pagando la sanzione del 3,75% oltre agli interessi (cd. ravvedimento lungo). Superata tale data, si sarà passibili di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non pagata o pagata in ritardo.
IL SALDO
Il saldo della Tasi va versato entro il 16 dicembre. Per determinarlo, occorre riliquidare il tributo per l’intera annualità poiché le aliquote deliberate dal Comune potrebbero essere variate. Quindi bisogna sottrarre dall’importo ottenuto quanto versato entro a giugno a titolo di acconto.
Ma la Tasi può anche essere versata in un’unica soluzione, a giugno. In tal caso, si calcola l’intera imposta in base alle aliquote e le detrazioni relative al 2014. Se successivamente il Comune modifica le aliquote, occorre riliquidare il tributo per l’intero anno applicando le nuove aliquote e sottraete quanto versato a giugno. Il conguaglio va pagato entro il 16 dicembre.

CRONACA FLASH DALLA CASA E DAL CONDOMINIO

Rogo in appartamento

Si sfiora la tragedia

Se l’è cavata con qualche ustione sul corpo e tanto spavento. Una donna di 49 anni in provincia di Palermo è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco insieme alla figlia di 28 e al nipote di appena un anno, dopo che nella sua abitazione si era sviluppato un incendio. Coinvolti nelle operazioni di spegnimento anche una ventina di appartamenti adiacenti alla casa della donna, che sono stati sgomberati per precauzione.

Si risveglia dal coma

bimbo caduto in garage 

Ha riaperto gli occhi e ha riconosciuto i famigliari. Dopo un mese di coma si è risvegliato il bimbo di 4 anni che lo scorso maggio era precipitato da una grata di un parcheggio coperto in provincia di L’Aquila, mentre stava giocando sotto gli occhi della madre. Trasportato in un primo momento all’ospedale di Pescara, era stato trasferito in elisoccorso al Bambin Gesù di Roma.

Esplode bombola di gas

Una donna rimane ferita 

Una donna è rimasta gravemente ustionata a causa dello scoppio di una bombola di metano nella sua abitazione in provincia di Cosenza. Lievemente feriti anche il marito e il figlio, presenti in casa durante la deflagrazione. Dal sopralluogo dei vigili del fuoco sono emersi ingenti danni alla parete frontale dell’abitazione e al tetto. In seguito alle ferite riportate su tutto il corpo, la donna è stata trasportata al centro grandi ustionati di Bari.

Picchia la moglie incinta

Arrestato un 24enne 

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dagli agenti del nucleo Prevenzione Generale di Napoli con l’accusa di aggressione aggravata nei confronti della moglie, all’ottavo mese di gravidanza. Durante un giro di pattuglia, i poliziotti avevano notato una donna incinta chiedere aiuto per la strada e si erano fermati. Una volta soccorsa è cominciata la ricerca del marito che poco prima l’aveva malmenata, minacciando di morte anche la prima figlia, di appena due anni. La caccia all’uomo si è conclusa in serata quando il 24enne è stato rintracciato nell’appartamento di un parente in provincia di Salerno.

Abitazione svaligiata 

Bottino da 40 mila euro

I ladri sono entrati in azione approfittando dell’assenza del padrone di casa – un imprenditore friulano fuori per il week end – portando via oggetti in oro e gioielli per un valore complessivo di 40 mila euro. A dare l’allarme, al rientro, è stato lo stesso imprenditore, dopo aver notato l’infisso della porta del suo appartamento perforato, sembra da un piccolo trapano. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri del nucleo di Udine.

PARTI COMUNI: QUALI DIFFERENZE TRA LE INNOVAZIONI E IL MAGGIOR UTILIZZO

[A cura di: avv. Enrico Morello – resp. centro studi AGIAI]

Per quanto riguarda le cose comuni, che si tratti di maggior utilizzo da parte di un condomino o di innovazione, il criterio è sempre quello di rispettare il pari diritto degli altri condòmini a utilizzarle a propria volta nonché di salvaguardare il decoro architettonico e la stabilità dell’innovazione. 

Il caso: intervenendo in merito a diverse questioni riguardanti i rapporti fra un condomino ed il condominio di appartenenza, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire, nel “correggere” le sentenze emesse da Tribunale e Corte di Appello, i seguenti condivisibili principi di diritto (e prima ancora di buon senso):

AMPLIAMENTO

Ogni condomino può ampliare una preesistente apertura sul muro condominiale purché non venga alterata la destinazione del muro stesso e non venga impedito agli altri condòmini di farne parimenti uso.

La prima questione sottoposta al vaglio della Corte riguardava un ampliamento della apertura che permette alla condomina di attraversare il muro condominiale per accedere alla propria parte esclusiva di immobile: ampliamento (ovviamente) ritenuto lecito dalla condomina che lo aveva praticato, e (altrettanto ovviamente) ritenuta nefasta dal condominio in quanto ne risultava “ alterato il decoro architettonico e reso impossibile il pari uso agli altri condòmini.

La Suprema Corte, intervenendo sul punto, dava ragione alla condomina osservando come l’errore del giudice di secondo grado fosse stato quello di ritenere tale opera semplicemente illegittima in quanto, trattandosi di innovazione, “non era stata sottoposta a delibera condominiale per l’approvazione”. 

Il giudice di Appello, viceversa, osserva opportunamente la Corte di Cassazione, avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se l’opera in questione (che trattandosi semplicemente di un “uso più intenso di una cosa comune” e non di innovazione non necessitava di alcuna decisione assembleare) ledeva o meno in qualche modo i diritti degli altri condòmini.

La distinzione, in effetti piuttosto evidente, in altre parole è fra utilizzo di una cosa comune in modo da trarne un maggior vantaggio da parte di un singolo condomino, e la modifica stessa della destinazione della parte comune: nel primo caso andranno rispettati i presupposti già detti in precedenza (e cioè il pari diritto degli altri condòmini), mentre nel secondo sarà l’assemblea a doversi pronunciare.

Quale ulteriore (forse persino superflua a questo punto) specificazione, la Corte Suprema ricorda anche alcune sue precedenti decisioni, con le quali si era ritenuto che non dovessero essere sottoposte al vaglio dell’assemblea decisioni inerenti: la trasformazione da parte di un condomino di luci in vedute su un cortile comune; il taglio parziale del tetto per ricavarne un terrazzo; l’apertura nell’androne condominiale di un nuovo ingresso a favore dell’immobile di un condominio.

In tutti questi casi, si ripete, il limite da rispettare è quello del diritto degli altri condòmini a farne parimenti uso, e non quello previsto per la validità delle delibere assembleari in materia di innovazioni.

IL DECORO

Collegamento fra la previsione dell’art. 1120 cod. civ. relativo alle innovazioni e l’art. 1102 relativo all’utilizzo da parte del singolo delle parti comuni: la lesione del decoro architettonico.

La Corte, infine, dedica una ultima (utile) annotazione ad un punto di contatto esistente fra le due norme citate del codice civile: che seppure riferite a fattispecie diverse, comporta che il principio espresso dall’art. 1120 relativo al divieto di innovazioni illecite (o perché ledono il decoro architettonico del fabbricato, o perché addirittura ne mettono a repentaglio la sua stessa stabilità) trovi applicazione anche nelle fattispecie inerenti all’articolo 1102.

In altre parole, è del tutto ovvio che non è che quello che non si può fare con le innovazioni (tipo per utilizzare un esempio assurdo deliberare di togliere tutti i muri maestri a rischio di far crollare il palazzo) possa essere consentito al singolo condomino che voglia trarre un migliore utilizzo della cosa comune.

Quale conclusione di questa premessa, la Corte di Cassazione ha pertanto concluso che i giudici di merito hanno errato nel non accertare se di fatto l’opera (famoso ampliamento della apertura sul muro condominiale) posta in essere dalla condomina  fosse o meno opera tale da mettere a repentaglio la sicurezza del fabbricato o comunque da alterarne il decoro architettonico.

Da qui la decisione della Suprema Corte di rinviare la causa (ritenuta evidentemente e per i motivi detti non sufficientemente istruita) ad altro giudice, al quale viene espressamente dato mandato di attenersi al seguente principio di diritto: ogni condomino, nel caso in cui il cortile esclusivo o comune sia munito di recinzione confinante con area pubblica o altra area dello stesso condominio, può apportare a tale recinzione, se di proprietà condominiale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini e, quindi, procedere anche all’apertura o all’ampliamento di un varco di accesso al cortile condominiale o alla sua proprietà esclusiva, purché tale varco non alteri la destinazione del muro e delle altre cose comuni, non comprometta il diritto al pari uso e non arrechi pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e decoro architettonico del fabbricato.

RENT TO BUY: LA TUTELA GIURISDIZIONALE SE IL CONDUTTORE NON RISPETTA IL CONTRATTO

“Rent to buy, titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile ed effettività della tutela giurisdizionale”. Questo il titolo dello studio n. 283-2015/C Approvato lo scorso 28 maggio dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Nella relazione, l’autore analizza la nuova disciplina, introdotta dal legislatore del 2014, dei “contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili” (cd. rent to buy) sotto il profilo della effettività della tutela giurisdizionale e con particolare riferimento ad una delle maggiori criticità della stessa – cui sono legate le sorti stesse del nuovo istituto – che attiene alla restituzione dell’immobile in ipotesi di inadempimento del conduttore. 

In tale prospettiva, una volta esclusa la possibilità di ricorrere alla tutela sommaria (e segnatamente al procedimento di convalida di sfratto), l’autore si sofferma diffusamente sulla disciplina del titolo esecutivo e, più in particolare, sui requisiti che il diritto ivi consacrato deve possedere (certezza, liquidità ed esigibilità). 

All’esito di questa indagine, l’autore conclude nel senso di ritenere che, in ipotesi di inadempimento del conduttore, se il contratto di rent to buy ha la forma dell’atto pubblico e contiene una clausola risolutiva espressa, nel nostro sistema processuale esiste la possibilità per il proprietario/concedente dell’immobile di agire legittimamente in sede esecutiva per ottenere il rilascio dell’immobile sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale (se del caso, movendosi in una prospettiva di estremo rigore, ricorrendo anche ad un successivo atto pubblico, complementare rispetto al primo, contenente la dichiarazione del proprietario/concedente dell’immobile di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa – cd. titolo esecutivo complesso) e, dunque, senza passare per un preventivo accertamento giurisdizionale (sia esso a cognizione piena o sommaria) del suo diritto. 

In senso analogo, l’autore dello studio conclude anche con riferimento all’atto pubblico di rent to buy quale titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile alla scadenza del contratto.

La versione completa dello studio del Notariato può essere consultata cliccando qui.

L’ASPORTO DI BENI MOBILI NELL’ESECUZIONE PER RILASCIO

[di Corrado Sforza Fogliani pres Centro studi Confedilizia]

Il d.l. n. 132/14 (così come convertito in legge), meglio noto come “Decreto giustizia”, nell’introdurre una serie di misure volte a semplificare e ad accelerare il processo di esecuzione forzata, ha anche – all’art. 19, comma 1, lett. i – riscritto l’art. 609 cod. proc. civ. in materia di provvedimenti relativi a mobili estranei all’esecuzione.
Per effetto della nuova formulazione ora è previsto, in particolare, che, quando nell’immobile oggetto di esecuzione si trovino beni mobili, l’ufficiale giudiziario intimi alla parte tenuta al rilascio (ovvero a colui al quale gli stessi risultino appartenere) di asportarli, entro un termine perentorio all’uopo assegnato e che, laddove tale termine trascorra infruttuosamente, lo stesso ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determini “il presumibile valore di realizzo dei beni” ed indichi “le prevedibili spese di custodia e di asporto”.
Nel caso in cui il valore dei beni in questione appaia superiore ai costi di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, sempre a spese della parte istante, dovrà nominare un custode incaricandolo di trasportare gli oggetti lasciati dall’esecutato in altro luogo. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese, i beni verranno considerati abbandonati e, salva diversa richiesta della parte istante, ne dovrà essere disposto “lo smaltimento o la distruzione”. Tutto questo a condizione, tuttavia, che non appaia evidente “l’utilità” di procedere ad un tentativo di vendita senza incanto, secondo le modalità stabilite dal giudice dell’esecuzione. Ove così fosse si dovrà, infatti, procedere ad esperire tale tentativo e, nel caso la vendita andasse a buon fine, la somma ricavata dovrà essere impiegata per il pagamento delle spese inerenti la custodia, l’asporto e la vendita.
L’art. 609 cod. proc. civ., così come riformulato, si applica ai procedimenti iniziati a far data dall’11.12.2014. 

CRONACA FLASH

Picchia la ex e prova

a lanciarla dal balcone

Un uomo di 38 anni ha tentato di buttare giù dal balcone l’ex convivente, dopo averla picchiata. È accaduto in uno stabile di Reggio Calabria e la terribile sequenza ha visto come spettatore unico il figlio minorenne della coppia. Grazie all’intervento repentino dei carabinieri, si è evitata la tragedia. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio; il 38 enne già in passato era stato protagonista di altri episodi di violenza domestica e gli era stato notificato un provvedimento di divieto di avvicinamento alla convivente.

Rapina notturna in casa

Donna resta sotto choc

Un risveglio traumatico nel cuore della notte in un appartamento in provincia di Pescara, dove una donna, aprendo gli occhi, si è trovata davanti tre rapinatori dal volto coperto che, dopo averla minacciata per farle aprire la cassaforte, sono riusciti a fuggire con oggetti in oro per un valore dichiarato di circa 18mila euro. Dopo la rapina, la donna è stata portata in ospedale, a Pescara, in stato di choc. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i malviventi, disarmati, sono entrati nell’abitazione, una villetta nell’entroterra a Sud di Silvi, forzando una finestra.

Ladri barricati in casa

con mobili dietro la porta

A Napoli, un uomo di 47 anni e suo figlio di 25, dopo aver messo a segno una rapina, si sono barricati in casa, mettendo mobili e suppellettili dietro la porta per impedire alla polizia di entrare. Quando l’irruzione è riuscita, anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco, i due malviventi hanno aggredito le forze dell’ordine ferendone due agenti in maniera lieve. I due sono quindi stati arrestati con l’accusa di resistenza e lezioni a pubblico ufficiale, oltre che per rapina.

Perquisizione per droga

Lui si getta dal balcone

Un uomo di 47 anni si è buttato giù dalla finestra, perdendo così la vita, a seguito di una perquisizione avvenuta nel suo appartamento di Bologna. Gli agenti stavano indagando su un caso di droga, e pare che l’uomo, prima di lanciarsi nel vuoto, abbia gettato via ovuli di cocaina per 16 grammi. Da quanto si apprende, due dei poliziotti avrebbero monitorato lo spacciatore nordafricano, mentre il terzo avrebbe controllato i due coinquilini, italiani, sentiti dagli inquirenti.

Truffava anziani in casa

con “acqua al mercurio”

Si faceva aprire le porte di casa degli anziani soli e parlando di “acqua al mercurio” li raggirava e derubava. Con questa pratica, per almeno cinque volte, era riuscito nei suoi intenti, intascando un bottino di oltre centomila euro fra contanti e gioielli. Alla fine, però, la polizia di Ferrara lo ha arrestato: si tratta di un giovane di 28 anni, originario di Chivasso (in provincia di Torino), già conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo è adesso ai domiciliari.

Notte di alcool: ubriaco

precipita dalla grondaia

A Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, un giovane austriaco è caduto al suolo da un’altezza di circa tre metri cercando di rientrare nella propria stanza arrampicandosi sulla grondaia. All’alba del giorno prima, stessa scena. Protagonista, questa volta, un giovane inglese, il quale aveva tentato lo stesso pericoloso percorso, cadendo però dal terzo piano. Gli operatori del 118 sono stati costretti a un superlavoro notturno, con una ventina di interventi di soccorso per altrettanti giovani in coma etilico.

REGISTRO FISSO ED ESENZIONE DALLE IPOTECARIE E CATASTALI NELLE COLOTTIZZAZIONI

[Fonte: FiscoOggi]

Con la risoluzione n. 56/E del 1° giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte indirette, agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti, alla luce della riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari prevista dall’articolo 10 del D. lgs 23/2011.
L’ipotesi in esame riguardo il caso in cui, in seguito all’individuazione delle aree non edificabili destinate alle urbanizzazioni da cedere al Comune e alla distribuzione dell’intera cubatura edificabile del piano di lottizzazione tra i lotti residui, si creino situazioni differenziate tra i proprietari delle diverse aree, che possono essere incisi in modo non omogeneo dall’obbligo di cessione gratuita al comune delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Difatti, alcuni proprietari risulteranno titolari di lotti edificabili non interessati dall’obbligo di cessione di aree al Comune, mentre altri proprietari potrebbero risultare spogliati delle aree di loro proprietà in seguito alla cessione gratuita di aree al Comune.
Per neutralizzare gli effetti di tale sperequazione, avvengono operazioni di redistribuzione fondiaria, per rendere omogenea e proporzionale al diritto di proprietà originario l’area di sedime edificabile di spettanza di ciascun co-lottizzante, risultante dal nuovo assetto del territorio, e per rendere possibile l’edificazione da parte di quei co-lottizzanti privati dall’area di sedime a seguito della cessione gratuita di aree al Comune della cubatura loro spettante.
Il D. lgs 23/2011 (comma 4 dell’articolo 10) ha previsto, ai fini dell’imposta di registro, la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, relative agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso.
A tal proposito, con la circolare n. 2/2014, è stato precisato che devono intendersi soppresse anche le agevolazioni previste dall’articolo 32 del Dpr 601/1973, se riferibili ad atti riconducibili all’ambito dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur.
La disposizione, tuttavia, è stata modificata dal Dl 133/2014 (articolo 20, comma 4-ter), a seguito del quale “è altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta (…) e all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.
La risoluzione 56/2015 ha chiarito che il ripristino delle agevolazioni previste dall’articolo 32 del Dpr 601/1973 opera in senso ampio e, dunque, a prescindere dalla circostanza che i relativi atti riguardino o meno immobili pubblici.
Del resto, anche l’Atto Senato n. 2629 elaborato in fase di approvazione del Dl 133/2014, nel commentare il comma 4-ter, ha precisato che tale disposizione è stata introdotta per agevolare “le operazioni di permuta tra beni immobili dello Stato e degli enti locali (…) nonché dei trasferimenti di proprietà per l’edilizia residenziale pubblica, della concessione del diritto di superficie sulle aree stesse (…)”. Dal tenore letterale del documento, si evince, dunque, che sono distintamente individuati gli atti e i contratti riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 32 del Dpr 601/1973 per i quali s’intendono ripristinate le agevolazioni, senza far riferimento alla natura pubblica degli immobili oggetto di trasferimento.
Gli atti di redistribuzione fondiaria tra co-lottizzanti sono stipulati per eliminare gli effetti distorsivi che derivano dalla convenzione di lottizzazione. In attuazione di tale convenzione, le parti si obbligano a effettuare cessioni a titolo gratuito, in favore del Comune, di aree da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Si configurano i tratti costitutivi di un atto redistributivo delle aree, laddove, per effetto di tale atto, i lottizzanti, penalizzati dalla cessione gratuita a favore del Comune, siano destinatari di porzioni aggiuntive di aree da parte di altri assegnatari, al fine di reintegrare il rapporto di proporzionalità tra le stesse aree.
Tali atti sono riconducibili all’ambito applicativo dell’articolo 20 della legge 10/1977, a mente del quale “ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’articolo 32, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601”.
Pertanto, per effetto del richiamo effettuato all’articolo 32 del Dpr 601/1973, ripristinato a decorrere dal 12 novembre 2014, gli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti, stipulati a partire da quella data, possono beneficiare del regime di favore previsto dall’articolo 32 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale), secondo i chiarimenti forniti, tra l’altro, con la risoluzione 1/2012.
Con riferimento ai profili Iva dell’operazione, il negozio di “redistribuzione” – che svolge funzione meramente ripartitoria/distributiva e non di scambio negoziale – non rientra nel campo di applicazione del tributo.
L’esclusione dal campo Iva, tuttavia, non opera se è previsto l’obbligo di versamento di conguagli in denaro e uno dei lottizzanti, in danno dei quali si attua la redistribuzione, è un soggetto passivo di imposta che pone in essere la cessione nell’esercizio di un’attività di impresa. In tale ipotesi, infatti, l’operazione sconta l’Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria, in linea con i chiarimenti contenuti nelle risoluzioni 250666/1983, 220210/1986, 156/2014 e 1/2012). 

ECOBONUS: TRASMISSIONE ERRATE DEI DOCUMENTI ALL’ENEA NON FA DECADERE LE DETRAZIONI

[A cura di: Confappi]

Un errore o un’omissione nella presentazione della documentazione tecnica all’ENEA non può inficiare il beneficio fiscale di un contribuente, impedendogli di fruire della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica dell’edificio. È infatti possibile correggere e integrare i documenti presenti nel fascicolo attraverso l’invio di una comunicazione di rettifica. Ciò è quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n. 853/2015.
Nel caso in esame, a causa della mancata produzione della ricevuta di invio della documentazione all’ENEA, ente che gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente, l’Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto a un contribuente la spesa da lui sostenuta per la riqualificazione energetica e portata in detrazione nella misura del 55%. Tale operato fu contestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che però respinse il ricorso, stabilendo che l’invio della documentazione all’ENEA è condizione essenziale per usufruire della detrazione, non essendo sufficiente la prova di aver sostenuto il costo dell’opera (sentenza n. 401/2/2013).
In senso contrario si è espressa la Commissione Tributaria Regionale, la quale ha accolto il ricorso in appello da parte del contribuente e ha evidenziato che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010 non parla in nessun capoverso della decadenza del beneficio fiscale, anzi prevede che il contribuente possa rettificare la documentazione mediante l’invio di una comunicazione di rettifica, al fine di porre rimedio e di correggere eventuali errori ed omissioni. Ciò si evince dalla lettura del paragrafo 3 della circolare, “Detrazione di imposta del 55 per cento per interventi di risparmio energetico” ed in particolare del paragrafo 3.7 “Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all’ENEA”.
In conclusione, il Collegio dichiara che l’omissione contestata dall’Ufficio, che peraltro ha successivamente ricevuto la stessa documentazione, non possa pregiudicare l’invocata deduzione stante anche l’avvenuta dimostrazione dell’esecuzione dei lavori e delle relative spese sostenute. Accoglie l’appello ed annulla la cartella di pagamento.
Ricordiamo infine che l’ENEA gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente e che non sono previsti dall’ente riscontri positivi o negativi né in caso di invio corretto né in caso di invio incompleto della documentazione.

CRONACA FLASH

Si introduce in una casa 

armato con un fucile

Violenta rapina in alloggio in provincia di Vibo Valentia, dove un uomo ha fatto irruzione nell’abitazione di una donna di 50 anni rompendo il vetro della sua finestra e, minacciandola con un fucile, la ha derubata, portandole via la borsa con circa 100 euro e i documenti personali. Quindi, il rapinatore si è precipitato in strada, dove c’era ad attenderlo in auto un complice, con il quale è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce.


Aggredisce la madre, 

lei chiama la polizia

Sferra alla madre un pugno dopo che questa gli aveva detto che sarebbe andata a dormire sul divano in quanto non riusciva a prendere sonno. È accaduto nel cuore della notte, a Milano. Autore dell’aggressione, un uomo di 38 anni con precedenti per droga. Questa volta, però, la mamma (una pensionata di 70 anni) ha deciso di dire basta. Così, stanca di subire le ripetute angherie del figlio, ha raccontato tutto alla polizia, che ha arrestato il giovane. 


Incidente in casa: bimba

ustionata con l’acqua 

Ancora un drammatico incidente tra le mura domestiche e ancora una volta la vittima è un bambino. Teatro della disgrazia, un appartamento di Savona, dove una bambina di due anni si è rovesciata accidentalmente dell’acqua bollente addosso, spostando una pentola dai fornelli. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che dopo aver prestato le prime cure alla piccola, la hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Savona, dal quale la bambina è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. 


Anziana sparita: trovata 

senza vita in soggiorno

Ha chiamato la sua vicina di casa per una decina di giorni, senza ricevere alcuna risposta. Così, preoccupata, si è rivolta alla polizia. Quando le forze dell’ordine, con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono entrati nell’appartamento della donna – un’anziana di 80 anni, residente in centro a Bologna – hanno fatto la triste scoperta: la hanno trovata accasciata sul pavimento del suo soggiorno senza vita. Probabilmente era deceduta da alcuni giorni, per cause naturali. Nella casa, infatti, non sono stati trovati segni di effrazione. 


Esplosione in un alloggio 

ferita donna di 84 anni

In un paesino della Liguria, una donna di 84 anni è rimasta ferita da una esplosione causata da una fuoriuscita di gas dalla cucina del suo alloggio. L’anziana ha riportato ustioni alle gambe. Si sono rilevati danni anche alla casa, ma l’alloggio è risultato abitabile. Dai primi accertamenti su quanto avvenuto, pare che la pensionata avesse lasciato aperto il gas, che avrebbe poi saturato l’ambiente: una stufa elettrica accesa avrebbe quindi causato l’esplosione.


IMU E TASI: È CONTO ALLA ROVESCIA. SCADENZE, IMPORTI ED EVENTUALI DETRAZIONI

I versamenti sia dell’Imu sia della Tasi si effettuano in due rate, che scadono la prima martedì 16 giugno e la seconda mercoledì 16 dicembre. Il versamento della prima rata (50%) va eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni valide per il 2014; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito www.finanze.it alla data del 28 ottobre 2015. 

A tal fine, il Comune deve effettuare l’invio delle delibere anzidette entro il 21 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano aliquote e detrazioni valide per il 2014. È comunque consentito il pagamento dell’Imu e della Tasi in unica soluzione entro il 16 giugno (naturalmente, nel caso in cui a tale data sia già disponibile la delibera valida per il 2015). 


Quanto si paga


IMU

Base imponibile

Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per: 

* 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse;

* 140 per laboratori e locali senza fine di lucro;

* 80 per uffici, banche, assicurazioni;

* 65 per opifici, alberghi;

55 per negozi e botteghe.

La base imponibile è ridotta del 50% per: 

– fabbricati di interesse storico o artistico;

– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.


Le aliquote

Aliquota di base del 7,6 per mille, che i Comuni possono:

* aumentare fino al 10,6 per mille;

* diminuire sino al 4,6 per mille.

Per abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9), l’aliquota è del 4 per mille, che i Comuni possono:

* aumentare fino al 6 per mille;

* diminuire fino al 2 per mille

È inoltre prevista una detrazione di 200 euro, che i Comuni possono aumentare fino a concorrenza dell’imposta dovuta. 

In caso di immobili locati, c’è la possibilità di ridurre l’aliquota al 4 per mille.


TASI

Base imponibile

Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per: 

* 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse;

* 140 per laboratori e locali senza fine di lucro;

* 80 per uffici, banche, assicurazioni;

* 65 per opifici, alberghi;

* 55 per negozi e botteghe.

La base imponibile è ridotta del 50% per: 

– fabbricati di interesse storico o artistico;

– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.


Aliquote

Aliquota di base dell’1 per mille, che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento. I Comuni possono differenziare le aliquote per categorie di immobili (es. abitazione principale). 

Per il 2015 (con proroga del regime fissato per il 2014), l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille, ma i Comuni possono arrivare sino al 3,3 per mille (+ 0,8 per mille) a condizione che con tale aumento siano finanziate detrazioni per le abitazioni principali. L’occupante (es. inquilino) versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo (in assenza di decisione comunale sul punto, la percentuale è fissata al 10%).


LA SOMMA

La somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

Per il 2015 (con proroga del regime fissato per il 2014), il limite del 10,6 per mille può essere superato dello 0,8 per mille (arrivando così all’11,4 per mille) alle condizioni di cui sopra.