• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

Amministratore di condominio: anticipi restituiti solo se c’è un titolo valido

  • Quotidiano Del Condominio
  • 18 gennaio 2018

[A cura di: Studio Mabe] La Corte di Cassazione, con ordinanza 19 settembre 2017, n. 21633, ha evidenziato che per la restituzione degli anticipi di cassa effettuati dall’amministratore per coprire debiti sorti in capo al condominio è necessario il titolo che provi l’obbligo di restituzione, non essendo sufficiente la prova del versamento sul conto corrente condominiale.

La vicenda della quale è stata investita la Suprema Corte ha per protagonista un amministratore torinese il quale sosteneva di aver anticipato al condominio da lui amministrato circa 2mila euro al fine di coprire i crediti vantati da alcuni fornitori, e ne richiedeva la restituzione. Il Tribunale di Torino, investito in secondo grado, aveva condannato il condominio a restituire quanto aveva versato l’amministratore sul conto condominiale.

Successivamente, il condominio ha proposto ricorso in Cassazione adducendo due motivi di impugnazione. In primo luogo, evidenziava che il Giudice di pace non aveva specificato se si trattasse di accoglimento della domanda di restituzione della somma o di arricchimento senza causa e, in secondo luogo, l’amministratore non aveva prodotto alcun titolo che giustificasse l’ingiustificato arricchimento.

La Cassazione accoglieva entrambi i motivi. Circa il primo, effettivamente, il Giudice di prima cure non aveva esattamente qualificato la ragione della restituzione. In merito al secondo, la Cassazione evidenziava, facendo riferimento a pronunce della stessa Corte (sentenza 5691/1983 e sentenza 3642/2004), che per configurare l’obbligo di restituzione è necessario un titolo valido.

Tags
  • amministratore di condominio
  • dottrina
  • giurisprudenza
  • studio Mabe
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Tanti modi per stimare l’immobile: tutti uguali e validi per il Fisco
Manutenzione del lastrico solare: la paga anche chi non vi accede

Related Posts

  • Condominio
  • Redazione
  • Gen 18, 2018
Condominio: la modifica delle tabelle millesimali
  • Condominio
  • Redazione
  • Gen 18, 2018
L’installazione della fibra ottica in condominio
  • Condominio
  • Redazione
  • Gen 18, 2018
La revoca giudiziaria dell’amministratore di condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Autoconsumo collettivo: energia condivisa per un futuro più sostenibile 31 luglio 2025
  • L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio 31 luglio 2025
  • È necessario il litisconsorzio per la costituzione di una servitù coattiva 30 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena