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Amministratore di condominio: ecco che cosa deve fare prima di andare in ferie

  • Quotidiano Del Condominio
  • 20 luglio 2020

[A cura di: Mapi – www.mapi.it] Siamo in piena stagione estiva, anche se purtroppo di un periodo molto particolare. In ogni caso, molti amministratori di condominio si chiedono, se anche per loro sia previsto un periodo di ferie. E se sì, come si concili la sospensione dei servizi, con le notevoli responsabilità imposte dalla normativa vigente.

Avviamoci a una breve risposta al quesito.

Secondo il comune insegnamento l’amministratore di condominio è un mandatario. Un soggetto giuridico, che, dietro compenso, si obbliga a svolgere determinate attività intellettuali in nome e per conto dei condòmini.

Secondo l’articolo 1703 del Codice Civile: “Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”. La normativa prevede la possibilità per il mandatario, anche in caso di eventuale assenza, di nominare un proprio sostituto.

Secondo l’articolo 1717 del Codice Civile: “Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartito al sostituto”.

Quindi si può affermare che l’amministratore di condominio potrà andare in ferie nominando un proprio sostituto, a cui demandare gli impegni gestionali, comunicando al condominio il periodo di assenza e il nominativo del sostituto.

Per essere ancora più precisi, si potrà anticipare la circostanza ai condòmini, al momento del conferimento dell’incarico, quando s’indicherà il nominativo del sostituto in caso di assenza dell’amministratore.

Tra l’altro, la legge di riforma del condominio ha regolato la fattispecie, come indicato nel nuovo testo dell’articolo 1129 del Codice Civile: “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”.

Gli amministratori di condominio, inoltre, prima di lasciare il domicilio professionale, per il meritato periodo di riposo estivo, dovrebbero indicare ai condòmini i nomi e i relativi recapiti delle imprese fiduciarie del condominio contattabili direttamente in caso di emergenza; inoltre saldare i fornitori, pagare le imposte e in ultimo assicurarsi che non ci siano difetti manutentivi del fabbricato idonei a rappresentare fattori di rischio per i condòmini e per i terzi proprio nel periodo di assenza dell’amministratore.

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