• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

L’amministratore e la sicurezza nel condominio quale luogo di lavoro

  • Quotidiano Del Condominio
  • 9 luglio 2018

Le responsabilità dell’amministratore di condominio in materia di sicurezza. È l’oggetto di un excursus a cura dell’avvocato Massimiliano Bettoni, dello studio legale MaBe di Milano (www.studiolegalemabe.it) di cui oggi pubblichiamo la prima puntata, incentrata sul condominio come luogo di lavoro.

Il condominio quale luogo di lavoro

Anche all’interno del condominio, come in tutti gli altri luoghi di lavoro, vi è l’obbligo di osservare le norme di sicurezza sul lavoro emanate con D.Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81. L’amministratore, oltre ad un ruolo formale di garanzia in merito alla sicurezza, assume anche la figura di datore di lavoro nei confronti della ditta appaltatrice, e pertanto ricadono sullo stesso gli obblighi previsti in tali fattispecie dal Testo Unico in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

L’equiparazione tra amministratore di condominio e datore di lavoro presuppone che questi abbia, alle sue dipendenze, lavoratori subordinati, ma anche – e ordinariamente – i lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato e cioè, oltre ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, con mansioni simili a quelle dei portieri, quali ad esempio, il servizio di pulizia-scale, o di quello di giardinaggio, ecc..

Restano esclusi dalla categoria dei lavoratori subordinati tutti coloro che prestano la loro attività nel condominio con contratto di lavoro autonomo

Uno dei compiti a cui è chiamato l’amministratore in materia di sicurezza riguarda, la valutazione dei rischi che si possono verificare nelle parti comuni del condominio e prestare contestualmente un’adeguata informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato (art. 3 comma 9, D.Lgs. n. 81/2008).

I fattori di rischio dovranno essere tutti oggetto di valutazione, senza tuttavia che sia necessaria la redazione del piano di sicurezza, ma presuppongono oneri a carico dell’amministratore in merito ad obblighi di formazione ed informazione.

Il Codice Civile attribuisce espressamente all’amministratore il compito di garantire il buono stato e la sicurezza delle strutture, precisando che, nel caso in cui ravvisi la necessità di intervenire al fine di evitare danni alle cose o alle persone, è legittimalo – o meglio tenuto – ad intervenire tempestivamente.

L’art. 1135 c.c., co. 1, lett. 4), inoltre, delinea ulteriormente i margini di intervento dell’amministratore, prevedendo che quest’ultimo “non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.

A tal proposito la Corte di Cassazione, infatti, afferma che “nel caso in cui l’amministratore (…) abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio. Laddove, invece, i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’amministratore non posseggano il requisito dell’urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dall’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni” (Cass. Civ., Sez. II, 02 febbraio 2017, n. 2807).

Tags
  • alloggio del portiere
  • amministratore condominiale
  • condominio
  • datore di lavoro
  • sicurezza
  • Studio legale Mabe
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Isolamento con cappotto interno: come contrastare il pericolo della condensa
Chi valuta il decoro architettonico pregiudicato dalla canna fumaria?

Related Posts

  • Condominio
  • Redazione
  • Lug 9, 2018
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Condominio
  • Redazione
  • Lug 9, 2018
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Condominio
  • Redazione
  • Lug 9, 2018
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena