• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

Assemblea di condominio on line a maggioranza: le perplessità dell’associazione Mapi

  • Quotidiano Del Condominio
  • 10 dicembre 2020

[A cura di: Mapi – www.mapi.it]La legge 13 ottobre 2020 n. 126, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, entrata in vigore dallo scorso 14 ottobre ha previsto la possibilità di convocare assemblee di condominio in modalità on line.

La norma ha modificato l’articolo 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile che regola la convocazione delle assemblee condominiali, prevedendo la modalità di assemblea in videoconferenza, attraverso piattaforma elettronica.

Tra l’altro non è molto chiaro cosa sia una piattaforma elettronica sarebbe sotto molto più esaustivo riferirsi a una piattaforma telematica.

In ogni caso sono stati posti dal legislatore alcuni limiti, la modalità di assemblea on line dovrebbe essere prevista dal regolamento condominiale in caso avverso per tenersi si dovrà raccogliere il consenso preventivo di tutti i condomini. La modifica si chiude con un passaggio di cui non è facile cogliere le prescrizioni: “In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e   sottoscritto   dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

La norma sembra creare più incertezze di quelle che mira a risolvere.

Ai sensi dell’articolo 1138 del Codice Civile il regolamento di condominio deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 (maggioranza degli intervenuti che rappresenta almeno la metà del valore del fabbricato) ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130 (registro dei verbali dell’assemblea).

Quindi per organizzare un’assemblea on line il condominio avrebbe due strade. O organizzare un numero imprecisato di assemblee in presenza per dar vita a una clausola regolamentare che consenta le assemblee on line, o acquisire il preventivo consenso di tutti i condomini, si immagina in presenza e poi predisporre l’assemblea.

Effettivamente le esigenze di salute pubblica non sembrano efficacemente tutelate poiché l’applicazione delle modalità telematiche per tenere l’assemblea condominiale non sono immediatamente garantite.

Inoltre, se il condominio anche in violazione delle indicazioni della norma precedesse a esperire assemblee on line, i condomini, che non abbiano prestato il consenso, che tipo di azione avrebbero per impugnare la delibera?

Detto in altri termini la delibera on line sicuramente invalida se tenuta al di fuori delle ultime prescrizioni legislative è annullabile e quindi impugnabile entro trenta giorni dal condomino assente, dissenziente o astenuto; o radicalmente nulla ossi impugnabile senza limiti di tempo da tutti?

Appare veramente difficile risolvere la questione, perché se da una parte la norma riferendosi al regolamento di condominio potrebbe apparire norma regolamentare e quindi nella disponibilità delle maggioranze assembleari, dall’atra l’indicazione della ricerca unanime del consenso dei condomini, sposta la norma dalle competenze assembleari, avvicinandola sulle prerogative dei singoli condomini sottratte all’assemblea.

La LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, modificando il decreto, ha introdotto l’articolo  5-bis (Disposizioni in materia di assemblee  condominiali)  – 1. All’articolo 66, sesto comma, delle Disposizioni per  l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.  318,  le  parole:  “di  tutti  i  condomini”  sono sostituite dalle seguenti: “della maggioranza dei condomini”.

L’ultima modifica legislativa ha ulteriormente modificato il testo, riferendosi ad una generica indicazione “maggioranza dei condomini” per consentire la modalità on line per le assemblee di condominio.

Ma a quale maggioranza si riferisce la Legge?

Nella gestione condominiale il termine maggioranza è improprio la validità delle  deliberazioni condominiali è condizionata da quorum personali e millesimali più che da maggioranze, anzi le decisioni, come anche in tema Superbonus 110%, sono prese da minoranze qualificate.

Se il termine usato dal legislatore si riferisce alla maggioranza assoluta (metà più uno) dei condomini, allora l’amministratore dovrà acquisire preventivamente il consenso indicato prima di procedere alla convocazione di assemblee condominiali telematiche.

In ogni caso ci si sarebbe aspettata maggiore attenzione nella stesura della norma alle dinamiche condominiali.

Un’ultima considerazione, come accaduto in passato il nostro legislatore, riserva alla realtà condominiale un’attenzione distratta e molto contraddittoria riservando poca attenzione a una realtà estremamente importante per l’economia nazionale.

Purtroppo gli amministratori di condominio e i condomini subiranno le conseguenze negative della difficile applicazione delle norme.

Tags
  • assemblea di condominio
  • assemblee online
  • Covid-19
  • Dpcm 3 dicembre
  • legge 159/2020
  • maggioranza
  • Mapi
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Assemblea condominiale in videoconferenza: tutto quello che c’è da sapere, nel webinar di Abiconf (11 dicembre)
Mercato immobiliare, Milano: acquistare casa costa un terzo in più rispetto a cinque anni fa

Related Posts

  • Condominio
  • Redazione
  • Dic 10, 2020
L’assemblea condominiale può deliberare la costituzione del fondo morosi
  • Condominio
  • Redazione
  • Dic 10, 2020
Assemblea di condominio in videoconferenza
  • Condominio
  • Redazione
  • Dic 10, 2020
Allontanamento del condòmino dall’assemblea ed effetti sull’impugnazione

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena