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Fattura elettronica in condominio: c’è ancora tempo per sbagliare

  • Quotidiano Del Condominio
  • 29 ottobre 2018

[A cura di: Dott. Fabrizio Travaglia – Coordinatore LAIC Brescia – legaamministratori.it] Con il presente articolo mi permetto di fare un piccolo focus sull’argomento e fornire alcune utili indicazioni in vista dei nuovi adempimenti, ricordando che almeno nel primo semestre 2019 (secondo quanto stabilito nel DEF e nella manovra fiscale collegata) sarà prevista, entro certi limiti, una flessibilità anche nell’applicazione delle eventuali sanzioni.

Cos’è e da quando si applica

La fattura elettronica è un documento fiscale che attesta la cessione di beni o la prestazione di servizi e il relativo prezzo. Introdotta con la Legge Finanziaria del 2008, per adeguarsi alle richieste dell’Unione Europea e si pone l’obiettivo di creare un sistema digitale in grado di facilitare il controllo di tutte le transazioni che avvengono tra privati e la Pubblica Amministrazione o tra privati stessi.

Come è ben noto, dal 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati titolari di partita Iva (B2B) e verso i consumatori finali (B2C) previsto nella Legge di Bilancio 2018 e regolamentato dal successivo Provvedimento n° 89757 dell’Agenzia delle Entrate. Ricordando altresì che tale obbligo non sussiste, nell’emissione delle proprie fatture di vendita, per i soggetti che si trovano in regimi di vantaggio fiscale o forfettario.

Quindi, la fatturazione B2B, ovvero la fatturazione tra privati, sarà obbligatoria anche per il condominio e ciò comporta, in primis, sia per il fornitore che per il cliente, la necessità di munirsi della strumentazione adeguata per apporre la firma elettronica qualificata, per archiviare e conservare le fatture in modo digitalizzato.

E nel condominio?

Poiché tale obbligo riguarderà anche gli amministratori condominiali (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) nell’emissione delle proprie fatture e negli acquisti inerenti la propria attività professionale, ma anche in quanto legali rappresentanti degli immobili amministrati (considerati come consumatori finali), vediamo in sintesi quali sono le procedure da seguire.

Non essendo possibile al momento dotare il condominio di un apposito codice identificativo (al momento si è ancora in attesa di una circolare dell’Agenzia delle Entrate che affronti le questioni irrisolte come quella relativa al condominio) e, nell’ipotesi realistica che il condominio non sia dotato di propria PEC, l’Amministratore, in proprio, previa preventiva registrazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, o tramite un intermediario (sia abilitato che non), provvederà all’emissione della fattura elettronica (in formato XML) nei confronti del Condominio per liquidarsi le proprie competenze. Procederà poi ad indicare il Codice Fiscale del condominio ed il codice convenzionale “0000000” (quale identificativo) assegnato ai consumatori finali privati sprovvisti di ID e di PEC. Una volta compilati i campi richiesti dalle varie sezioni, sia nella testata che nel corpo, e quindi dalla propria anagrafica a quella del cliente, dal tipo di documento alla descrizione della causale, dall’imponibile all’aliquota, ecc., procederà all’invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) mediante alcuni canali che sono: PEC, Web Services.

Una volta che il SdI ha ricevuto il file trasmessogli (è previsto un sistema di ricevute che attestino la ricezione, ma non la correttezza, da parte del SdI di quanto inviatogli), il SdI procederà alle verifiche circa la correttezza e la coerenza dei dati contenuti nella fattura elettronica. Se tutti i controlli saranno superati con esito positivo e non saranno emersi errori bloccanti da parte del SdI (che con apposita notifica comunicherà i motivi dello scarto o dell’impossibilità di recapito della fattura elettronica al destinatario), il SdI provvederà ad inviare la fattura elettronica all’indirizzo telematico del destinatario o, in assenza di questo, a metterla a disposizione nella sua area riservata (Fatture e corrispettivi) del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (fermo restando che, solo se appositamente richiesto, occorrerà inoltrare al destinatario anche una copia cartacea della fattura). Come detto, il destinatario potrà consultare nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tutte le fatture elettroniche ricevute, ma non gli sarà possibile rifiutarle in quanto il SdI non prevede tale possibilità.

Pertanto, se il destinatario è un consumatore finale, privo di partita Iva – come per esempio un condominio, che può anche essere sprovvisto di amministratore – si ritiene, salvo chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che il fornitore debba trasmettere la fattura elettronica inserendo il codice fiscale del condominio e il codice destinatario “0000000”. In tal caso, il Sistema di Interscambio deposita la fattura elettronica nell’area riservata del condominio nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore è comunque tenuto a consegnare al condominio una copia informatica o cartacea della fattura tramite i canali tradizionali (ad esempio, via posta o tramite e-mail). Per tale ragione, si ritiene che il condominio, essendo assimilato ad un consumatore privato, non debba dotarsi di un canale di ricezione delle fatture (PEC o codice destinatario).

Nell’ipotesi in cui l’amministratore, invece, effettui operazioni con altro soggetto privato titolare di partita Iva (B2B), quale codice destinatario dovrà essere indicato quello che il cessionario/destinatario gli avrà preventivamente comunicato, oltre alla partita Iva del destinatario ed a tutti gli altri dati obbligatori, utilizzando sempre uno dei canali di trasmissione già individuati precedentemente ed inviando sempre al SdI il file XML contenente la fattura elettronica. Ovviamente anche il ciclo passivo (fatture ricevute/fatture d’acquisto) seguirà i medesimi passaggi e sarà quindi necessario monitorare costantemente anche  le fatture elettroniche ricevute.

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