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FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: TUTTI I NODI ANCORA DA SCIOGLIERE

  • Redazione
  • 12 marzo 2015

[A cura di: avv.Nunzio Costa, presidente Acap]


Dopo l’approvazione della legge n. 220/2012 sono sorte associazioni di amministratori condominiali e centri di formazione dedicati: vere e proprie imprese sotto mentite spoglie. Da qualche mese, è in vigore il decreto ministeriale che stabilisce i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220” (art.1, nono comma lett. a) , d.l. n. 145/2013).

Il decreto, però, non ha risolto il problema delle contaminazioni del settore da parte di persone la cui competenza è veramente scarsa. Infatti, se è vero che solo chi avrà determinati requisiti potrà formare gli amministratori e solamente chi ha svolto determinati corsi potrà dire di aver avuto adeguata formazione iniziale e aver seguito corsi di formazione periodica, è anche vero che le maglie sono troppo larghe. 

Resta inteso che, a mente dell’art. 71-bis disp. att. c.c., a quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma del condominio, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti del diploma e del corso di formazione iniziale.

Ma per tutti gli altri si pone un quesito aggiuntivo: chi controlla la formazione iniziale e periodica dell’amministratore? Ciascun condomino e ciascuna assemblea condominiale potranno pretendere dall’amministratore di conoscere il percorso formativo iniziale e lo stato di aggiornamento (cfr. il Libretto dell’amministratore) . Sebbene l’assenza di questi requisiti non faccia cadere automaticamente l’incarico, la loro mancanza è comunque causa d’invalidità della deliberazione di nomina, con conseguente possibile azione per la sua invalidazione oltre che per il risarcimento dei danni verso il sedicente amministratore.

In ogni caso, resta l’obbligo per le associazioni che sono riconosciute di pubblicare i nome dei propri associati (in regola) sul loro sito. Infatti, si deve ricordare che l’amministratore di condominio deve possedere i requisiti indicati dalla legge sia prima della sua nomina che durante l’incarico, ed il venir meno di uno di essi ne determina la cessazione. A tal proposito vedasi: Tribunale di Sciacca 16/06/2014 che, in accoglimento del ricorso presentato in via d’urgenza dal nuovo amministratore di un condominio, ha confermato la decadenza dalla carica del vecchio amministratore poiché condannato con sentenza definitiva per il reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali.

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