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Impianti termici in condominio: nuove prescrizioni

  • Quotidiano Del Condominio
  • 13 dicembre 2019

[A cura di: Eleonora Angelotti, Centro studi Anaip – nazionale.anaip.it] Il Dm 8 novembre 2019, con entrata in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21/11/2019, ha introdotto la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti termici. Più dettagliatamente, riguarda la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. Tale decreto va a modificare il DM 12 aprile 1996 sulla sicurezza degli impianti termici.

Le applicazioni

Come riportato nell’art. 1, le disposizioni si applicano agli impianti termici di portata complessiva superiore a 35 kW (come ad esempio le centrali termiche per il riscaldamento nei condomini) alimentati da combustibili gassosi per:

a) climatizzazione di edifici e ambienti;

b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;

c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;

d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;

e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie.

Viene indicato, al comma 3, che: “Più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; di conseguenza se la somma risulta essere maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto.”.

Inoltre si specifica che: “All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.”.

Al comma 4, il DM precisa infine che: “Più apparecchi installati all’aperto non costituiscono un unico impianto.”.

Quali impianti

La nuova regola tecnica si applica agli impianti termici di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di emanazione del decreto, con lo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione. Inoltre i prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del decreto, devono essere:

a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;

c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

All’art. 5 sono riportate le disposizioni per gli impianti esistenti e nello specifico: “Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta”; “agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW”.

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