• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

INSTALLAZIONE CONTABILIZZATORI E ADEGUAMENTO CALDAIA: QUALI DETRAZIONI SI APPLICANO?

  • Redazione
  • 5 maggio 2015

D. Nella passata stagione sono stati eseguiti, in alcuni condomini da me amministrati, i lavori di adeguamento centrale termica e di installazione dei contabilizzatori e delle valvole termostatiche con allacciamento alla rete del teleriscaldamento. Il contributo di allacciamento, saldato alla società elettrica tramite bonifico ai sensi di legge, è possibile detrarlo? E in che percentuale?


Risponde: Andrea Cartosio -Ist. naz. Tributaristi


R. Le lavorazioni sopra citate, effettuate nei condomini da lei amministrati, risultano essere in toto detraibili. Per poter chiarire la misura percentuale di detrazione possibile per i condòmini è necessario individuare nello specifico le suddette lavorazioni, poiché non vengono specificati quali interventi siano stati effettuati riguardanti i “lavori di adeguamento alla centrale termica”. 

Per risolvere tale questione, poiché l’intervento da lei citato potrebbe rientrare nella casistica della detrazione del 65%, necessita verificare in primis, attraverso le apposite specifiche rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, se le lavorazioni, svolte nel condominio, rientrino nelle opportune casistiche indicate. 

Qualora gli interventi effettuati siano conformi e per essi sia quindi possibile usufruire della detrazione del 65%, oltre al bonifico effettuato ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, co. 344-349, occorre che essi siano correlati da una pratica, redatta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto ecc.) o, in alternativa, dall’azienda che ha svolto tali lavorazioni nel condominio, e inviata in forma telematica all’ENEA entro 90 giorni dal termine delle suddette lavorazioni con annessa certificazione energetica e la scheda informativa delle lavorazioni.

Nel caso contrario, gli interventi presentati nel quesito è possibili detrarli con la percentuale del 50%.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
DALLA IUC ALLA LOCAL TAX: OLTRE AL NOME, CHE COSA CAMBIA PER IMU, TASI E TARI
PULIZIA DELLA CASA: MEGLIO L’ASPIRAPOLVERE O IL ROBOT? COMUNQUE, OCCHIO AI CONSUMI

Related Posts

privacy convegno
  • Condominio
  • Redazione
  • Mag 5, 2015
Telecamere abusive in condominio: quando la sicurezza viola la legge
  • Condominio
  • Redazione
  • Mag 5, 2015
Installazione rastrelliere nel cortile condominiale
  • Condominio
  • Redazione
  • Mag 5, 2015
Quali rischi si corrono omettendo l’analisi della potabilità dell’acqua

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Comfort domestico e sostenibilità: le famiglie italiane scelgono impianti autonomi e pompe di calore 5 novembre 2025
  • Telecamere abusive in condominio: quando la sicurezza viola la legge 5 novembre 2025
  • Installazione rastrelliere nel cortile condominiale 5 novembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena