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L’amministratore tra equo compenso, tariffe minime e strategie di marketing

  • Quotidiano Del Condominio
  • 12 giugno 2019

[A cura di: Alessandro De Pasquale – vice presidente nazionale vicario ANAIP] In questi ultimi giorni si è parlato molto di equo compenso per gli amministratori di condominio. Ma come valutare l’equo compenso di un professionista? A mio parere l’equo compenso è inattuabile per la categoria degli amministratori di condominio, dato che la professionalità di un amministratore di condominio non si può quantificare nè tantomeno calcolare matematicamente.

Le competenze individuali

Basti pensare che molte capacità professionali, frutto di costanti e costosi aggiornamenti o di esperienze specifiche fatte sul campo, non si possono determinare con una remunerazione secondo degli standard predeterminati in quanto variano in base alle capacità individuali. Ogni amministratore professionista, oltre alle proprie capacità intellettuali, mette a servizio dell’utenza, ogni giorno, una struttura, dei collaboratori di studio ed un’organizzazione che si differenzia in modo significativo da individuo ad individuo.

Oltre alle capacità professionali dell’amministratore di condominio, bisogna valutare anche il fatto che ogni edificio ha una sua storia e diverse peculiarità che lo rendono unico. Purtroppo, in Italia, la figura dell’amministratore di condominio non viene percepita dall’utenza come una professione esercitata da soggetti qualificati ma come attività secondaria, che anche il pensionato di turno può esercitare nel proprio condominio, senza alcuna competenza specifica nel settore.

In realtà l’amministratore di condominio si confronta quotidianamente con svariate casistiche di eventi, con l’applicazione di molteplici adempimenti fiscali ed innumerevoli normative tecniche, il che lo accresce professionalmente giorno dopo giorno.

Informatizzazione dello studio

Un fattore che influisce notevolmente sull’onorario dell’amministratore è il grado di informatizzazione dello studio e la qualità del servizio offerto; infatti, sempre più amministratori hanno inserito dei servizi addizionali alla normale amministrazione grazie ad infrastrutture informatiche, al fine di incrementare il proprio reddito.

Oltre a quanto sopra descritto, l’onorario di un Amministratore di condominio non può essere predeterminato perché in Italia non vi è un mercato uniforme della categoria ma varia da zona a zona, in base a diverse variabili.

Le tariffe minime

Di conseguenza sembra impossibile parlare dell’equo compenso per gli amministratori di condominio; tuttavia andrebbero istituite delle tariffe minime per determinate possibili attività standardizzabili, quali gli adempimenti fiscali, da individuare specificatamente.

Molte volte l’onorario dell’amministratore è determinato da una buona politica di marketing che permette di vendere la propria professionalità ad importi maggiori rispetto a quelli di mercato.
Quindi farsi pagare di più è possibile.

La cosa che i condòmini lamentano maggiormente è la mancanza di comunicazioni da parte dell’amministratore in merito al proprio operato. Ma come può il condomino determinare il valore del lavoro prestato da un amministratore se non ne conosce l’entità? Questa criticità nella comunicazione degli amministratori è stata riscontrata da molti speculatori che organizzano corsi di pseudo-marketing poco seri, pubblicizzati su molti social network.

Di contro, associazioni come l’ANAIP offrono da anni all’interno dei corsi di formazione base, nozioni fondamentali per inserire i nuovi amministratori nel mercato immobiliare ed essere competitivi fin da subito.

Sicuramente un amministratore formato ed aggiornato riuscirà a farsi riconoscere un equo compenso, anche in un mercato forviato e viziato da politiche scorrette, grazie alle competenze acquisite.

In conclusione, la nostra classe politica dovrebbe prendere coscienza che gli amministratori di condominio svolgono una professione socialmente utile, al pari delle professioni ordinistiche, e pertanto si dovrebbe vietare di svolgere tale attività ai condòmini “pseudo-amministratori”.

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  • Anaip
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  • formazione degli amministratori
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