• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Condominio

RIPARTIZIONE SPESE ASCENSORE: PER CAMBIARE LE REGOLE SERVE L’UNANIMITÀ

  • Redazione
  • 3 giugno 2015

[A cura di: Confappi]

Solo la delibera votata dall’unanimità dei condòmini può cambiare le regole di ripartizione per le spese di manutenzione o ricostruzione dell’ascensore previste dal Codice civile. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8823 del 30 aprile 2015. Protagonista dell’episodio è il proprietario di un appartamento situato al piano terra di un edificio, che chiede al tribunale di sostituire la tabella condominiale di ripartizione spese dell’ascensore, che prevede di pagare il 40% in proporzione all’altezza del piano e il 60% in proporzione ai millesimi di proprietà.

Il piano considerato, però, non è quello terreno ma il primo. Dopo i verdetti di Tribunale e Corte d’Appello, che danno ragione al resto dei condòmini, è la Cassazione ribaltare il giudizio. Secondo i giudici ermellini, innanzitutto, non è chiaro “se tutti i condòmini all’unanimità avevano concordato una deroga al criterio legale di riparazione delle spese condominiali relative alla manutenzione dell’ascensore”.

I giudici specificano che la regola posta dall’articolo 1124 c.c., relativa alla ripartizione delle spese di ricostruzione e manutenzione delle scale, sia applicabile per analogia alle spese per la ricostruzione e manutenzione dell’ascensore già esistente, ricordando allo stesso tempo come “la disciplina legislativa in subiecta materia (articoli 1123 e 1125 c.c.) è suscettibile di deroga mediante un accordo unanime di tutti i condomini, avente valore negoziale”.

Accordo unanime che però in questo caso manca. “Non è conforme al disposto dell’articolo 1224 c.c. – dicono i giudici – né la suddivisione al 40/60% (anziché al 50/50%) della spesa, secondo i valori e le altezze, né l’inclusione della proprietà individuale al piano terra nel riparto secondo l’altezza, dato che il ricorrente è bensì servito dall’ascensore, non però per il suo appartamento, ma per i locali condominiali al sesto piano, che possono essere raggiunti in ascensore fino al quinto piano; ed è in questo presupposto che la sua partecipazione alla spesa avrebbe dovuto essere calcolata”.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
PIANO CASA, SVILUPPO A MACCHIA DI LEOPARDO: CHI LO POTENZIA, CHI LO ABBANDONA
INVESTIMENTI: I BASSI RENDIMENTI DEI BOT FANNO TORNARE IN AUGE IL MATTONE

Related Posts

  • Condominio
  • Redazione
  • Giu 3, 2015
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Condominio
  • Redazione
  • Giu 3, 2015
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Condominio
  • Redazione
  • Giu 3, 2015
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena