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Affitti, detrazioni, compravendite: i pareri fiscali dell’Agenzia delle Entrate

  • Quotidiano Del Condominio
  • 23 dicembre 2019

Affitti, detrazioni fiscali sui lavori in casa e in condominio, transazioni immobiliari. Sono molteplici le materie sulle quali i contribuenti nutrono dubbi di natura fiscale. Di seguito una carrellata di quesiti indirizzati dagli utenti alla rubrica di consulenza di FiscoOggi: l’organo ufficiale d’informazione dell’Agenzia delle Entrate. E dopo ciascuno, il parere fornito dall’esperto, Paolo Calderone.

Niente cedolare secca sulla “sublocazione”

D. È possibile chiedere il regime della cedolare secca per la sublocazione di una unità abitativa?

R. No, il sistema di tassazione della cedolare secca non può essere applicato alle sublocazioni di immobili. I redditi derivanti da un contratto di sublocazione rientrano tra i redditi diversi indicati nell’articolo 67 del Tuir (comma 1, lett. h) e non tra i redditi di natura fondiaria, per i quali si può richiedere il regime agevolato.

Bonus ristrutturazioni anche al futuro acquirente

D. Può usufruire delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie anche il futuro acquirente di un immobile sul quale egli intende effettuare i lavori?

R. Si, la detrazione dall’Irpef delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere usufruita anche dal futuro acquirente di un immobile, a condizione che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell’unità immobiliare.

Più in generale, per beneficiare dell’agevolazione è necessario che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito. Inoltre, è necessario che l’acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio carico. Non è invece richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del venditore. Nel rispetto di tutte le altre condizioni, infine, la detrazione spetta al futuro acquirente anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l’acquisto (circolare n. 13/2019).

Ipocatastali: il nuovo F24 affianca la “Marca servizi”

D. Ho letto che non è più possibile pagare l’imposta ipotecaria con il modello F23. Da quando? E quale modello va utilizzato?

R. Dal 1° gennaio 2020 per pagare i servizi ipotecari occorre utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), che sostituirà il modello F23. Quest’ultimo poteva invece essere ancora utilizzato, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2019.

I tributi interessati sono l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, relativamente ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie offerti presso gli uffici provinciali-territorio dell’Agenzia delle entrate.

Restano comunque valide le altre modalità di pagamento stabilite dal Provvedimento del 28 giugno 2017. Si tratta, in particolare, del versamento tramite carte di debito o prepagate e, per le sole tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, del contrassegno “Marca servizi” acquistabile presso i rivenditori autorizzati.

Preliminare di compravendita: quanto costa la registrazione?

D. Un contratto preliminare di acquisto di una casa va registrato? Quali imposte occorre pagare?

R. Il contratto preliminare di compravendita, chiamato anche “compromesso”, deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico) e registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione (entro 30 giorni se stipulato con atto notarile).

Per la registrazione occorre versare:

  • l’imposta di registro in misura fissa (200 euro), indipendentemente dal prezzo della compravendita
  • l’imposta di bollo (16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe, oppure 155 euro se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata).

Inoltre, se il preliminare prevede un pagamento, è dovuta anche l’imposta di registro:

  • dello 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria
  • del 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita, se il trasferimento non è soggetto a Iva, o in misura fissa di 200 euro per le compravendite soggette a Iva.

L’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.

Tags
  • affitti
  • Agenzia delle Entrate
  • compravendite immobiliari
  • detrazioni fiscali
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