• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Fiscalità condominiale

Balconi: sì al bonus facciate anche per rifare la pavimentazione

  • Quotidiano Del Condominio
  • 8 settembre 2020

[A cura di: FiscoOggi (Agenzia delle Entrate)] Ammessa l’agevolazione del bonus facciate per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, poiché elementi costitutivi del balcone stesso. Inoltre, la detrazione del 90% spetta per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, in quanto si tratta di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso. Questo il chiarimento dell’Agenzia delle entrate contenuto nella risposta n. 289 del 31 agosto 2020.

Il rinnovo del balcone

Un contribuente chiede se per determinati interventi, in relazione ai quali intende procedere al rinnovo degli elementi costitutivi di un balcone affacciato su una strada pubblica, può usufruire del bonus facciate. Nel dettaglio, vuole effettuare:

  • il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone che, a causa della rottura delle piastrelle, determina l’infiltrazione dell’acqua piovana, provocando il distacco dell’intonaco;
  • la sostituzione dei pannelli in vetro, rinforzati con una rete metallica interna, spezzati in più parti, che costituiscono le pareti perimetrali del balcone;
  • la tinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, dopo aver rimosso le parti deteriorate.

Gli interventi detraibili

L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato l’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020 che ha introdotto l’agevolazione in argomento, specifica in particolare che, in relazione agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la circolare n. 2/2020 ha chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. Inoltre, la detrazione del 90% spetta, tra l’altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Con riferimento al caso in esame, l’Agenzia rileva che, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione e in ossequio ad ogni adempimento previsto a tal fine, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, poiché elementi costitutivi del balcone stesso.

L’agevolazione viene riconosciuta per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.

Cessione del credito o sconto in fattura

Infine, l’Agenzia ricorda che l’articolo 121 del Dl “Rilancio” stabilisce che coloro che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo oppure per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • balconi
  • bonus facciate
  • pavimentazione
  • ringhiere
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Consegna dei documenti contabili: i limiti ai diritti dei condòmini
Rendiconto: deve essere comprensibile e redatto con il principio di cassa

Related Posts

  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Set 8, 2020
Impianto di irrigazione agevolato con il bonus verde
  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Set 8, 2020
Superbonus e variazione della rendita catastale
  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Set 8, 2020
Lettere dell’Agenzia delle Entrate sul catasto e altre misure fiscali: cosa cambia nei prossimi anni

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena