• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Fiscalità condominiale

Canone concordato: serve l’attestazione di un’associazione

  • Quotidiano Del Condominio
  • 16 febbraio 2018

[A cura di: Confabitare] Per gli sconti fiscali sugli affitti concordati ci vuole il timbro delle associazioni dei proprietari o degli inquilini. Il Ministero delle Infrastrutture ha risposto con chiarezza a una richiesta di chiarimenti di Confabitare – associazione di proprietari immobiliari – dopo un anno di dubbi e perplessità.

Nel decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, che ha rinnovato le modalità per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, è infatti stabilito che inquilini e proprietari possano farli validare da almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, ottenendo una attestazione di rispondenza per confermare la correttezza del calcolo del canone concordato, e del rispetto dei criteri e parametri previsti dall’accordo.

A seguito di una serie di dubbi sulla fruibilità delle agevolazioni fiscali (soprattutto la cedolare secca ridotta dal 21% al 10% ma con bonus anche ai fini Imu), anche per chi avesse firmato i contratti senza farli vidimare dalle associazioni, il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni (in foto), ha proposto la questione al Ministero delle Infrastrutture lo scorso 22 gennaio.

Il Mit (con lettera n.U.0001380 del 6 febbraio 2018) ha risposto, in tempi rapidissimi, lo scorso 6 febbraio, ricordando che la convenzione nazionale (recepita nel decreto) ha considerato facoltativo il ricorso all’assistenza delle associazioni territoriali per quanto riguarda la definizione del canone. Come precisa il Mit:

“Per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali”.

Ne consegue, conclude il Mit, che in caso di accertamento da parte dell’Agenzia occorre esibire l’attestazione, che può essere data indifferentemente da un’associazione di proprietari piuttosto che di inquilini. Sulla stessa linea, precisa Zanni, si era mosso anche il Comune di Bologna (risposta 445436 del 7 dicembre 2017) in relazione ai bonus sull’Imu.

Tags
  • affitto
  • canone concordato
  • Confabitare
  • locazioni
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Riqualificazione energetica dei condomini: Iren investe 50 milioni
Tasse, sfratti, cedolare secca: l’impegno dei partiti con i proprietari di casa

Related Posts

indagine affitti
  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Feb 16, 2018
In Europa gli affitti continuano a crescere
  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Feb 16, 2018
Le locazioni a canone concordato
  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Feb 16, 2018
Prezzi delle case in salita nel 2025

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena