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Lavori antisismici senza asseverazione preliminare: ecco quando l’acquirente conserva la detrazione

  • Quotidiano Del Condominio
  • 10 luglio 2020

[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] Può beneficiare delle detrazione Sismabonus l’acquirente dell’abitazione oggetto di interventi antisismici, situata nella zona 3, anche se l’impresa costruttrice non ha presentato la prevista asseverazione contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, se all’epoca dell’inizio lavori l’agevolazione era destinata soltanto agli immobili della zona 1.

È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020.

Sismabonus: i dubbi dell’acquirente

Il chiarimento è chiesto da un contribuente che ha stipulato un preliminare di acquisto di un appartamento di un fabbricato in costruzione situato nella zona sismica 3, per il quale l’impresa costruttrice ha depositato presso il Comune il progetto di intervento antisismico sull’immobile senza l’asseverazione della classe di rischio redatta del tecnico progettista, come prevede l’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58/2017. Si tratta, ricordiamo, di certificazione funzionale alla detrazione prevista dall’articolo16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013. La mancata certificazione, spiega l’istante, si deve al fatto che la presentazione del progetto al Comune è avvenuta prima che l’agevolazione, in un primo momento confinata agli interventi realizzati nella zona sismica 1, fosse estesa anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Il contribuente precisa di essere in possesso di tutte le altre condizioni sostanziali per beneficiare della detrazione in argomento e chiede se può beneficiare dell’agevolazione anche se l’asseverazione è stata redatta e presentata dall’impresa successivamente alla richiesta del titolo abilitativo.

Sismabonus: l’evoluzione normativa

Come di consueto, il documento di prassi dell’Agenzia ripercorre l’evoluzione normativa dell’agevolazione oggetto dell’interpello. In questo caso, il primo riferimento è alle disposizioni riguardanti il “sismabonus” disciplinato dai commi da 1-bis a 1-sexies del richiamato articolo 16, e, in particolare, agli interventi menzionati al comma 1-quater che, a sua volta, richiama i lavori antisismici indicati all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, eseguiti tramite demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche – e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.

Tuttavia, ai fini dell’interpello il riferimento va fatto al successivo comma 1-septies dell’articolo 16 che seppur, evidenzia il documento di prassi, presenta elementi analoghi al “sismabonus” come comunemente inteso, si differenzia da questo perché la detrazione in tal caso è diretta agli acquirenti (e non a chi effettua l’opera) delle nuove unità immobiliari “antisismiche” situate nelle zone interessate. La detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75 oppure 85%, entro l’importo massimo di 96mila euro. L’agevolazione spetta anche per gli interventi che hanno comportato la demolizione e la ricostruzione di interi edifici, per ridurne il rischio sismico, anche con aumento volumetrico rispetto al fabbricato preesistente.

Lo sconto Irpef, previsto originariamente soltanto per gli immobili della zona sismica 1 è stato esteso anche ai fabbricati delle zone sismiche 2 e 3 a opera della modifica apportata alla norma dall’articolo 8 del Dl n. 34/2019.

Le linee guida per la redazione e presentazione dell’asseverazione ai fini della classificazione del rischio sismico delle costruzioni sono state definite con il decreto n. 58/2017 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabilisce anche le modalità di attestazione, da parte dei tecnici autorizzati, degli interventi effettuati e di certificazione delle classi di rischio dell’edificio prima e dopo l’intervento realizzato.

Il decreto dispone, tra l’altro, che l’asseverazione e il progetto dei lavori per la riduzione del rischio sismico devono essere presentati prima dell’inizio dei lavori, insieme alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire. Quindi, l’asseverazione presentata successivamente preclude, ordinariamente, l’accesso alla detrazione, come precisato dalla circolare n. 13/2019.

Il caso specifico

Tuttavia, prosegue l’Agenzia, visto che, nel caso in commento, al momento dell’inizio dei lavori il comune dove è situato l’immobile non era compreso tra quelli interessati dall’agevolazione, per non far perdere il beneficio a contribuenti non destinatari del beneficio in base a disposizioni pro tempore vigenti, l’amministrazione finanziaria ha chiesto il parere del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’eventuale integrazione, da parte delle imprese costruttrici, della documentazione già presentata, con la necessaria asseverazione così da consentire l’applicazione della detrazione agli acquirenti le unità immobiliari.

Secondo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a cui si conforma l’Agenzia, nel caso in esame l’agevolazione può essere applicata a prescindere dall’effettuazione degli adempimenti ordinariamente previsti ai fini dal sismabonus e stabiliti nel Dm n. 58/2017. La risoluzione precisa che, pertanto, la detrazione prevista dal comma 1-septies dell’articolo 16 spetta agli acquirenti delle abitazioni situate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione richiesta dall’articolo 3 del Dm n. 58/2017 non è stata presentata insieme alla richiesta del titolo abilitativo.

L’Agenzia tuttavia precisa che, nel caso dell’interpello, l’asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’abitazione oggetto degli interventi antisismici.

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  • acquirente immobili
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