• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Fiscalità condominiale

Sì a bonus Iva per i lavori su immobili strumentali in locazione

  • Quotidiano Del Condominio
  • 5 giugno 2018
ristrutturazione interni

[A cura di: Ance Foggia] Il diritto alla detrazione dell’Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione deve essere riconosciuto anche se l’immobile è di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa, anche se potenziale. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 11533 depositata l’11 maggio 2018 si è pronunciata sul tema della detrazione dell’Iva per lavori di ristrutturazione effettuati dall’impresa locataria su immobili strumentali.

Il caso e il commento della Cassazione

Il caso di specie nasceva da alcuni avvisi di accertamento per il recupero dell’Iva ritenuta, dall’Autorità Finanziaria, indebitamente detratta relativamente alle spese di ristrutturazione di un complesso immobiliare dato in locazione e destinato a residence per vacanze. I lavori erano stati effettuati dalla società che l’aveva in locazione e che era controllata dalla società proprietaria, una società estera di diritto statunitense. Inoltre, la società locataria non aveva mai svolto attività di impresa, e l’accatastamento dell’immobile veniva modificato (da A/2 a D/2) solo al termine dei lavori di ristrutturazione.

Con la sentenza in commento la Corte ha risolto la controversa questione relativa al riconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva per lavori di ristrutturazione anche in capo all’impresa locataria sciogliendo due nodi interpretativi di particolare importanza.

  • In prima istanza, per quanto riguarda il nesso di strumentalità tra il bene immobile oggetto di lavori di ristrutturazione e l’attività di impresa ivi svolta, ha chiarito che tale strumentalità va verificata in concreto in base alla effettiva destinazione del bene immobile a prescindere dalla categoria catastale dello stesso. In via di principio, infatti, afferma la Corte “non è possibile tollerare limitazioni al diritto di detrazione”.
  • In secondo luogo, stante la sussistenza del nesso di strumentalità, ha precisato che il diritto alla detrazione dell’Iva per lavori di ristrutturazione deve essere riconosciuto anche nell’ipotesi di immobili di proprietà di terzi.

Sul punto, la Corte precisa che la giurisprudenza di segno contrario (Cass. Sez. trib. n.15808/2006, Cass. Sez. trib. n.2939/2006; Cass. Sez. trib. n.13494/2015; Cass. Sez. trib. n.3544/2010) aveva escluso il diritto alla detrazione dell’Iva per ristrutturazione nelle ipotesi di immobili locati per evitare che i contratti di locazione fossero conclusi al solo scopo di consentire al locatario di fruire di detrazioni a cui il proprietario, non soggetto passivo di imposta, non avrebbe avuto diritto.

Preoccupazioni fondate, che tuttavia non possono comprimere il diritto alla detrazione. Sul punto la Corte afferma che va recepita la soluzione “mediana” adottata dalla giurisprudenza unionale, che fa salvo il carattere assoluto del principio della neutralità dell’Iva.

Dunque, il diritto alla detrazione dell’Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione deve riconoscersi anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, a condizione che sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa, o professionale anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva. E questo anche se (per cause esterne al contribuente) la predetta attività non abbia poi potuto esercitarsi. Il nesso di strumentalità viene meno solo quando l’attività economica anche potenziale non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al contribuente.

Tags
  • Ance Foggia
  • immobili e fisco
  • Iva
  • ristrutturazioni
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Iaad: Aldo Cibic nuovo Presidente del Dipartimento di Interior Design
Qual è la “giusta pena” per il furto di corrente in condominio?

Related Posts

  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Giu 5, 2018
Lettere dell’Agenzia delle Entrate sul catasto e altre misure fiscali: cosa cambia nei prossimi anni
  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Giu 5, 2018
Nuove incertezze sull’edilizia dai dazi imposti dall’amministrazione Trump
  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Giu 5, 2018
Comunicazione delle spese di ristrutturazione in condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena