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Sostituzione infissi ed errata comunicazione all’Enea: come salvare il bonus?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 9 gennaio 2019

Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica in caso di errata comunicazione all’ENEA. Questo l’oggetto dell’interpello di un contribuente alle Entrate. Di seguito il quesito e la risposta dell’Agenzia.

Il quesito

La Sig.ra X (di seguito, istante) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di usufruire della detrazione prevista dall’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, per un intervento di riqualificazione energetica – sostituzione finestre – le cui spese sono state sostenute nel 2014 dal coniuge, poi deceduto. Al riguardo, l’istante precisa che il coniuge era proprietario, al 100%, di un immobile e, al 50%, di un immobile, destinato ad abitazione principale, sito nel medesimo comune, sul quale, nel 2014, ha effettuato un intervento di riqualificazione energetica (sostituzione degli infissi), cui ha fatto seguito l’invio all’ENEA della relativa documentazione, da parte di un tecnico abilitato.

A seguito del decesso del coniuge, l’istante è diventata erede degli immobili (al 50% con il figlio) e dei relativi lavori di ristrutturazione e risparmio energetico. In fase di compilazione del modello dichiarativo 730/2018, l’istante si è accorta che sul modello inviato all’ENEA nel 2014 sono stati erroneamente inseriti i dati catastali dell’immobile concesso in uso gratuito al figlio anziché quelli dell’immobile adibito ad abitazione principale (che corrisponde all’abitazione sulla quale sono stati effettivamente eseguiti i lavori), mentre i dati riguardanti l’ubicazione dell’edificio sono corretti. Premesso che la normativa vigente prevede che possano essere detratti i lavori di ristrutturazione/risparmio energetico solo sugli immobili utilizzati come abitazione principale e che, nella specie, i lavori sono stati effettuati sull’immobile adibito ad abitazione principale, l’istante chiede di sapere se può inserire – nel modello dichiarativo 730/2018 (anno di imposta 2017) e in quelli futuri, per le rate residue – la detrazione relativa alle spese sostenute dal marito nell’anno 2014 ed ereditate, unitamente all’immobile, per la somma di euro (omissis).

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante ritiene di poter inserire nel modello dichiarativo 730/2018 e in quelli futuri – per le rate residue – la detrazione relativa alle spese sostenute, dal coniuge defunto, nel 2014 per i lavori di risparmio energetico, di cui alla richiamata legge n. 296 del 2006, per complessivi euro (omissis).

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha introdotto delle specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il beneficio consiste nel riconoscimento di una detrazione di imposta delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, fruibile entro un limite massimo stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti. L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ha elevato dal 55 al 65 per cento la percentuale di detrazione per le spese sostenute e, da ultimo, l’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha prorogato le suddette detrazioni, alle medesime condizioni e limiti, fino al 31 dicembre 2018.

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 (cd. Decreto edifici, di seguito, Decreto), e successive modifiche e integrazioni, sono state definite le modalità di attuazione dell’agevolazione per quanto concerne la tipologia degli interventi, i soggetti ammessi alla detrazione nonché gli adempimenti necessari per poterne usufruire.

Quanto agli adempimenti da porre in essere, l’articolo 4, comma 1-bis, del Decreto, prevede che il contribuente trasmetta all’ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del Decreto), nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (nella specie, l’allegato F del Decreto, trattandosi di lavori di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari).

Nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 è stato chiarito che, nel caso in cui, dopo l’invio all’ENEA, ci si accorga di errori materiali commessi in fase di compilazione della scheda informativa (allegati E/F), “Se la scheda contenente gli errori è stata inviata: – nel 2017, la rettifica deve essere inviata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2018; – dal 2009 al 2016, non è più possibile inviare la scheda rettificativa;…”. Del pari, anche nella risposta alla FAQ n. 36, pubblicata sul sito dell’ENEA si precisa che, per i lavori completati fino a tutto il 2014, non è più possibile modificare la scheda inviata all’ENEA. Sulla base di tale chiarimento interpretativo, quindi, si ritiene che, nel caso di specie, la scheda informativa tempestivamente trasmessa all’ENEA nel 2014 – ancorché contenente i dati catastali di un immobile diverso da quello in cui i lavori, che danno diritto alla detrazione, sono stati concretamente eseguiti – non possa essere più oggetto di modifiche e/o integrazioni.

Tuttavia, nelle istruzioni alla compilazione dell’allegato F del Decreto – che, nel caso in esame, contiene l’errore segnalato dall’istante – si fa riferimento, per quanto riguarda la compilazione dei dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento, all’ubicazione dell’immobile (Comune, Provincia, indirizzo e numero civico, interno, CAP) oppure ai dati catastali. In altri termini, l’identificazione dell’immobile in cui sono stati realizzati i lavori che danno diritto alla detrazione in trattazione può avvenire, alternativamente, attraverso l’indicazione dell’ubicazione dell’immobile, ovvero indicandone i relativi dati catastali. Tanto premesso, si ritiene che, nel caso di specie, l’errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione a suo tempo trasmessa all’ENEA – a fronte della corretta indicazione, nella stessa comunicazione, dell’ubicazione dell’immobile su cui sono stati realmente effettuati i lavori – non costituisca, di per sé, circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione prevista dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge Finanziaria 2007. Resta fermo che, in caso di controllo formale delle dichiarazioni – ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 – l’istante, nella sua qualità di erede, deve dimostrare, ai fini del riconoscimento della detrazione in esame, che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile indicato, attraverso l’esibizione dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato realmente sostenuto (cfr. circolare n. 21/E del 2010, domanda 3.7).

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  • Agenzia delle Entrate
  • bonus fiscali
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