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Superbonus: il forfetario incapiente può cedere il credito alla banca

  • Quotidiano Del Condominio
  • 5 novembre 2020

[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate]

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 514 del 2 novembre 2020, chiarisce che il libero professionista a regime forfetario, incapiente e, quindi, senza possibilità di applicare detrazioni fiscali, può cedere alla banca il credito d’imposta corrispondente al maxi-bonus del 110% spettante per la ristrutturazione di un immobile situato in una zona sismica interessata dall’agevolazione (articolo 119, decreto “Rilancio”).

IL QUESITO DEL CONTRIBUENTE INCAPIENTE

Nello specifico, l’istante intende ristrutturare un’unità immobiliare rispettando i requisiti previsti dal “sisma bonus” (articolo 14, Dl n. 63/2013) e optare per la cessione del relativo credito a una banca come consentito dall’articolo 121 Dl n. 34/2020.

Il contribuente fa presente che negli anni 2019, 2020 e seguenti ha svolto e svolgerà la sua attività in regime forfetario e che non possiede capienza Irpef per poter beneficiare delle detrazioni relative alla suddetta agevolazione.

Il professionista, considerata la ratio della norma, ritiene di poter versare l’imposta sostitutiva prevista per il forfettario senza dover rinunciare all’agevolazione attraverso la cessione della corrispondente somma a un istituto di credito.

INCAPIENTI E FORFETARI: LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato brevemente i contenuti del superbonus, conferma che il beneficio può essere:

  • utilizzato direttamente dal contribuente in detrazione,
  • oppure trasformato in uno sconto applicato dal fornitore in fattura,
  • o, in alternativa, ceduto come credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, a terzi compresi gli istituti di credito (articolo 121 del decreto “Rilancio”).

La circolare richiamata, tra l’altro, esamina il caso dei contribuenti titolari esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, come ad esempio i forfetari, che non possono sfruttare l’agevolazione tramite detrazione dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi perché sottoposti, appunto, alla tassazione forfetaria del reddito.

Per costoro, tuttavia, rimangono accessibili le altre opzioni previste dal più volte richiamato articolo 121 (sconto in fattura o cessione del credito d’imposta).

A tal fine, precisa la circolare, “non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.

In sintesi, il fine del legislatore è incentivare la realizzazione degli interventi per cui è previsto il superbonus, favorendone l’accesso anche da parte di coloro che non possono utilizzarlo direttamente tramite detrazione d’imposta.

Alla luce dei chiarimenti forniti nella circolare, l’Agenzia conferma che il professionista a regime forfetario può avvalersi dell’opzione per la cessione del beneficio anche se, come affermato dal professionista stesso, risulterà privo di capienza per la detrazione dall’Irpef.

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • cessione del credito
  • incapiente
  • regime forfetario
  • sconto in fattura
  • Superbonus
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