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Unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti di spesa applicabili. I nuovi chiarimenti dell’ADE

  • Quotidiano Del Condominio
  • 8 gennaio 2021

E’ trascorsa poco più di una settimana dalla pubblicazione della Legge di Bilancio 2021, che l’Agenzia delle Entrate, ritorna ancora su alcune precisazioni sul concetto di unità immobiliare funzionalmente indipendente.

Facciamo un passo indietro. Come tutti sanno nella tarda serata del 30 dicembre 2020, sul Supplemento Ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 322  la  legge 30 dicembre 2020 n. 178 è stato pubblicato il “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, con alcune novità in tema di Superbonus 110%, già analizzate precedetemente su queste pagine.

In merito alla identificazione dell’autonomia funzionale delle unità immobiliari situato in edifici plurifamiliari il legislatore, nel promulgare la legge di Bilancio 2021 ha di fatto effettuato un “copia ed incolla” di quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24, considera l’unità “funzionalmente  indipendente” qualora  sia  dotata  di  almeno  tre delle  seguenti  installazioni  o  manufatti  di  proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico;  impianti  per  il  gas;  impianti  per  l’energia  elettrica;  impianto  di climatizzazione invernale”. 

Con risposta emessa n. 10 di in data 5 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, ritorna, con nuovi chiarimenti, sul concetto di unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti di spesa applicabili relativamente alla applicazione delle agevolazioni previsti dal Superbonus 110% .

Nel caso si specie l’istante dichiara di essere proprietario di un edificio composto dalle seguenti unità immobiliari, “funzionalmente indipendenti”, poiché dotate di un proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di impianto di riscaldamento esclusivo, di cui:

– una unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, che si sviluppa su due piani (piano terra e piano strada) e relative pertinenze quali un’autorimessa (C/6) e una cantina (C/2);

– una unità immobiliare, ad uso residenziale, che si sviluppa su un solo piano (primo piano).

Ma l’ istante precisa inoltre che “sebbene poste una sopra l’altra nel contesto del medesimo edificio, (…), dispongono di un accesso dalla strada indipendente: uno a servizio della abitazione principale (con accesso dal piano terra) e l’altro a servizio dell’abitazione a disposizione (con accesso dal piano strada). Entrambe le unità abitative hanno un proprio numero civico (…). Non vi sono parti comuni alle predette unità abitative, fatta eccezione della copertura sovrastante l’edificio (tetto)“.

L’Agenzia ha precisato, nel corso delle risposta che: “nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello) e nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi siano funzionalmente indipendenti nei termini sopra descritti, si ritiene che l’istante possa accedere al Superbonus con riferimento alle descritte unità immobiliari ad uso residenziale”.

Inoltre precisa ulteriormente “per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus nel rimandare ai chiarimenti resi con la citata circolare n. 24/E del 2020 e con la risoluzione 28settembre 2020, n. 60, si ribadisce che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente posseduta e alle sue pertinenze (anche se accatastate separatamente) nella misura di:

– euro 50.000 per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità abitativa;

– euro 30.000 per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione;

– euro 96.000 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell’edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul “tetto”;

– euro 54.545,45 per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;

– euro 48.000 per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

– euro 3.000 per l’istallazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.”

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo della Risposta.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+10+del+5+gennaio+2021.pdf/94d1d8d2-56b5-1f9c-bee9-b7c34a09c0aa

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  • Agenzia delle Entrate
  • Superbonus
  • unità immobiliare funzionalmente indipendente
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