La Cassazione conferma la condanna per appropriazione indebita ai danni di un amministratore, il quale si era difeso spiegando di aver utilizzato le somme versategli dai condòmini per il pagamento del gasolio, per saldare altri debiti, in ogni caso non adeguatamente documentati.
—————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VII pen., ord. n. 10247/2017
—————-
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte appello di Bologna, con sentenza in data 27/05/2015, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, in data 01/03/2011, nei confronti di S.L. confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 646 c.p..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato;
(omissis)
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente non fondato.
(omissis)
Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado, né tantomeno il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto, osservando che il compendio probatorio a carico del S.L. si caratterizza per la piena concordanza degli elementi probatori quanto alle condotte di appropriazione di somme del condominio risultata pacificamente accertata alla luce delle dichiarazioni del nuovo amministratore e delle altre emergenze. E la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa appare meramente congetturale e priva di riscontri perché alcun versamento di quella ingente somma, pur ottenuta per il pagamento del debito da fornitura di gasolio, risulta essere stata effettuata e regolarmente documentata così come alcun pagamento a terzi regolarmente documentato risulta effettuato con i versamenti per 8.000 euro operati dai condòmini e che comunque avevano una ben precisa e differente causale.
In sostanza il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici anche perché manifestamente congetturali e privi di qualsiasi riscontro probatorio.
(omissis)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.