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AMMINISTRATORE: SE NON SEGUI L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, LA TUA NOMINA É NULLA

  • Quotidiano Del Condominio
  • 28 luglio 2017

[A cura di: Studio legale Ma.Be.]

Con sentenza del 24 marzo 2017, n.818, il Tribunale di Padova ha dichiarato nulla ab origine la nomina dell’amministratore che non ha frequentato i corsi di aggiornamento previsti dal Dm 140/2014, in quanto, secondo il Tribunale, ogni condomino ha diritto ad avere come “amministratore del condominio persona qualificata”.

Per essere nominato amministratore è necessario quindi essere in regola con gli attestati riguardo all’attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, ossia seguire almeno 15 ore annuali di aggiornamento annuale e superare un esame finale. 

La nullità della nomina ha importanti ricadute sia nei confronti dell’amministratore che per la vita del condominio stesso. Innanzitutto, l’amministratore non ha diritto ad alcun compenso, nonché non può stipulare contratti, e nemmeno agire in nome e per conto del condominio. Ma c’è di più. per sanare la propria posizione, non è sufficiente la sola iscrizione a un corso di aggiornamento: una formalità che, infatti, non legittima l’amministratore ad assumere incarichi.

Tale sentenza ha portato alla luce per la prima volta i risvolti dell’obbligo formativo degli amministratori derivanti dalla riforma del condominio di cui al legge dell’11 dicembre 2012, n. 220, e l’importanza del costante e continuo aggiornamento degli stessi per l’esercizio della loro attività professionale.

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