Dal punto di vista penale, rubare un oggetto da un cortile condominiale ha la stessa valenza di un furto in abitazione, non essendo una scriminante il fatto che l’area in oggetto non sia nell’esclusiva disponibilità della vittima. Ecco come si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza 10751/2017
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VII pen.,
ord. n. 10751/2017
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OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di D.E. per il reato di furto in abitazione.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’errata applicazione dell’art. 624-bis c.p. in relazione a furto d’auto consumato nel cortile condominiale non nell’esclusiva disponibilità della vittima.
3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha infatti ripetutamente avuto modo di precisare come il reato di furto in abitazione sussista anche quando la cosa sottratta si trovi, come specificato dall’art. 624-bis c.p., nella pertinenza della privata dimora della vittima e come tale debba essere considerato il cortile condominiale ancorché lo stesso non sia nella disponibilità esclusiva di singoli condòmini (ex multis Sez. 4, n. 4215 del 10 gennaio 2013).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2000.