In caso di affitto di appartamento ammobiliato, integra il reato di appropriazione indebita la condotta del conduttore di un alloggio che asporti dall’immobile oggetto di locazione i relativi arredi. È il principio di diritto espresso dal Tribunale di Genova, che ha richiamato una sentenza di Cassazione. Di seguito una sintesi della vicenda.
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TRIBUNALE DI GENOVA
Sez. I pen., sent. 20.6.2016,
n. 3938
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MOTIVI CONTESTUALI
A seguito di decreto di citazione veniva tratto in giudizio R.F. per rispondere del reato di cui in rubrica. Verificata la regolare costituzione delle parti, presente l’imputato, si procedeva con l’istruttoria.
Si escuteva l’avv. C.M., persona offesa e parte civile, il quale riferiva che diede in locazione un appartamento in via … all’imputato. Si convenne un comodato gratuito per i mobili ivi presenti. Riconosceva il contratto di locazione e il comodato. Di fatto, sulla base di quanto riferito dai condòmini, non gli risulta che l’imputato lo avesse mai occupato. Anche se era stato visto entrare e uscire dall’appartamento. Per quello che sapeva, il solo R.F. aveva le chiavi. Quando seppe da terzi che l’immobile era occupato da due dorme brasiliane presentò un prima querela.
Da quel momento, 2012, iniziò la morosità che portò allo sfratto eseguito in luglio al secondo accesso. Veniva prodotto il verbale dell’ufficiale giudiziario nel quale si dava conto della presenza dei mobili nelle stanze visibili e aperte. Vi era una stanza chiusa, quella da letto, e non procedettero all’apertura forzata perché il R.F. si era offerto di sgomberarla dei suoi effetti personali. Fu necessaria però una diffida visto il ritardo che si accumulava nonostante avessero concordato la data del 24 luglio. Riconosceva la raccomandata nel documento 6 e la email del R. del 23 luglio dove questi prometteva che avrebbe fornito la chiave solo il 26 luglio. Lui gli ribadì che comunque avrebbero proceduto il 24 luglio.
Dovette così far intervenire un fabbro per aprire la stanza che risultò completamente vuota. Doveva esserci, come indicato nel comodato, un armadio a quattro ante. Riconosceva nelle foto la stanza in oggetto. Venne formato un verbale sottoscritto dall’Avv. M. e dal fabbro. Non contattò il R.F. per chiedere spiegazioni: presentò direttamente la querela. Non chiese mai a mezzo lettera o voce la restituzione dell’armadio. Si incontrarono per caso dal Giudice di Pace e nell’occasione contestò la mancanza dell’armadio. R.F. contestò che il 24 luglio non era presente l’Ufficiale Giudiziario.
Si escuteva il teste a difesa Avv. M. il quale ricordava che venne contattato dal collega. Lo informò che doveva accedere all’appartamento con un fabbro per aprire una stanza. Si recò sul posto, il fabbro aprì la stanza e venne redatto un verbale. Erano presenti l’avv. C.M., locatario, e il fabbro. Riconosceva il verbale nel documento n. 5 che venne materialmente da lui redatto. La stanza era completamente vuota.
(omissis)
Chiusa l’istruttoria le parti concludevano come in atti.
L’imputato firmò un verbale di comodato relativo ai mobili presenti nell’appartamento a lui locato. Nel verbale stesso era indicato anche un armadio presente nella camera da letto poi invece rinvenuta vuota. Quindi quanto asserito dall’imputato circa il fatto che l’oggetto non fosse mai stato presente non trova riscontro. Come la circostanza dallo stesso sostenuta che le chiavi della stanza fossero comunque a disposizione viste le comunicazioni intercorse tra le parti. Concordanti le testimonianze e le documentazioni invece sulla procedura di sfratto intentata, sulla necessità di un intervento dell’Ufficiale Giudiziario e poi di un ulteriore intervento del fabbro per aprire la camera, nonostante i solleciti. Questo quindi rende verosimili le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile anche al di là dei riscontri documentali sopra ricordati.
Per quanto riguarda in diritto, per il reato di appropriazione indebita relativo ai mobili di un appartamento, si riporta:
“Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4958 del 22/12/2011:
integra il reato di appropriazione indebita la condotta del conduttore di un appartamento che asporti dall’immobile oggetto di locazione i relativi arredi senza che, ai fini della sussistenza dell’illecito, sia necessaria la formale richiesta di restituzione da parte del locatore ma essendo sufficiente che a detti beni sia stata data dall’agente una diversa destinazione rispetto a quella originaria”.
In ragione di quanto sopra si deve pertanto concludere per la penale responsabilità dell’imputato per il reato ascritto. Correttamente contestata la recidiva visti i precedenti penali.
Si ritiene di concedere le attenuanti generiche viste le circostanze dei fatti in equivalenza alla contestata aggravante.
Risulta rispondere ai criteri di cui all’art. 133 c.p., equità e adeguatezza, la condanna alla pena di mesi due di reclusione e 400 euro di multa oltre spese del procedimento. Non vi sono sufficienti elementi per poter concedere una provvisionale immediatamente esecutiva.
(omissis)
P.Q.M.
Visti gli art. 533 – 535 – c.p.p., dichiara R.F. responsabile del reato ascritto e concesse le attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva lo condanna alla pena di mesi due di reclusione e 400 euro di multa oltre spese del procedimento.
Segue la condanna al risarcimento dei danni alla parte civile da liquidarsi in separata sede oltre alle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 1300 oltre Iva e Cpa di legge.