Le delibere che vietano ai condòmini di parcheggiare le loro auto nell’area condominiale antistante il fabbricato (disponendo la collocazione di paletti e di fioriere) sono legittime in quanto disciplinano l’uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza alterarne la funzione o la destinazione. È quanto rimarcato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 18187 del 16 settembre 2016, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI-2 civ., ord. 16.9.2016,
n. 18187
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FATTO E DIRITTO
Considerato che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Ritenuto che:
– G.F.D. convenne in giudizio il Condominio dell’edificio sito in (omissis), chiedendo dichiararsi la nullità della delibera di assemblea condominiale 29 marzo 1995 e della delibera 22 giugno 2004, che avevano vietato l’utilizzo dell’area antistante il fabbricato per la sosta di automezzi, limitandone l’uso da parte dei condòmini alle sole operazione di carico e scarico delle merci;
– nella resistenza del condominio convenuto, il Tribunale di Genova rigettò la domanda;
– sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Genova confermò la pronuncia di primo grado;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorre G.F.D. sulla base di un unico motivo;
– resiste con controricorso il Condominio dell’edificio sito in (omissis);
Atteso che:
– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. e artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame col quale l’appellante aveva lamentato la violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. e per avere la Corte territoriale ritenuto la legittimità delle delibere che vietavano ai condòmini di parcheggiare le loro auto nell’area condominiale antistante il fabbricato, disponendo la collocazione di paletti e di fioriere) appare manifestamente infondato, in quanto trattasi di delibere che hanno regolamentato l’uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza alterarne la funzione o la destinazione, e che – in quanto tali – non danno luogo ad innovazioni ai sensi dell’art. 1120 c.c., da approvare a maggioranza qualificata, non potendosi ritenere che l’apposizione di ostacoli alla sosta (paletti, fioriere) dia luogo ad opere di trasformazione che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione (omissis);
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”.
Considerato che:
– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici (anzi il resistente ha depositato memoria adesiva alla detta relazione);
– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
(omissis)
P.Q.M.
La Corte suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
(omissis)