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CONTRO LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE IL CONDOMINIO NON PUÒ STARE IN GIUDIZIO

  • Redazione
  • 16 maggio 2017

Nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell’amministratore. L’interessato legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore stesso, e non l’intero condominio. è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9348 dell’11 aprile 2017, di cui riportiamo un estratto.

——————-

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. VI civ., ord. 11.4.2017, 

n. 9348

——————-

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 

Il ricorrente G.C., in proprio e quale amministratore del Condominio di via …, con due distinti ricorsi di identico contenuto, impugna, articolando tre motivi di ricorso ex art. 111 Cost., il decreto n. 1016/2015 del 1° luglio 2015 della Corte d’Appello di Firenze, che, pronunciando sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Arezzo del 23 settembre 2014, aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di revoca giudiziale del G.C. dall’incarico di amministratore di condominio proposta da F.P., compensato tra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio e altresì ripartito in pari quota le spese dell’espletata CTU. 

G.C. deduce un primo motivo di ricorso, che si sviluppa da pagina 9 a pagina 27, per omesso esame di fatti decisivi ai fini della condanna di F.P. al rimborso delle spese di lite. Ciò in quanto la Corte d’Appello avrebbe valutato la cosiddetta soccombenza virtuale sulla base soltanto della CTU che, pur escludendo gravi irregolarità gestionali dell’amministratore, aveva comunque rilevato carenze di trasparenza nella contabilità condominiale. Si richiamano così analiticamente i dieci motivi specifici addebitati dalla F.P. all’amministratore per ottenere la revoca, censure tutte superate dal Tribunale di Arezzo. 

Il secondo motivo sostiene la nullità del decreto della Corte di Firenze, per non aver dato atto della soccombenza della F.P. né esplicitato le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite. 

Il terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1129 c.c., nonché degli artt. 91, 92, 99, 100, 112 e 115 c.p.c., per aver la Corte d’Appello ritenuto cessata la materia del contendere per l’estinzione dell’incarico di amministratore del G.C., mentre la materia del contendere era cessata, piuttosto, per la rinuncia alla domanda da parte della F.P.. 

Ritenuto che il ricorso proposto da G.C. potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. 

È dapprima inammissibile il ricorso proposto da G.C. quale amministratore del Condominio di …, in quanto nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell’amministratore l’interessato legittimato a contraddire è soltanto l’ amministratore e non il condominio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23955 del 22/10/2013). 

Secondo poi consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (omissis). 

Sono dunque inammissibili le censure che il G.C., con il primo ed il terzo motivo, rivolge al decreto impugnato (stante la carenza di attitudine al giudicato dello stesso), sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere di discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità ex art. 1129, comma 12, c.c., ovvero la valutazione dei presupposti legittimanti la statuizione di cessazione della materia del contendere, o, ancora, l’omesso esame di elementi istruttori che avrebbero diversamente potuto determinare il giudice del merito nella declaratoria della soccombenza virtuale (cfr. in termini Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9516 del 06/05/2005). 

(omissis)

Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione, in quanto l’intimata F.P. non ha svolto difese. 

(omissis)

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. 

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