• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Dottrina condominiale

E se il condomino moroso è assente all’approvazione del rendiconto?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 1 marzo 2018

[A cura di: Maurizio Zichella – vice pres. naz. Arco] Non basta la rideliberazione delle spese approvata dall’assemblea a costituire prova del credito del condominio verso il singolo proprietario esclusivo per i residui passivi di quest’ultimo: soltanto la partecipazione del moroso all’assemblea che approva il bilancio costituisce il necessario riconoscimento del debito. È quanto emerge dall’ordinanza 4306/18, pubblicata il 22 febbraio 2018 dalla II sezione civile della Cassazione. L’ordinanza in oggetto si riferisce alla fattispecie riguardante l’opposizione al decreto ingiuntivo proposto dal proprietario esclusivo nei confronti del condominio, per il pagamento di oneri condominiali arretrati.
La tesi avanzata dal condominio si fonda sull’applicazione dell’art. 1135 c.c. e dell’art. 63 disp.att. secondo la quale la riapprovazione del rendiconto consuntivo contenente i saldi passivi delle gestioni precedenti è prescrittivo nei confronti del condomino moroso e quindi è sufficiente la sua approvazione per consentirne la riscossione nei confronti del condomino inadempiente.

Il punto di vista della Cassazione

La Cassazione confermando la sentenza d’appello che condannava il condomino moroso al pagamento degli oneri condominiali contestati sulla base della nuova documentazione prodotta in quella sede, riafferma un principio riguardante la problematica della “rideliberazione delle spese”, in particolare riguardo ai saldi passivi delle gestioni precedenti, in relazione ai quali tal genere di rideliberazione non sarebbe idoneo a costituire prova del credito. La questione è nella sostanza quella del valore probatorio attribuibile al riconoscimento, in sede di approvazione di bilancio condominiale, di debiti pregressi dei condòmini: tale specifico riconoscimento è, in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo del singolo condomino, riconoscimento/accertamento effettuato dal creditore condominio in proprio favore, quindi come tale non utilizzabile a proprio favore dal condominio stesso.

Alla luce dell’ordinanza appena evidenziata si sottolinea il fatto che per evitare tali situazioni, l’amministratore, alla fine dell’esercizio contabile di riferimento, si attivi così come prescrive la legge, ovvero se non è dispensato dall’assemblea proceda entro 180 giorni dall’approvazione del rendiconto con il recupero coattivo del credito. Tale adempimento per l’amministratore è un obbligo, la cui inosservanza costituisce grave irregolarità consentendo a ciascun condomino di adire l’Autorità Giudiziaria per chiedere la sua revoca.

Tags
  • assemblea condominiale
  • morosità
  • rendiconto condominiale
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
La bottiglia scalza il rubinetto: in 9 su 10 bevono minerale
Sicurezza, imposte, proprietà: le richieste di Confabitare al futuro Parlamento

Related Posts

  • Dottrina condominiale
  • Redazione
  • Mar 1, 2018
Bilancio condominiale in ritardo: regole, conseguenze e un caso reale
  • Dottrina condominiale
  • Redazione
  • Mar 1, 2018
Condominio e problemi che derivano dai casi di morosità
  • Dottrina condominiale
  • Redazione
  • Mar 1, 2018
UPPI: il Piano casa funziona solo con l’aiuto dei piccoli proprietari

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena