• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Giurisprudenza in condominio

Impugnazione delibera condominiale: no alla prova testimoniale

  • Quotidiano Del Condominio
  • 23 ottobre 2017

 

Spesso si sente parlare che alcuni condomini impugnano il verbale d’assemblea, che a loro dire è stato redatto illegittimamente ovvero, che è stato riportato nello stesso un voto favorevole mai espresso personalmente o a mezzo di delegato.
Da qui la necessità di impugnare la deliberazione assembleare richiedendo la prova testimoniale per provare che vi è stato un errore di trascrizione della loro intenzione di voto.
Nella fattispecie appena evidenziata si segnalano due sentenze Tribunale di Salerno n. 4499 del 7 Ottobre 2016 e Tribunale di Roma V° Sez. Civile del 22 Marzo 2011 n. 5850 le quali fanno proprio l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione Sez. II 8 Marzo 1997 n. 2101:

È inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare una volontà assembleare difforme da quella che risulta dal verbale. Il fondamento normativo si rinviene nell’art. 2722 c.c., in quanto le deliberazioni dell’assemblea condominiale devono risultare in forma documentale, richiesta ad substantiam quando la delibera incide su diritti immobiliari (esempio trasferimento immobili ) e ad probationem in tutti gli altri casi. Inoltre, essendo il condominio un ente di gestione senza personalità distinta da quella dei singoli condomini, i singoli condòmini non hanno la capacità di testimoniare in giudizio, a norma dell’art. 246 c.p.c., per il quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

La ratio legis, alla base del richiamato art. 2722, sancisce la prevalenza della prova documentale su quella testimoniale, muovendo dalla teoria che, se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, è assai poco probabile che possono aver stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea , che non siano indicati nell’atto.

Tags
  • corte di cassazione
  • delibera condominiale
  • verbale assemblea
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Manutenzione del lastrico solare: la decisione spetta all’assemblea
Inquinamento domestico, questo sconosciuto: molti pericoli, poca informazione

Related Posts

  • Giurisprudenza in condominio
  • Redazione
  • Ott 23, 2017
Casa di riposo in condominio
  • Giurisprudenza in condominio
  • Redazione
  • Ott 23, 2017
Spese condominiali e locazione appartamento
  • Giurisprudenza in condominio
  • Redazione
  • Ott 23, 2017
L’apposizione di targhe e insegne nelle parti comuni condominiali

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena