• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Giurisprudenza in condominio

LA TABELLA MILLESIMALE? NON HA FUNZIONE DICHIARATIVA DEL DIRITTO DI PROPRIETА

  • Quotidiano Del Condominio
  • 24 luglio 2017

[A cura di: Studio legale Ma.Be]

La Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, con sentenza 31 marzo 2017, n. 8520, ha chiarito la funzione delle tabelle millesimali e il rapporto delle stesse con il diritto di proprietà. Le tabelle millesimali svolgono funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali, per ripartire le relative spese e stabilire la misura del diritto di partecipazione alla volontà assembleare.

La proprietà delle unità immobiliari facenti parte del condominio è indipendente dalle tabelle millesimali. Nel caso di trasferimento a terzi da parte dei proprietari delle unità immobiliari e di variazioni delle consistenze, il condominio è tenuto a prenderne atto, convocando gli attuali effettivi proprietari, che hanno diritto di partecipare all’assemblea. Se le tabelle non state modificate, il riparto delle spese viene calcolato sulla base delle tabelle vigenti, e le stesse sono imputate ai soggetti che ne risultano: quindi le spese saranno poste a carico degli ex proprietari.

Il caso su cui era stata investita la Corte, traeva origine dal fatto che il condominio continuava ad imputare le spese relative a una unità immobiliare a un soggetto che aveva venduto tale unità, nonostante la comunicazione al condominio dell’avvenuta vendita e nonostante la variazione delle consistenze. La Cassazione chiariva che il condominio doveva convocare i nuovi proprietari, ma le spese correttamente erano state imputate al soggetto che risultava dalle tabelle millesimali nonostante non fosse più l’effettivo proprietario.

Quindi, onde evitare l’imputazione di spese, quando si procede al trasferimento di una unità immobiliare, si deve contestualmente richiedere la modifica delle tabelle millesimali.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
VISURE TELEMATICHE ANCHE PER CONSULTARE LA BANCA DATI CATASTALE A PAGAMENTO
RAFFRESCAMENTO, RISCALDAMENTO, ELETTRICITА: LA CRESCITA DELLE “RINNOVABILI DOMESTICHE”

Related Posts

  • Giurisprudenza in condominio
  • Redazione
  • Lug 24, 2017
I doveri e gli obblighi di condòmini, condominio e dell’amministratore
  • Giurisprudenza in condominio
  • Redazione
  • Lug 24, 2017
Condominio: consentita la sala del commiato solo se il regolamento non la vieta espressamente
  • Giurisprudenza in condominio
  • Redazione
  • Lug 24, 2017
Bonus ristrutturazione sull’immobile ereditato: se lo affitti perdi il beneficio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Vendere e comprare casa contemporaneamente: guida pratica per una transizione senza intoppi 19 dicembre 2025
  • Bonus rifiuti 2026: sconto automatico sulla Tari per 4 milioni di famiglie 19 dicembre 2025
  • Pompe di calore: in Italia quasi 4,2 milioni di dispositivi rappresentano l’unico sistema di riscaldamento per edifici, abitazioni, uffici e attività commerciali 18 dicembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena