• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Leggi e sentenze

Griglie e intercapedini: ecco perchè il condominio deve pagare il Cosap

  • Quotidiano Del Condominio
  • 2 novembre 2020

Voltafaccia della Cassazione: in questo caso ha stabilito che il canone è dovuto perché la parte di suolo dove era apposto il manufatto era soggetta a servitù di pubblico passaggio.

————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V civ., ord. 23.10.2020, n. 23255
————–

Ritenuto che

– la vicenda in esame concerne l’applicabilità del COSAP con riferimento alla presenza di griglie ed intercapedini sul suolo pubblico, lungo il perimetro del condominio di Via …, Roma, per le quali l’amministrazione aveva emesso un avviso di pagamento.

A parere del condominio detto canone non era dovuto, in quanto le griglie e le intercapedini erano state realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata oggetto di licenza edilizia (e non di concessione all’uso particolare di un bene pubblico), per cui si sarebbe trattato di componenti essenziali dell’edificio, in cui le relative porzioni del suolo stradale sarebbero state, necessariamente ed irreversibilmente, inglobate. Non sussistevano, pertanto, per il condominio, i presupposti per l’applicabilità del Cosap.

Avverso la sentenza n. 28258 emessa il 13 giugno 2012 dal G.d.P. di Roma, Roma Capitale conveniva in giudizio, per la riforma della sentenza, dinanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di Via ….

L’appellante censurava, tra l’altro, la sentenza per aver statuito in ordine alla carenza del presupposto impositivo del COSAP nonostante l’area assoggettata a canone fosse soggetta a servitù di pubblico passaggio. Si doveva, per tale ragione, prescindere dal rilascio di un titolo concessorio, in quanto il suddetto canone trovava ragione nell’utilizzazione che il singolo faceva, nel proprio interesse, di un suolo destinato alla generalità dei cittadini.

Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, respinta l’eccezione relativa al difetto di competenza per materia del Giudice adito in primo grado e l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, riteneva l’appello di Roma Capitale infondato.

Secondo il Tribunale, infatti, come sostenuto dall’appellato, non risultava configurabile la contestata occupazione di suolo pubblico attesa la ricomprensione dell’area, assoggettata a canone, in opere edili complesse con stabile modificazione ed acquisizione del suolo quale componente del manufatto, laddove l’occupazione fosse riferita all’edificazione del fabbricato.

Detta ipotesi era pacificamente integrata nella specie, secondo progetto originario approvato dal Comune, in cui porzioni del suolo erano irreversibilmente inglobate nell’edificio. Non era quindi configurabile per la descritta situazione di fatto una destinazione ad uso pubblico, da cui dedurre l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio. Dalla documentazione in atti versata dalla stessa parte attrice, l’area per cui vi era stata richiesta di canone, risultava come rientrante a far parte strutturalmente della costruzione privata. Inoltre, sempre secondo il Tribunale, non era, poi, da ritenersi circostanza pacifica quella del pubblico passaggio sulle porzioni di suolo oggetto di lite, considerato che la parte attrice aveva affermato, in citazione, che, per l’appunto, dette porzioni di suolo stradale erano state irreversibilmente inglobate nell’edificio quali parti essenziali dello stesso.

(omissis)

Proponeva ricorso Roma Capitale affidato a due motivi. Il Condominio di via … si costituiva con controricorso.

Considerato che

(omissis)

Con il primo motivo, il ricorrente ha sostenuto che, alla luce della interpretazione giurisprudenziale di legittimità dell’ art. 63 del d. lgs. n. 446/1997, era da ritenersi essenziale il dato fattuale della occupazione permanente di area demaniale stradale comunale per configurare il presupposto impositivo prescindendo da un concreto provvedimento concessorio, nella ipotesi di preesistenza dei manufatti presi in considerazione per l’applicazione del canone. La sola circostanza che determinava la debenza del canone per l’occupazione di suolo pubblico era, quindi, il fatto che le strade fossero destinate al pubblico passaggio, non rilevando l’originaria proprietà dell’area, ma soltanto l’eventuale presenza di limitazioni al pubblico godimento, una volta che le aree stesse fossero attribuite alla pubblica amministrazione.

Il motivo è fondato. In più occasioni questa Corte ha avuto modo di precisare che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), istituito dall’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo: il presupposto applicativo del Cosap è, quindi, costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo pubblico (omissis). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione delle Sezioni Unite n. 1611/2007, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il Cosap è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un’area o spazio pubblico. (Cass. 17292/19).

Non vi è dubbio, inoltre, come la parte di suolo di cui si discute sia soggetta a servitù di pubblico passaggio, potendo in quell’area, anche se limitata, transitare un numero indeterminato di persone, senza limitazione alcuna e non è concesso al proprietario stesso del suolo di impedirlo.

Tale circostanza è pacifica in causa, come si desume anche dal controricorso, in cui si afferma che “le porzioni di suolo stradale per le quali viene richiesto il COSAP sono parti inscindibili di un’opera edile complessa, stabilmente acquisite ad essa, che non sottraggono in alcun modo la relativa superficie all’uso pubblico. E questo lo si può evincere facilmente dallo stato delle cose e dei luoghi, così come rappresentato dai documenti depositati”. Alla luce di tali considerazioni, la mancanza di titolo concessorio non rileva, ma rileva, peraltro l’uso indiscriminato del passaggio, da un lato, e l’utilizzazione particolare che ne trae il singolo, dall’altro.

Pertanto, quando, come nel caso in esame, il proprietario del suolo (gravato da una servitù pubblica di passaggio) sostituisca una parte del piano di calpestio per apporvi delle griglie o intercapedini, ricorrono i presupposti per l’applicazione del Cosap, in quanto la griglia è apposta per il miglioramento del godimento dei locali sottostanti al suolo e, quindi, con la finalità di utilizzazione particolare dell’area stessa a vantaggio dì detto soggetto.

(omissis)

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.

Compensa le spese del merito e condanna la resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.200 oltre accessori di legge.

Tags
  • condominio
  • Cosap
  • Roma Capitale
  • sentenze di cassazione
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Rifare il parapetto e verniciare la ringhiera: ecco quando rientrano nel bonus facciate
Affitti brevi: nasce l’associazione dei gestori professionali. Ecco le prime richieste al Governo

Related Posts

  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Nov 2, 2020
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Nov 2, 2020
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Nov 2, 2020
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena