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La porta di un appartamento? È un bene esposto alla pubblica fede

  • Quotidiano Del Condominio
  • 21 giugno 2018

In caso di danneggiamento della porta di un’abitazione in condominio, a carico di chi ha commesso il gesto scatta l’aggravante in quanto il bene è da intendersi esposto alla pubblica fede, non avendo rilevanza la potenziale presenza del proprietario all’interno dell’alloggio. È quanto rimarcato dalla Cassazione con la sentenza 25946/2018, di cui riportiamo un estratto.

——————
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II pen., sent. n. 25946/2018
——————

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 10/11/2016, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 29/09/2014, nei confronti di D.P. in relazione al reato di cui all art. 635 cod. pen. per avere danneggiato il portone d’ingresso e il muro dell’abitazione delle persone offese, con l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

(omissis)

  • violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’insussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede.

Il ricorrente deduce che secondo recente giurisprudenza di questa sezione, il portoncino d’ingresso di un’abitazione non è bene esposto a pubblica fede se vi è la constatata presenza del proprietario e, non ricorrendo l’aggravante, la condotta non riveste più rilevanza penale, in forza della recente abrogazione della fattispecie del danneggiamento semplice.

Considerato in Diritto

1. Il ricorso è infondato.

(omissis)

1.2. II secondo motivo di ricorso è infondato.

Deve premettersi che l’esposizione di una res alla pubblica fede comporta che essa si trovi “fuori dalla sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto”, per necessità, consuetudine o destinazione naturale: la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto.

Il collegio è consapevole dell’esistenza in subiecta materia di orientamenti in parte contrastanti:

  • nel senso dell’esclusione dell’esposizione alla pubblica fede della porta d’ingresso di un esercizio commerciale quando nel locale sia presente il titolare, Sez. V, n. 46187 del 13.10.2004, e Sez. II, n. 44331 del 12.11.2010; della porta d’ingresso di un’abitazione posta all’interno di un condominio, Sez. II, n. 44953 dell’11.10.2016; della porta d’ingresso di un locale pubblico, Sez. II, n. 26857 del 17.2.2017; della vetrina di un bar, ma alla presenza del titolare, Sez. II, n. 37889 del 22.9.2010; nei casi suindicati la Corte ha escluso la sussistenza dell’aggravante, o in relazione alla collocazione del bene in luogo non accessibile al pubblico o in considerazione del fatto che l’affidamento alla pubblica fede sarebbe incompatibile con la presenza del proprietario o del possessore del bene, che è in grado di esercitare adeguata vigilanza su di essi.
  • nel senso dell’esposizione alla pubblica fede della serranda, della vetrina e della mostra di un locale, Sez. I, n. 8088 del 23.5.1986; della vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede, Sez. II, n. 23282 del 17.3.2015. In questi casi la corte ha precisato che la custodia dei detti beni non può ritenersi affidata alla custodia diretta e continua del proprietario, che, trovandosi all’interno dell’esercizio commerciale impegnato con la clientela, non ha la possibilità di evitare eventi dannosi, neanche usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso.

Il ricorrente ha richiamato una recente pronunzia di questa sezione con cui è stato affermato che “Integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e rispetto” (Sez. 2, n. 51438 del 20/10/2017 – dep. 0/11/2017), e ne desume che, nel caso in esame, la presenza dei proprietario all’interno dell’abitazione escluderebbe l’esposizione a pubblica fede della porta d’ingresso.

E tuttavia, se il criterio alla base della contestata aggravante è la circostanza che il bene è affidato al senso di rispetto dei terzi, in quanto il proprietario non può esercitare una costante vigilanza su di esso, ne consegue che la predetta condizione ricorre in riferimento alla porta d’accesso ad una privata abitazione che si affaccia sulla via pubblica, come nel caso in esame e la circostanza de qua comporta la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento.

Ed infatti, la presenza del proprietario all’interno della abitazione non ha alcuna efficacia di vigilanza sul bene che rimane all’esterno, costantemente esposto al rispetto dei terzi. Il proprietario, in tale contesto, può solo esplicare, a personale rischio, un intervento ex post, magari ottenendo una riduzione del danno, comunque in parte già realizzato.

Il collegio ritiene pertanto di condividere il principio affermato recentemente secondo cui integra un’ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un’abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all’interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all’altrui senso di rispetto. (Sez. 1, n. 8634 del 24/01/2018 – dep. 22/02/2018).

Anche la eventuale presenza di videocamere poste a tutela dell’abitazione non esclude la ricorrenza della aggravante in parola, poiché l’integrità dell’accesso è affidata al rispetto altrui e la temporanea vigilanza non può escludere la maggiore vulnerabilità di un bene necessariamente esposto al pubblico.

Si impone pertanto il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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  • danneggiamenti
  • giurisprudenza in condominio
  • porta
  • pubblica fede
  • sentenze di cassazione
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